Ennesimo contenzioso al Tribunale Amministrativo di Latina proposto da Rida Ambiente contro il Comune di Aprilia
Il collegio del Tar di Latima – estensore del provvedimento, il giudice Roberto Bucchi – ha accolto il ricorso presentato dalla società Rida Ambiente srl, gestore dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Via Valcamonica ad Aprilia, contro il Comune di Aprilia per il cosiddetto contributo di costruzione che comprende una quota di del costo di costruzione dei nuovi edifici, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, previsto dalla Legge Bucalossi.
Il contributo di costruzione era stato chiesto a Rida Ambiente dal Comune di Aprilia nel 2013 quando, tramite una determina del 18 novembre di quell’anno, il Dirigente del servizio “Urbanistica” dell’ente aveva chiesto 162mila euro alla società privata per la realizzazione dell’impianto Tmb. Al che Rida Ambiente aveva sostenuto nel ricorso presentato al tribunale amministrativo che quel contributo non spetta di essere pagato poiché la realizzazione è opera di urbanizzazione secondaria, così come prevede l’articolo 17 del Testo unico sull’Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).
I giudici del Tar, con una sentenza pubblicata il 25 ottobre, hanno spiegato che il contributo di costruzione non è dovuto “per le opere pubbliche o di interesse generale realizzati da enti…nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici”.
L’impianto di Rida Ambiente è quindi considerato di interesse generale e realizzato da privati concessionari dell’ente pubblico. Caratteristiche in cui rientra il Tmb che lavora i rifiuti indifferenziati di Aprilia e provincia.