Ricorso al Tar dei consiglieri comunali di Latina Renzo Scalco e Gianluca Di Cocco: Avvocatura comunale in conflitto d’interesse, Comune nomina l’avvocato che difese Abc nella causa con De Vizia
È stata aspra e infinita la polemica tra forze di maggioranza e opposizione per la composizione delle Commissioni consiliari nel Comune di Latina. A gennaio scorso, infatti, le forze politiche di maggioranza e opposizione, sin dal novembre precedente, ossia da quando si era insediato il consiglio comunale di nuova elezione, non riusciva a trovare la quadratura del cerchio sulle commissioni consiliari.
La maggioranza che sostiene il Sindaco Coletta e il Presidente del Consiglio Comunale Raimondo Tiero (Fratelli d’Italia, quindi minoranza, ma nel suo ruolo super partes dell’assise) avevano pensato di chiedere due pareri per la composizione delle commissioni: uno all’avvocatura comunale, l’altro all’allora Segretario Generale Rosa Iovinella.
Iovinella, nel suo parere, aveva stabilito che, al netto del fatto che è il Consiglio Comunale a dover decidere, esistono due metodi per comporre le Commissioni. Nel primo metodo, il numero complessivo dei seggi da attribuire è 110. Un metodo, applicato di fatto nel Comune di Latina, che calcola i resti decimali per approssimazione, per eccesso e per difetto con riferimento ai singoli Gruppi, comporta come risultato una rappresentanza delle coalizioni presenti in Consiglio Comunale nella seguente proporzione: 56 seggi ad una coalizione e 54 seggi all’altra coalizione (in percentuale 50,90% e 49,09%). Il secondo metodo, proposto anche in Conferenza Capi Gruppo alla luce dell’assetto delle coalizioni presenti in Consiglio comunale, calcolava i resti dei decimali sommandoli per coalizione e attribuendo successivamente i seggi ottenuti complessivamente alle coalizioni. Tale metodo comporta come risultato una rappresentanza delle coalizioni presenti in Consiglio Comunale nella seguente proporzione: 55 seggi ad una coalizione e 55 seggi all’altra coalizione (in percentuale 50% e 50%).
Nel parere dell’Avvocatura comunale, firmato dall’Avvocato del Comune Francesco Cavalcanti, si partiva da un presupposto: vi è una metodologia che contempla i Gruppi consiliari singolarmente e un’altra che considera i due schieramenti formatisi in Consiglio. E sopra il presupposto l’altra conferma che il regolamento e lo Statuto comunali presentano elementi di carenza “normativi”.
Secondo l’avvocato Cavalcanti che richiama il Testo unico degli Enti Locali, lo Statuto Comunale e il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni, si dovrebbe fare riferimento ai Gruppi consiliari singolarmente: “all’interno delle singole Commissioni, poiché i Consiglieri sono assegnati “in misura proporzionale alla loro – il riferimento è ai Gruppi – consistenza”.
Alla fine, la coalizione Coletta approvò in Consiglio comunale, con 17 voti favorevoli, la proposta di delibera e l’emendamento presentato dai gruppi consiliari di maggioranza con la formula: 55 seggi al centrodestra e 55 al centrosinistra. Una soluzione contestata dal centrodestra che, invece, voleva far valere il parere dell’Avvocatura del Comune, anche sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, il quale prevedeva l’assegnazione di 56 seggi al centrodestra stesso e 54 al centrosinistra (compresa Forza Italia che appoggia Coletta). Ne seguì che i consiglieri comunali Gianluca Di Cocco (Fratelli d’Italia) e Renzo Scalco (Latina nel Cuore) non presero parte alla composizione delle commissione fino a quando, ad aprile, non fu presentato il loro ricorso al Tar, tramite gli avvocati Giacomo Mignano e Toni De Simone. Per i ricorrenti la parità dei seggi tra le due coalizioni significa aver violato l’articolo 2 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari il quale stabilisce che “il Consiglio Comunale assegna alle singole Commissioni la presenza numerica dei gruppi consiliari in misura proporzionale alla loro consistenza e al numero complessivo dei seggi da attribuire”.
