Il posto di Dirigente all’ospedale di Formia dato illegittimamente alla terza classificata di una selezione indetta dall’Asl. La sentenza che condanna l’azienda sanitaria locale
Si tratta del conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia DEA I presso l’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia. A quell’avviso pubblico, che prevede nella valutazione curriculum e colloquio, partecipano in cinque medici e, alla fine, a giugno 2019, la Commissione stila la graduatoria che vede al primo posto il dottore Davide De Vita (85 punti), al secondo il dottore Giuseppe Scioscia (78,5) e come terza la dottoressa Francesca Lippa (66,7). De Vita stacca di sei punti e mezzo Scioscia e addirittura di 18 punti Lippa.
Eppure, il primo classificato si vede scavalcato dal secondo e dal terzo classificato in quanto prima Scioscia e poi Lippa vengono nominati dall’allora Direttore Generale dell’Asl Giorgio Casati come Dirigenti di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale formiano.
Ecco perché il primo classificato, nel 2020, assistito dall’avvocato Francesca Ammendola, si rivolge al Tribunale del Lavoro di Latina intentando causa all’Asl pontina, difesa dall’avvocato Massimo Valleriani, e chiedendo il risarcimento danni per il mancato conferimento dell’incarico dirigenziale.
A giugno 2022, il Giudice del Tribunale del Lavoro Simona Marotta emette una sentenza che dà ragione al primo classificato De Vita, evidenziando diversi passaggi che pongono l’accento su una scelta dell’allora Dg Casati che non trova evidentemente ragione.
Secondo la legge Balduzzi, non è obbligatorio che il primo classificato in una selezione di tal tipo ottenga il posto di dirigente. Il direttore generale, infatti, individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione: “ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”.
La scelta è quindi rimessa alla discrezionalità del Direttore Generale dell’azienda e “non gli è precluso di nominare, tra i tre candidati proposti, quello che sia collocato in una posizione inferiore“. In sostanza, motiva la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina, che riporta una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, si tratta di una “scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi “analiticamente”, ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio“. Ovviamente, a rigore di legge, il Direttore generale che sceglie tra i tre aspiranti Dirigenti deve “conformarsi ai principi di correttezza e buona fede” e ai principi di buon andamento dell’amministrazione e, soprattutto, imparzialità.
Ed è proprio sulle motivazioni che il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso del primo classificato, pur facendo un distinguo rilevante.
Se, infatti, la nomina dell’ex Dg Casati nei confronti del dottor Scioscia viene giudicata legittima, è al contrario illegittima quella della dottoressa Lippa operata una volta che il predetto Scioscia aveva rinunciato. Il discrimine sta tutto nelle modalità con cui il Direttore Generale ha motivato la sua scelta che gli hanno fatto preferire in due casi il secondo e il terzo classificato, escludendo il primo.
Secondo il Tribunale del Lavoro di Latina, la motivazione resa dal Direttore Generale dell’Asl, a conclusione della procedura selettiva e contenuta nella delibera n. 1562 del 29 luglio 2019, con cui è stato designato il dott. Soscia, appare analitica e rispondente ai criteri di buona fede e correttezza oltre che improntata ai principi di buona andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione. Scioscia, infatti, secondo il Dg dell’Asl, ha un curriculum più aderente alle esigenze manageriali del profilo richiesto a Formia, avendo peraltro ricoperto dal 2012 l’incarico di Direttore facente funzione della UOC di Ostetricia e ginecologia di un altro ospedale pontino, il San Giovanni di Dio di Fondi. Una decisione, quella del Dg Casati, considerata legittima dal Tribunale del Lavoro.
Quando Soscia rinuncia, il Direttore Generale Casati non sceglie il primo classificato ma, come detto, la dottoressa Lippa arrivata terza. Ed è qui che, secondo il Tribunale del Lavoro, si palesa un danno nei confronti del primo classificato in quanto “la motivazione resa dal direttore generale nel provvedimento di conferimento dell’incarico alla dr.ssa Lippa (provv. n. 2518 del 12 dicembre 2019) è del tutto scarna, generica, apparente oltre che in contrasto con le risultanze del curriculum, non indicando in alcun modo gli elementi idonei a valorizzare le superiori capacità della candidata preferita rispetto al ricorrente quale candidato avente miglior punteggio“. Insomma, per sopravanzare il primo classificato serve una motivazione solida come nel caso di Soscia che, in questo caso, invece non è.
