LAZIO, FASE 2: CICLISTI E RUNNER LIBERI DI MUOVERSI NELLE PROVINCE. SÌ ALLA PESCA IN TUTTA LA REGIONE

bici

Fase 2: dal 6 maggio il Presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti consente a runner e ciclisti di muoversi nelle loro province di residenza; per i pescatori amatoriali spostamenti consentiti in tutto il Lazio

Con l’ordinanza firmata ieri, Zingaretti e gli uffici regionali hanno puntualizzato tutta una serie di attività che sarà possibile fare con l’avvento della Fase 2.

ORDINANZA Z00038 2 MAGGIO 2020 – Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:

MARE, NAVI E BARCHE – Per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.

Nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.

Lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;

Nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori

COMMERCIO – La vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini.

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ARCHEOLOGIA E CULTURA – L’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifi- che di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

ANIMALI DOMESTICI – L’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

ALLEVAMENTO – L’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

MOF DI FONDI – Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure: rilevazione della temperatura agli ingressi; obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazio- ne degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni).

SPORT E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA – Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività.

L’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

L’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.

PESCA – Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

Entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.

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