SPERLONGA, CONFERMATO IL SEQUESTRO DEL CANTIERE DELLE “CASE VACANZA”

Sperlonga, sequestrato il cantiere delle “case vacanza”: la Cassazione si è pronunciato sul ricorso contro il provvedimento

Con ordinanza del 10 aprile 2025, il Riesame di Latina ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari pontino, in data 15 febbraio 2025, avente a oggetto un’area
di circa 1299 metri quadrati con annesso fabbricato in corso di realizzazione nel Comune di Sperlonga

Il 6 febbraio precedente, infatti, i militari del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina avevano proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo urgente emesso dal pubblico ministero di Latina, Giuseppe Miliano, del lotto di terreno, di proprietà di una società – la Idea srl – avente sede a Caserta, situato nel Comune di Sperlonga (in località Madonna della Capanna), interessato dall’edificazione di una struttura edilizia di tipo residenziale, costituita da due piani fuori terra della volumetria complessiva pari a 1.525,98 metri cubi, mediante la demolizione del preesistente immobile e sua ricostruzione con modifica della destinazione d’uso. Il cantiere sequestrato si trova in località Salette.

Il decreto di sequestro era stato emesso sulla base dell’attività d’indagine delegata ed esperita dai militari del NIPAAF dalla quale è emerso che, sebbene per i lavori in questione fosse stata presentata una SCIA in alternativa al permesso di costruire e ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, il predetto lotto di terreno ricade nella fascia di rispetto cimiteriale dove qualsiasi intervento di natura privatistica è precluso, compresa la modifica della destinazione d’uso.

Nello specifico, i lavori edili consistono nella realizzazione di ben 12 unità immobiliari del tipo “case vacanze” in luogo della preesistente attività artigianale (falegnameria) sita al piano terra e di un solo alloggio abitativo posto al piano primo, mediante frazionamento delle unità immobiliari e delle correlate opere di urbanizzazione primaria (parcheggi), configurando, in tal modo, atteso l’aumento del carico urbanistico e la modifica degli standard, la fattispecie penalmente rilevante della lottizzazione abusiva.

Sottoposti ad indagine sei soggetti, tra cui l’Amministratore della società proprietaria, gli ex comproprietari e il progettista/direttore dei lavori. Tra gli indagati Raffaele Iuliano, già indagato anni fa e poi archiviato per un caso di presunta corruzione al Comune di Sperlonga.

È stato proprio Iuiano, nella qualità di legale rappresentante della società IDEA S.r.l., a presentare un ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Riesame che ha confermato il sequestro del cosiddetto complesso delle “case vacanza”. Un ricorso giudicato inammissibile.

Secondo gli ermellini, l’ordinanza del Riesame impugnata ha correttamente individuato il fulcro della illiceità dell’intervento nella violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. Tale norma, nella sua attuale
formulazione, impone una fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro dei cimiteri, all’interno della quale è vietata la costruzione di nuovi edifici. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, richiamata dal Tribunale del Riesame, tale vincolo ha carattere assoluto, opera ex lege e si impone anche a eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici, in ragione dei molteplici interessi pubblici tutelati, di natura igienico-sanitaria, di salvaguardia della sacralità dei luoghi e di garanzia di un’area per future espansioni cimiteriali.

Ecco perché la risposta del Tribunale pontini è, quindi, chiara nel ritenere che le modifiche apportate al comma primo dell’articolo di legge, che ha previsto una fascia di rispetto di 200 metri non più derogabile per effetto del provvedimento prefettizio, come prevedeva la precedente formulazione della norma, hanno privato di efficacia il provvedimento del 1986 (richiamato dal ricorrente), estendendo l’area di inedificabilità a una fascia di 200 metri dal cimitero.

Non tutti gli interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia – motiva la Cassazione nell’articolata sentenza – possono essere ritenuti ammissibili in fascia di rispetto cimiteriale, ma solo quelli preordinati al recupero dell’edificio preesistente, mentre deve escludersi che siano ammissibili interventi comportanti nuovo consumo di suolo, ovvero trasformazioni integrali delle preesistenze.

Il Tribunale del Riesame, richiamando il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Latina, ha sottolineato che l’intervento in esame non consiste in una mera conservazione di un manufatto preesistente, ma nella sua “demolizione e ricostruzione” con contestuale cambio di destinazione d’uso e significativo incremento delle unità immobiliari nonché la realizzazione di “un parcheggio nell’area precedentemente inedificata antistante il complesso immobiliare”.

La portata dell’intervento, comportante la trasformazione di un singolo edificio composto da due sole unite residenziali, in un complesso residenziale di 12 unità, con creazione di 26 subalterni catastali, essendo in corso di realizzazione, nel terreno in precedenza inedificato antistante il fabbricato, un’area destinata a parcheggi, e il conseguente aggravio del carico urbanistico, ha indotto, quindi, il GIP a escludere che il medesimo potesse essere qualificato in termini di “ristrutturazione edilizia”.

È la stessa Cassazione a ricordare che “il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l’intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione”.

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