MAXIMULTA DA OLTRE 11MILA EURO A UN UOMO ALLA GUIDA DI UN AUTOCARRO SULLA SR630 A SPIGNO

Lungo la SR630 Ausonia nei pressi di Spigno Saturnia una multa considerevole

polstrada 1Ieri, in mattinata, durante un controllo della Polizia Stradale di Latina, alcune pattuglie del Distaccamento Polstrada di Formia, coordinate dal Comandante della Polizia Stradale, lungo la SR 630 all’altezza di Spigno Saturnia hanno fermato un autocarro che trasportava surgelati di una Ditta di Bastia Umbra con alla guida un cinquantenne a cui sono state elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada in merito a tempi di guida per incompleti riposi giornalieri per un totale di 11.150 euro di cui 4000 pagati immediatamente tramite il pos in dotazione alla Polizia Stradale.

Non tutti sanno che esistono delle sanzioni per il superamento delle ore di guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
Ma fin quando si può guidare senza incorrere in sanzioni, quali sono le percentuali massimali/minimali dei tempi di guida e dei riposi giornalieri, settimanali per un autista professionista di trasporto persone/cose?
E se si superano i limiti, cosa si rischia e quale sanzione può essere applicata dalla polizia stradale?
La violazione delle regole comporta l’applicazione di una sanzione che varia a seconda della gravità dell’illecito.
Dopo aver consultato siti e giornali specializzati, vediamo dunque quali sono le sanzioni per il superamento delle ore di guida.

La normativa di riferimento è quella europea (Regolamento CE n. 561/2006), la quale stabilisce che per periodo di guida giornaliero si intende quello trascorso da un conducente alla guida di un veicolo tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente, oppure tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale. Il periodo di guida settimanale, invece, è il tempo passato complessivamente alla guida nel corso della settimana.

tempi-di-guidaIl periodo di guida giornaliero non può superare le nove ore, estensibili a dieci per non più di due volte nell’arco di una stessa settimana. La norma, quindi, individua il numero massimo di ore non consecutive all’interno della giornata. La durata massima continuativa, infatti, è di quattro ore e mezza, con interruzione di almeno quarantacinque minuti, ovvero due interruzioni da quindici e trenta minuti. Durante il riposo non è consentito svolgere alcun altro tipo di attività lavorativa.

Il periodo di guida settimanale non può superare le cinquantasei ore, considerando la settimana di sei giorni e le due ore di deroga settimanali. Alla durata settimanale non sono ammesse deroghe, nel senso che non è possibile una settimana lavorativa di cinquantasette ore. Invece, prendendo come riferimento due settimane consecutive (cosiddetto periodo di guida bisettimanale), il periodo di guida complessivo non può superare le novanta ore. In altre parole, il conducente non può guidare oltre le novanta ore in due settimane lavorative consecutive. Questo significa che, se la prima settimana guiderà per cinquantasei ore (che è il limite massimo settimanale), quella immediatamente successiva non potrà superare le trentaquattro ore (perché cinquantasei più trentaquattro fa novanta). Detto ancora diversamente, la somma delle ore di lavoro della prima e della seconda settimana non deve superare il totale di novanta.

Il riposo giornaliero non può essere inferiore a undici ore consecutive, ovvero dodici se il riposo è frazionato in due periodi, rispettivamente da tre ore e da nove ore consecutive. È ammessa una riduzione fino a nove ore consecutive di riposo per non più di tre volte a settimana, da recuperare con periodo di riposo pari alle ore perdute, prima della fine della settimana successiva.

Il riposo settimanale è pari a quarantacinque ore consecutive, riducibile a ventiquattro, da recuperare con periodo di riposo continuo pari alle ore perdute, prima della fine della terza settimana consecutiva.

La legge prevede delle sanzioni per i guidatori e i loro datori nel caso in cui i periodi di guida non vengano rispettati. Infatti, la guida dei veicoli adibiti al trasporto è un’attività pericolosa sia per i trasportati che per i terzi che circolano sulle strade. Le sanzioni sono proporzionali all’entità della trasgressione.

Secondo il codice della strada, il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida prescritti dalla normativa europea di riferimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 161 euro. Si applica la sanzione da 213 a 851 euro al  conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

VIGILE-VIGNETTAQuando le violazioni descritte hanno durata superiore al dieci per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 319 a 1.276 euro. Si applica la sanzione da 372 a 1.489 euro se la violazione di durata superiore al dieci per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dalla legge.

Se le violazioni di cui sopra hanno durata superiore al venti per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 425 a 1.699 euro.

Il conducente che non rispetta per oltre il dieci per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 266 a 1.063 euro. Il conducente che non rispetta per oltre il dieci per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti è soggetto, invece, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 372 a 1.489 euro. Se i limiti  detti non sono rispettati per oltre il venti per cento, si applica una sanzione da 425  a 1.701 euro.

Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni relative alle interruzioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da 164 a 659 euro.

Tutte le sanzioni elencate si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni sugli orari di guida. Sempre secondo il codice della strada, poi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore ventidue e prima delle ore sette. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta: in particolare, egli può pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (cosiddetta sanzione in misura ridotta), ovvero, ove il pagamento sia effettuato entro cinque giorni, una somma pari alla precedente, ridotta del 30% (cosiddetta sanzione ridotta scontata).

patente ritirataInoltre, nel caso di infrazione,  l’organo  accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un luogo idoneo per la sosta, dove deve permanere per il periodo necessario. Del ritiro dei documenti di  guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati.

Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.882 a 7.528 euro, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

L’impresa di trasporti da cui dipende il conducente che ha trasgredito i limiti di guida imposti dalla legge  risponde in solido con l’autore della violazione per il pagamento della somma da questi dovuta. Questo significa che la ditta per cui lavora il conducente risponde insieme a quest’ultimo dell’obbligo di pagare la sanzione, potendo quindi l’autorità competente richiedere l’intero pagamento anche soltanto all’impresa, la quale poi potrà rivalersi sul dipendente. La norma è stata posta per evitare che le ditte, abusando del loro potere, possano di fatto obbligare i conducenti a ritmi spossanti, violando la normativa posta a presidio della sicurezza di chi sta in strada.

 

 

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