MULTATA DALL’AUTOVELOX SULLA LITORANEA, IL GIUDICE DI PACE DISPONE LA DISATTIVAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI

Multata sulla Litoranea tra Sabaudia e Latina, una donna si vede accogliere il ricorso dal giudice di pace che ordina la disattivazione degli autovelox

Ha impugnato una multa alla Prefettura di Latina che le ha dato torto. Dopodiché, tramite il suo avvocato Alessandro Santoro, una donna pontina ha fatto ricorso contro quel pronunciamento della Prefettura la giudice di pace di Latina. Al centro del contenzioso una multa per superamento dei limiti di velocità presa dalla donna mentre percorreva la Litoranea. A far cadere nell’infrazione al ricorrente uno dei tanti autovelox che si trovano sull’arteria che unisce Sabaudia a Latina, parallelamente al lungomare.

Il giudice di pace di Latina, Gennaro Iengo, ha accolto il ricorso della ricorrente, specificando, però, un particolare piuttosto sorprendere. Secondo quanto stabilito dal giudice che ha annullato il provvedimento amministrativo della multa, la Prefettura di Latina deve procedere a “immediata disattivazione a propria cura e spese, dell’autovelox Modello CELERITAS MVD 2022 sensore radar 0x0003B07B, prodotto da Engine srl, perché contrario alle norme di legge, stante la sua mancata omologazione”.

L’ordine del Giudice di Pace è stabilito “a far data dalla pubblicazione della sentenza, con immediata comunicazione, a cura e spese della Prefettura di Latina presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tutte le correlate banche dati di censimento autovelox”.

Secondo il Giudice di Pace, infatti, “in caso di avvenuto censimento, gli apparecchi autovelox devono avere la certificazione simultanea con l’omologazione”. Ciò vuol dire che “un apparecchio censito, ma che non sia anche omologato, è contrario alla legge ed andrà immediatamente disattivato. Esattamente come il modello Mod. CELERITAS MVD 2022 prodotto da Engine srl del caso in esame e come di seguito meglio specificato”.

È la Cassazione ad aver chiarito che occorre avere – ai fini della validità della sanzione – l’autorizzazione, l’omologazione e la taratura periodica dell’autovelox. Sono necessari tutti e tre i requisiti e, pertanto, in assenza dell’omologazione, la sola taratura non è sufficiente per la validità della sanzione. Il verbale impugnato dalla donna, multata dall’autovelox sulla Litoranea, “non menziona l’omologazione”.

“Appare evidente – spiega il Giudice di Pace – il perché il verbale qui impugnato debba essere annullato, in quanto richiama la sola approvazione e non anche l’omologazione (sono necessarie entrambe) e ciò porta a ritenere che l’apparecchio elettronico di rilevamento velocità non abbia anche la dovuta omologazione, diversamente,
sarebbe stata, appunto, indicata nel verbale”.



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