EX PRO INFANTIA: IL PROGETTO DEMOLITO DAL RIESAME

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Cantiere Ex Pro Infantia sequestrato
Cantiere Ex Pro Infantia sequestrato

Ex Pro Infantia: il Riesame di Latina conferma il sequestro del cantiere e respinge i due ricorsi presentati da uno degli indagati e dal rappresentante legale di Residenze Circe Srl

Permesso a costruire del Comune completamente bocciato anche dall’ordinanza, emessa dai giudici del collegio del Tribunale di Latina composto dal Presidente Gian Luca Soana e da Francesco Coculo e Laura Morselli (estensore dell’atto).

I due ricorsi presentati dal progettista/direttore dei lavori del cantiere Giuseppe Zappone (indagato) e dal rappresentante legale di Residenze Circe srl (non indagato) – inerente al blocco, disposto dalla Procura di Latina, della realizzazione, su oltre 4mila metri quadrati, di due fabbricati, suddivisi in 5 piani per residenze private, una piscina scoperta, 98 posti auto, 46 posti per cicli e motocicli e 2 campi di Padel (“un imponente intervento edilizio consistente nella demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d’uso di un compendia immobiliare“) – sono ritenuti l’uno (di Zappone) inammissibile, l’altro (Residenze Circe srl) infondato.

Come noto, la mattina dell’ultimo dell’anno passato (31 dicembre 2020), su disposizione del Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e del Sostituto Procuratore della Repubblica Giuseppe Miliano, fu eseguito da personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina il decreto di sequestro preventivo urgente del cantiere edilizio all’ex Pro Infantia, complesso sito in viale Circe a Terracina

Secondo gli inquirenti, infatti, si era concretizzata l’abusiva lottizzazione dell’area che, a seguito della dichiarata incostituzionalità del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) da parte della Corte Costituzionale, non poteva (e non può) al momento rientrare nell’applicazione della normativa sulla rigenerazione urbana

Quattro le persone iscritte nel registro degli indagati per il reato di lottizzazione abusiva: oltreché al succitato Zappone, anche l’allora amministratore unico della società Residenze Circe Srl Andrea Ruggeri (sostituito dal 28 dicembre 2020 dal ricorrente contro il sequestro, oggi rappresentante legale della società), la Dirigente del Comune di Terracina “Riassetto e Governance del Territorio e delle Attività Produttive”, l’architetto Claudia Romagna, e il Capo Settore “Urbanistica, S.U.E. e Area Tecnica SUAP” del Comune di Terracina, l’ingegnere Roberto Biasini.

Un sequestro successivamente convalidato anche dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese che ha riconosciuto il titolo edilizio della Residenze Circe srl “non idoneo a definire lo statuto di legalità dell’opera assentita seppur non ancora realizzata, per cui “nel dettaglio doveva essere effettuata una verifica di conformità alla luce della disciplina più stringente attesa l’incostituzionalità del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”. Verifica che, anche secondo il Riesame di Latina, nell’ordinanza pubblicata il primo aprile scorso, era in capo al Comune di Terracina.

Secondo tale ordinanza, il ricorso del tecnico Zappone è, come accennato, infondato perché il tecnico progettista non ha alcun interesse attuale e concretonon potendo questi vantare un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale poter aspirare, in caso di rimozione del vincolo cautelare, alla restituzione della cosa sequestrata“.

In sostanza, Zappone è un mero tecnico, seppur scelto da Residenze Circe srl, e i magistrati non riconoscono quale diritto possa avere in merito al dissequestro del cantiere in Viale Circe.

Al contempo, Zappone è indagato perché avrebbe concorso con gli altri indagati, secondo Procura e Gip di Latina, allo sfruttamento del permesso a costruire rilasciato dal Comune di Terracina il 22 dicembre 2020 su istanza, datata 9 luglio 2018, avanzata dall’allora “Onlus Fondazione Società Romana Pro Infantia”, la quale in seguito ha ceduto l’area alla Residenze Circe srl. Un permesso, come noto, ritenuto illegittimo da chi indaga e anche dal Gip Molfese perché non rispettante il Ptpr “vista l’imponenza dell’intervento edilizio in questione”, che prevedeva la costruzione di due edifici di notevole altezza, volumetria, sagoma e ubicazione diverse dalle precedenti, preceduta dalla demolizione dei tre edifici preesistenti (un manufatto edilizio principale, attualmente sede scolastica e due manufatti accessori).

