Sperlonga, il Partito Comunista pontino e il neo coordinamento del sud pontino intervengono sul caso dell’hotel abusivo: “Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’Albergogià appartenente all’attuale sindaco va demolito o acquisito al patrimonio del Comune, invece sono aperte le prenotazioni per la imminente stagione estiva?“
“Ci si chiede che valore assume la sentenza definitiva del massimo organo della giustizia amministrativa immediatamente esecutiva che è stata pronunciata il 5 febbraio 2024 dai giudici di Palazzo Spada? Non vengono rispettate le sentenze dei massimi organi della giustizia italiana e quindi si viola il principio costituzionale della certezza del diritto poiché una sentenza definitiva stabilisce la regola del caso concreto e l’incontrovertibile verità processuale. Piaccia o non piaccia le sentenze e le leggi vanno rispettate”.
“Con sentenza N. 01188/2024 REG.PROV.COLL. N. 04388/2023 REG.RIC. del giorno 28 novembre 2023 e pubblicata il 05/02/2024, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Chinappi Aldo Erasmo & C s.a.s. L’impugnazione presso il Consiglio di Stato tendeva a contestare la decisione del TAR del Lazio – Latina del 22 marzo 2023 che aveva respinto il ricorso contro le decisioni del Responsabile Area 2 del Comune di Sperlonga, che nel 2022, con nota prot. 0010932 del 09/05/2022, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990 e con ulteriore nota prot. n. 0007709 del 07/04/2022, disponeva la revoca delle concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione dell’albergo “Grotta di Tiberio”.
Sia il Tar del Lazio- Latina che il Consiglio di Stato confermano l’illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione dell’Albergo “Grotta di Tiberio” .
Le concessioni illegittime sono tre:
- Concessione in sanatoria n. 5 del 26.6.1992
- Permesso di Costruire n. 83 dell’1.12.2004;
- Permesso di Costruire in variante n. 52 del 23.9.2005
La vicenda dell’illegittimità della costruzione dell’albergo “Grotta di Tiberio, inizia nel 2005 con esposti di privati confinanti e di consiglieri dell’opposizione all’allora sindaco e la Regione Lazio avvia verifiche sullo stato dei luoghi.
Nella sentenza si evidenziavano già tutte le problematiche che avrebbero successivamente portato il TAR del Lazio- Latina e Il Consiglio di Stato a dichiarare illegittimi tutti i titoli abilitativi precedentemente rilasciati dal Comune di Sperlonga per la realizzazione dell’albergo “Grotta di Tiberio”.
Il Responsabile dell’Area 2 del Comune di Sperlonga, il 20 luglio 2021 viste le conclusioni della Commissione Istruttoria avviava il procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 83 del 2004 e del permesso in variante n. 52 del 2005 e in data 21 dicembre 2021 disponeva l’annullamento d’ufficio di entrambi i Permessi a Costruire ordinando la demolizione delle opere.
Il 16 marzo 2022 il Comune di Sperlonga avviava il procedimento di annullamento anche della concessione edilizia in sanatoria del 1992. Il 30 marzo 2022 dava seguito all’avvio di un nuovo procedimento di annullamento in autotutela relativo sia alla concessione in sanatoria n. 5 del 1992 che ai Permessi di Costruire n. 83 del 2004 e n. 52 del 2005 in variante.
Il 9 Maggio 2022 il Dirigente responsabile dell’area competente disponeva poi l’annullamento dei tre titoli edilizi.
Per la Concessione in Sanatoria n. 5 del 26.6.1992 si rilevavano:
- incertezze in ordine alla volumetria oggetto di sanatoria;
- mancata esecuzione di demolizione della area adibita a discoteca;
- mancanza del parere dell’ente proprietario della strada, in relazione al vincolo della fascia di rispetto stradale, vigente dal 1968 e applicabile, quindi, ala costruzione realizzata successivamente, in quanto radicalmente diversa da quella edificata nel 1963;
- mancato rispetto della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, relativa alle fasce costiere nei trecento metri dalla linea di battigia con conseguente necessità ai fini del rilascio della concessione in sanatoria del nulla osta in deroga da parte della Provincia.
