Un incarico dato dal Comune a titolo gratuito è conforme alla legislazione vigente? Il quesito è posto dal movimento Lbc e riguarda la consulenza all’avvocato Giacomo Mignano. “Non entriamo nel merito della deontologia professionale dell’ordine degli avvocati – commenta Lbc – ma rileviamo che il Codice degli appalti vieta espressamente l’incarico di prestazioni d’opera a titolo gratuito all’articolo 8, prevedendo questa possibilità solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione e in questi casi ovviamente non rientrano i consulenti del Comune di Latina”.
L’articolo 8, al comma 2, dispone infatti che “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”.
“Il provvedimento assunto dunque – prosegue Lbc – non sembra conforme alla legislazione vigente. La stessa amministrazione sta assumendo provvedimenti analoghi in capo ad altri professionisti con la medesima impossibilità. Tra l’altro non si capisce la ragione di prestazioni di lavoro a favore del Comune prive di remunerazione che sono in contrasto oltre che con la legge, anche con il buon senso. La pubblica amministrazione in generale e il Comune sono enti soggetti alla Costituzione, al diritto pubblico, alla trasparenza ed alla concorrenzialità delle prestazioni professionali. Il lavoro va pagato sempre”.
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