“La composizione numerica delle commissioni deve essere proporzionale alla consistenza numerica del gruppo in ogni declinazione, senza che possa farsi differenza nell’applicazione di tale criterio tra numeri interi e numeri decimali. Applicando il criterio A – scrivono gli avvocati per un ricorso che si dovrebbe discutere dopo il 7 luglio, all’esito dell’altro ricorso al Tar sulle schede elettorali presentato da due candidati consiglieri comunali di Latina nel Cuore e da un cittadino a loro vicino – deriva l’attribuzione di 56 seggi ad una coalizione (50,90%) e 54 all’altra (49,09%). Differentemente applicando il criterio B consegue l’attribuzione di 55 seggi (50%) per ciascuna coalizione. Il Consiglio Comunale del Comune di Latina con deliberazione n. 3/2022 del tutto illegittimamente ha fatto applicazione del criterio B, determinando in funzione di esso la composizione delle Commissioni”.
Ora, dal momento che l’Avvocatura Comunale aveva in sostanza presentato un parere che prevedeva la soluzione del criterio A, il Comune, nel doversi costituire in giudizio contro i ricorrenti Di Cocco e Scalco, si è trovato in una sorta di stato di imbarazzo. Infatti, l’attuale Segretario Generale Simona Manzo ha specificato, in un parere, che vige una situazione di potenziale conflitto d’interessi in quanto “nell’ipotesi di assunzione della difesa da parte dell’Avvocatura Comunale nel ricorso per l’annullamento della deliberazione di Consiglio n. 3/2022 (nda: quella che stabiliva le commissioni consiliari divise in 55 e 55 tra centrosinistra e centrodestra) che, nello scegliere il metodo di calcolo per la composizione delle Commissioni Consiliari, ha respinto la proposta basata sulle motivazioni giuridiche espresse dall’Avvocatura nel parere prot. n. 7703/2022, accogliendo la proposta basata su quanto motivato dal Segretario Generale pro tempore”, si ritengono sussistenti “ragioni concrete di opportunità e buon senso” nell’affidamento della difesa dell’Ente ad un professionista esterno.
In sostanza, avendo la delibera del Consiglio Comunale sconfessato il parere dell’Avvocatura, quest’ultima non può ora difendere il Comune su un ricorso basato in sostanza sul parere della medesima Avvocatura. La stessa si troverebbe a difendere l’Ente su una questione per cui aveva mostrato parere difforme rispetto a quanto poi è stato adottato dal Consiglio comunale a trazione Coletta.
E non è finita perché, dovendo nominare un legale, la Giunta Coletta, in una delibera votata lo scorso 10 maggio, e pubblicata oggi 13 maggio sull’Albo Pretorio, ha scelto di farsi rappresentare da un avvocato del Foro di Napoli, Bruno De Maria. Si tratta dello stesso professionista che, con l’avvocato Giovanni Malinconico, difese l’Azienda per i Beni Comuni di Latina nella causa in Consiglio di Stato contro l’impresa che si occupa di gestione dei rifiuti De Vizia. In quel caso gli avvocati furono remunerati molto bene dal Comune di Latina ma si trattava di una serie di ricorsi e contro ricorsi. Fu persino interpellata l’Anac sull’affidamento degli incarichi ai due legali e l’authority dell’anticorruzione sancì la correttezza dell’operato di Abc.
Oggi, l’avvocato De Maria, sicuramente valido ed efficace, sarà remunerato altrettanto bene per un ricorso al Tar che, a bene vedere, non presenta la complessità del ricorso De Vizia. Al professionista partenopeo andranno circa 18mila euro: per l’esattezza 17.994,32 euro che saranno impegnati con una successiva determina dirigenziale con all’oggetto “spese per liti ed onorari di causa”. Un importo che, compreso di spese generali, cassa previdenza avvocati, IVA e Ritenuta d’Acconto, fa arrivare l’impegno del Comune a 21.390,70 euro.