Permesso di Costruire n. 83 dell’1.12.2004;
- l’intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione, esso non era comunque ammissibile, in quanto ni contrasto con l’art. 2 NTA, che impediva anche qualsiasi trasformazione di edifici esistenti se in contrasto con al destinazione urbanistica di PRG, che essendo “Agricola di salvaguardia ambientale’, non consentiva una struttura turistico-ricettiva;
- Era stata aumentata la cubatura rispetto a quella condonata nel 1992 ed era stata realizzata una piscina di 76 metri quadri, che costituiva una nuova costruzione;
- che erano stati calcolati volumi ulteriori come volumi tecnici;
- che il Comune aveva quindi qualificato l’intervento realizzato come nuova costruzione;
- aveva fatto riferimento ai parcheggi realizzati ni parte in zona agricola in parte in fascia di rispetto stradale;
- dava atto della avvenuta lottizzazione abusiva
La Federazione di Latina ed il neo Coordinamento del Sud Pontino del Partito Comunista Italiano chiede fermamente che venga applicata la sentenza del Consiglio di Stato e rispettato il Testo unico Ambientale, meglio conosciuto come il Codice Ambientale, per essere più specifici il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 entrato in vigore il 29 aprile 2006 rappresenta la normativa principe della tutela ambientale, esso è un insieme di norme e leggi che regolamentano e tutelano l’ambiente. Questo definisce le regole per la conservazione e la gestione delle risorse naturali, per prevenire o ridurre l’inquinamento e per promuovere la sostenibilità ambientale. Esiste un sistema sanzionatorio per chi non si adatta a quanto richiesto dall’Europa in materia di tutela ambientale, considerato che l’art. 9 della nostra Costituzione tutela non solo più il paesaggio, ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi; per altro verso, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente, vedi Art. 41 della Costituzione.
Interessante al nostro scopo risulta essere il Diritto Ambientale che deve essere rispettato da un Comune che insiste in un paese l’Italia che risulta essere famoso per le sue innumerevoli procedure d’infrazione da parte dell’UE in tema ambientale.
La legge n. 68 del 2015 ha introdotto nuovi reati a salvaguardia dell’ambiente, modificando così il quadro normativo previgente in tal senso, il diritto penale ambientale.
L’Italia risulta essere, ad oggi, il terzo stato con più procedure di infrazione in tema ambientale, 6 solo nel 2020. Il Comune di Sperlonga concorre a tutto questo?
La Commissione Europea, si occupa di verificare che i Paesi membri adeguino i propri ordinamenti nazionali alle normative europee. Se una direttiva, una regolamentazione o una decisione Ue non viene recepita, viene applicata in modo sbagliato o il paese non comunica in tempo le misure scelte per implementarla, la Commissione può avviare una procedura formale di infrazione verso il paese interessato.
È necessario arrivare a pagare un conto salatissimo attraverso le condanne conseguenti a procedure di infrazione relative al mancato recepimento di direttive nell’ordinamento nazionale o per violazione del diritto comunitario per la non applicazione di una legge? Pare proprio di si.
In sintesi è stato:
- violato il regime di inedificabilità assoluta a tutela della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia;
- la concessione in sanatoria del 1992 è illegittima per la mancata prescritta esecuzione della demolizione del corpo a pianta esagonale adibito a discoteca (il corpo di fabbrica adibito è ancora presente negli elaborati planimetrici relativi ai p.d.c. 83/2004 e 52/2005), nonché per la consistente diversità tra la superficie da condonare dichiarata nella domanda (mq 954,94) e quella indicata nell’elaborato progettuale denominato
- la concessione in sanatoria del 1992 è illegittima anche per interventi effettuati su immobili abusivi e irregolarmente sanati o condonati;
- i lavori oggetto del P.d.C. n, 83/2004 e sua variante n. 52/2005 costituivano ampliamenti riguardanti un complesso alberghiero di mq 1600 e mc 5.000, in contrasto con al destinazione di PRG a Zona agricola di salvaguardia ambientale E2 e con li vincolo di rispetto della fascia di viabilità;
- nessuna delle opere assentite con i permessi di costruire (locali destinati a camere da letto, ristorante, uffici, spogliatoi, piscina, parcheggi, viabilità) costituiva un mero volume tecnico esente dal calcolo delle cubature, ma rientrante nella nozione di volume costruibile di cui all’art. 7 delle NTA del PRG di Sperlonga; sul p.d.c. n. 83/04;
- sono stati illegittimamente autorizzati i porticati
- i parcheggi di mq 487,50 ricadevano per la quasi totalità nella fascia di inedificabilità della SR. Flacca e per la restante parte in zona agricola.