A non rendere motivata la scelta della dottoressa Lippa c’è la circostanza che a differenza del ricorrente la sua esperienza manageriale non era sufficiente per superare del primo classificato, avendo assunto solo con decorrenza dal 27 gennaio 2004 la qualifica di Dirigente medico di I livello di ginecologia e ostetricia del San Giovanni di Dio a Fondi. Prima di quel ruolo, 11 anni come dirigente medico di chirurgia Generale e di Ortopedia e traumatologia presso l’Ospedale SM Goretti di Latina; al contrario del ricorrente, arrivato primo nella selezione, il quale sin dall’inizio del suo percorso lavorativo ha svolto l’attività medico-professionale esclusivamente presso i reparti di Ostetricia e Ginecologia. “Inoltre – si legge nella sentenza -, la “capacità di vision strategica” indicata dal DG quale elemento dirimente della scelta in favore della dr.ssa Lippa, non è correlata ad un concreto quadro esperienziale della candidata“.
Dunque, il provvedimento di conferimento di incarico quinquennale di Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia DEA 1 dell’ospedale di Formia emesso in favore della dr.ssa Lippa “è palesemente illegittimo difettando, da un lato, della analitica motivazione richiesta dalla norma primaria e, dall’altro, risultando grandemente disattesa la lex specialis stabilita dal bando”.
Il Tribunale del Lavoro di Latina, quindi, stabilisce che deve essere ordinato all’ASL di Latina di ripetere le operazioni di scelta del candidato da parte del Direttore Generale – che al momento non vede più Casati in sella ma Silvia Cavalli – cui conferire l’incarico di Direzione della UOC di Ostetricia e Ginecologia presso il “Dono Svizzero di Formia” che andrà in scadenza il 12 dicembre 2024.
C’è di più perché per il Giudice del Lavoro va accolta la domanda risarcitoria del dottore De Vita, il primo classificato nella selezione di tre anni fa. Un accoglimento derivante derivante dalla “perdita di chance subita dall’interessato in seguito all’emanazione dell’atto illegittimo che, di fatto, gli ha precluso la più che concreta possibilità di ottenere il conferimento dell’incarico“.
A giudizio del Tribunale, senza l’intervento del Direttore Generale Giorgio Casati “che, con il suo provvedimento illegittimo, ha stravolto la graduatoria stilata dalla Commissione secondo
una corretta valutazione dei meriti di ciascuno, le chances per il dott. De Vita di ottenere il conferimento dell’incarico appaiono certe”.
Il risarcimento del danno, provocato dalla scelta di Casati di nominare Lippa, “deve essere commisurato al trattamento retributivo che il ricorrente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell’incarico dirigenziale”. Significa che il dottore De Vita potrà essere liquidato nella differenza tra l’attuale trattamento economico percepito quale Dirigente medico di I Livello ed il trattamento economico che avrebbe percepito se gli fosse stato conferito l’incarico di direzione della UOC Ostetricia e Ginecologia DEA I a Formia. Il risarcimento è quindi calcolato con decorrenza dalla nomina dalla dr.ssa Lippa avvenuta con delibera del 12 dicembre 2019 e sino alla riedizione da parte dell’Asl delle operazioni di scelta del candidato cui conferire l’incarico per cui è causa.
Il problema, ancora non risolto, è che il nuovo Direttore Generale dell’Asl Silvia Cavalli, anche in ragione di una sentenza esecutiva, non ha ancora proceduto alla rimozione della dottoressa Lippa continuando così a pagare lo stipendio di primario a chi è stata giudicata illegittima da una sentenza di Tribunale, con l’aggravante che il medesimo stipendio dovrà essere pagato anche all’avente diritto ossia al dottore De Vita.
Ad ogni modo, la Asl, oltreché a dover risarcire il ricorrente, è stata condannata anche a oltre 7mila euro di spese di lite.