Partite pregresse: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso presentato dal comitato che ha promosso la class action
È un pronunciamento risalente al 23 novembre con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del comitato promotore della class action contro il gestore pubblico privato in merito alle partite pregresse.
Queste ultime rappresentano conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività. Non l’ha pensata così né la Corte d’Appello di Roma né, ora, la Cassazione. Per Acqualatina le partite pregresse ammontano a 56 milioni di euro.