Il Tribunale di Frosinone si pronuncia sul ricorso presentato contro il sequestro di ombrelloni e lettini sulla spiaggia di Vindicio, a Formia
Era stato un sequestro piuttosto importante quello avvenuto lo scorso 9 luglio, a Vindicio, località di Formia dove era stata segnalata una pratica piuttosto usuale su tutto il litorale pontino e nazionale: l’occupazione abusiva del demanio marittimo da parte dei noleggiatori di ombrelloni e lettini i quali, di frequente, trasformano i tratti di arenile in veri e proprio stabilimenti con attrezzature che, invece, di essere montate in base alla richiesta degli utenti, sono piazzate sin dalla mattina presto.
Il sequestro che ha colpito lo scorso 9 luglio uno dei noleggiatori presso la spiaggia libera vicino al bar Lo Smeralo è nato da un esposto firmato da qualche cittadino stufo di vedere tale pratica attuarsi in spregio alle regole.
Ad essere raggiunta dal sequestro una donna a cui il comune di Formia aveva concesso, tramite convenzione, la possibilità di noleggiare le attrezzature ai bagnanti.
All’esito del controllo, la Guardia Costiera ha sottoposto a sequestro ben 252 lettini e 7 sdraio, oltreché un cassone in metallo contenente 110 ombrelloni, adagiato su spiaggia libera. In tutto 29 metri quadrati di occupazione abusiva, secondo la Guardia Costiera.
È stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino a convalidare il provvedimento richiesto dalla Procura ciociara. Al che, la noleggiatrice, assistita dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha ricorso contro il provvedimento del Gip cassinate al Tribunale del Riesame di Frosinone. Secondo la difesa, l’occupazione non era affatto abusiva, poiché essa è stata realizzata “in forza di titolo convenzionale nato da avviso pubblico e determinazione di aggiudicazione del Comune; entro il perimetro e con le modalità tipizzate per le spiagge libere con servizi, a servizio del salvataggio, della pulizia e dell’assistenza a i bagnanti”.
Il Tribunale del Riesame di Frosinone ha ritenuto il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Innanzitutto l’indagata è titolare della concessione per i servizi balneari sul posto. Secondo i giudici, la concessionaria ha destinato una parte, dei 29 metri quadrati di arenile pubblico per riporre lettini e sdraio oggetto della propria attività, attenendosi, in modo parziale, alle indicazioni della Convenzione che la Guardia Costiera ha menzionato nella propria annotazione.
Il Comune di Formia ha concesso la facoltà di “coprire” solo 25 metri quadrati di arenile, laddove la donna ha occupato uno spazio più ampio, superando per 4 metri quadrati l’area massima oggetto di convenzione. “Riguardo ai 25 mq – scrive il Tribunale di Frosinone – il mero posizionamento sulla spiaggia di tale attrezzatura, di primo mattino, nella fascia di esercizio del servizio oggetto di affidamento, non sembra arrecare alcun pregiudizio all’utenza, poiché non ne preclude l’accesso in spiaggia né ostacola la libera fruizione dell’arenile”. Quindi “la sua condotta, dunque, sembra essere in sintonia con i titoli amministrativi più volte richiamati limitatamente ai 25 mq, perché pedana e cassone sono, come verificabile dalla documentazione fotografica, di facile rimozione e, almeno apparentemente, realizzate con
materiali ecocompatibili”.
Solo per i 25 mq va escluso “il fumus del reato contestato, con conseguente accoglimento del gravame e restituzione parziale delle cose in sequestro in favore dell’avente diritto.
Riguardo, invece, ai 4 mq eccedenti il limite di 25 mq, il sequestro deve essere mantenuto”.
“Nessun pre posizionamento e nessuna occupazione abusiva ha sentenziato il Tribunale ; gli assegnatari perdipiù sono titolati dal 2025 ad occupare 25 Mq di spazio demaniale per ivi riporre le attrezzature – ha dichiarato l’Avvocato Cardillo Cupo.
“Ancora una volta, ha concluso il penalista formiano, le inutili sobillazioni social di qualcuno hanno partorito il solito topolino ; ciò che stupisce, tuttavia, non é questo ma chi ancora continua a dare credito a deliri di vario genere senza eseguire alcun accertamento sugli atti amministrativi presupposti”.