Infondato, invece, il ricorso del rappresentante legale di Residenze Circe srl, presentato dall’avvocato Stella Richter. Il ricorrente – secondo il Riesame di Latina – ha interpretato in modo non corretto sia la L.n. 7/2017, che gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020 con cui è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”. Né, inoltre, il ricorrente confuta l’insussistenza del vincolo di “bene di interesse culturale”, poiché, dal punto di vista paesaggistico, l’area oggetto dell’intervento edilizio è costituita da un territorio costiero compreso entro i 300 metri dalla linea di battigia. Un vincolo imposto dall’ex D.M. 02/09/1959 e dal D.lgs. 42/2004.

Appaiono prive di pregio – si legge nell’ordinanza – le considerazioni del ricorrente circa il fatto che l’intervento edilizio in questione costituisse una mera “ristrutturazione urbanistica“, poiché se fosse stata “mera”, la pratica si sarebbe potuta sbrigare (come erroneamente è stato fatto) con permesso a costruire o con “superscia” alternativa a permesso a costruire. Errore tanto più commesso perché nel caso in esame – specificano i giudici del Riesame – non è contestata la più blanda fattispecie di reato di costruzione edilizia abusiva, bensì quella di lottizzazione abusiva.

Si tratta, secondo l’ordinanza del Riesame, che segue le valutazioni di Procura e Gip, di una nuova costruzione che sovverte la natura di area di “verde pubblico e parcheggi” in un’area vincolata dove sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo.

Responsabilità dell’errore, inoltre, viene evidenziata in capo al Comune di Terracina che doveva verificare la conformità dell’intervento in riferimento alla normativa urbanistica e al Regolamento edilizio comunale, riscontrando l’invariabilità della volumetria del progetto rispetto a quella esistente, e gli standard urbanistici in termini di parcheggi e verde.

“Standard – scrive il Riesame – che, invece, leggendo il Permesso a costruire n. 6727 rilasciato il 22112/20202 alla “Residenze Circe SRL”, risultano essere stati monetizzati, piuttosto che soddisfatti“.

Sia l’intervento edilizio “imponente” che il permesso a costruire rilasciato per la sua realizzazione appaiono illegittimi “perché in contrasto con il quadro normativo; con la destinazione d’uso del complesso immobiliare oggetto di programmata demolizione e ricostruzione con sagoma, volumetria e ubicazioni differenti; con la destinazione urbanistica di zona a verde pubblico e parcheggi, del sito su cui insiste, che non può dirsi mutata, poiché l’iter a tal fine previsto dalla L. 7/2017, non è stato legittimamente concluso“.

E nemmeno la deliberazione di Consiglio Comunale, la n. 38 del 25 giugno 2019 (come la deliberazione di giunta, la n. 53 del 2018) ha dsposto la modifica della destinazione di zona della particolare area di sedime e delle aree pertinenziali interessate dall’intervento edilizio. La delibera, infatti, non riguardava in modo specifico un’intervento di tale imponenza poiché rimaneva sul generale.

Da sottolineare che anche Ia deliberazione di Giunta Comunale, la n. 184 del 17 dicembre scorso, è stata adottata successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale (quella del 17 novembre 2020 che ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale che istituiva il PTPR), e presenta, quindi, gli stessi profili di illegittimità del successivo permesso a costruire (quello datato 22 dicembre).

La destinazione urbanistica di zona a ”verde pubblico e parcheggi – demolizioni” e la destinazione d’uso d’interesse pubblico del complesso immobiliare costituito dall’edificio principale della ex colonia marina di Terracina, destinato a servizi socio assistenziale e, poi, per l’istruzione superiore e scuole speciali, e dei due edifici minori (tutti di altezza compresa fra uno e tre piani), verrebbero, se fosse stato realizzato il progetto di Residenze Circe srl, radicalmente e illegittimamente stravolti “ove si procedesse alla loro demolizione e alla realizzazione del complesso di esclusiva edilizia residenziale privata“.

In soldoni: i due imponenti edifici di cinque piani e correlati servizi (tra cui lo sport praticato da tutti in tempi pandemici come il Padel), oggetto del permesso a costruire “sballato”, non s’hanno da fare.


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