LATINA, NESSUN VINCOLO DI BOSCO IN VIA DON STURZO: NUOVA SENTENZA DEL TAR CHE DÀ RAGIONE AL PRIVATO

Urbanistica a Latina, una sentenza del Tar potenzialmente rilevante stabiliva che le zone R del Comune sono equipollenti alle zone B. Da qui derivava il fatto che non si dovevano applicare i vincoli previsti all’articolo 142 nel decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali), vale a dire i cosiddetti vincoli della Legge Galasso istituiti dalla legge 431 del 1985.

A giugno 2025, il Tribunale amministrativo di Latina accoglieva il ricorso presentato dall’Immobiliare Apus srl, assistito dall’avvocato Fabio Raponi, annullando gli atti di Regione Lazio. Il privato, in quel caso, era ricorso contro tutti gli atti che prevedevano un vincolo a bosco in un’area del quartiere di Latina “R6”, vale a dire la vegetazione all’angolo tra via Don Sturzo e via Isonzo. Un’area, peraltro, che arriva ai confini del liceo Ettore Majorana dove erano i corso alcuni lavori per un’area sportiva della scuola.

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Oggi, 2 settembre, il TAR-sezione seconda, presieduta dal giudice Riccardo Svaoia, estensore Oscar Marongiu – richiama quella sentenza del giugno 2025 per annullare il vincolo a bosco presente anche su altri due lotti in Via Don Luigi Sturzo, riconducibili alla società “Il Girasole srl”, difesa dagli avvocati Fabio Raponi e Manuela Milani. “Il Girasole srl”, peraltro, è la stessa società che fece il ricorso al Presidente della Repubblica contro la delibera sulla perequazione che fu poi annullata dal comune di Latina.

A dicembre 2024, “Il Girasole srl” aveva ottenuto un primo round favorevole con il Comune di Latina rispetto al permesso a costruire su Via Don Luigi Sturzo. C’erano già due sentenze del giugno 2021 con cui il Tar di Latina aveva annullato i provvedimenti del Comune di Latina, datati 21 novembre 2019, recanti “diniego definitivo” di due richieste di permesso di costruire relative ognuna a un fabbricato a destinazione residenziale a Latina, in via Don Luigi Sturzo. Il TAR aveva accolto la tesi della ricorrente Girasole srl circa la natura espropriativa del vincolo a verde previsto nel Piano Particolareggiato decaduto e sull’edificabilità dell’area in base al Piano Regolatore.

Ad ogni modo, il Comune di Latina aveva continuato a rimanere inerte nonostante i numerosi solleciti anche informali da parte dei tecnici della società. Contro tale inerzia, era stato pertanto proposto ricorso dinanzi al TAR che, il 4 dicembre 2024, aveva emesso una sentenza non definitiva con cui ordinava al Comune di pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire nominando come commissario il segretario comunale o un funzionario delegato.

Secondo i giudizi amministrativi è “indubbio l’obbligo del Comune di Latina di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza della ricorrente”, in quanto la pubblica amministrazione “ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto”.

Oggi, 2 settembre 2026, il Tar si è pronunciato definitivamente, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti presentato da Il Girasole srl, tramite gli avvocati Raponi e Milani. Il ricorso è stato presentato contro Regione Lazio, Comune di Latina e Ministero della Cultura, tutti e tre costituitisi in giudizio.

Per il Tar il ricorso per motivi aggiunti della Girasole srl è fondato. Dalla documentazione depositata dal Comune, infatti, e in particolare dal riscontro comunale all’istanza dell’interessata volta ad ottenere la certificazione dell’assenza del bosco, “risulta evidente una oggettiva situazione di incertezza in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti necessari affinché l’area in questione possa ritenersi correttamente qualificabile come area boscata”.

Il tutto alla lice della sentenza del 23 giugno che ha dato ragione alla Apus srl, confinante con i lotti della Girasole srl. “Ne discende che alla luce della documentazione di causa è tutt’altro che pacifico, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione negli atti gravati, che l’area per cui è causa sia qualificabile come area boscata e quindi sottoposta al relativo vincolo”.

Ecco perché “va annullato in parte qua il PTPR impugnato, fatto salvo il riesercizio del potere da parte della Regione, in collaborazione con il Ministero della Cultura, ciascuno per le proprie competenze, nel rispetto dei rilievi sopra svolti e con il coinvolgimento del Comune di Latina ai fini dell’accertamento dell’effettiva destinazione del territorio in questione, con riferimento alla definizione di bosco”.

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