CAMPING DEL SOLE, CHIESTA DAL PM L’INAMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE DELLA CONFISCA

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Camping Sole Azzurro

Camping Sole Azzurro: la Corte d’Appello di Perugia si è riservata sulla confisca dell’area ubicata a Foce Verde

Un passo indietro per capire una vicenda che, al momento, non ha avuto nessun esito sul lato della confisca. A giugno scorso, la Corte d’Appello di Perugia aveva sospeso nuovamente l’esecuzione della confisca del camping di Foce Verde fissando la data di udienza di merito a oggi, 18 luglio. Nell’udienza odierna, il pubblico ministero ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di revisione presentato dall’avvocato Fabio Raponi, per conto della cooperativa Camping Sole Azzurro, sostenendo che il rimedio previsto è l’incidente di esecuzione che, in realtà, la cooperativa ha già fatto alla Corte d’Appello di Roma dove è imminente la decisione. A Roma, infatti, si è discusso lo scorso 4 luglio e tra pochi giorni ci sarà il responso.

A Perugia, invece, il deposito della sentenza avverrà entro 60 giorni. A giugno scorso, il Tribunale umbro non era entrato nel merito per stabilire se la confisca fosse giusta o meno, senza contare che la difesa aveva prodotto tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Latina che intendeva mantenere i campeggi del Litorale e quindi era contrario alla confisca.

Una nuova istanza di revisione della sentenza della Corte d’Appello penale, questa volta a nome della cooperativa Camping Sole Azzurra, difesa dall’avvocato Fabio Rapoini, aveva prodotto l’ennesimo ribaltone a una vicenda infinta: quella del campeggio ritenuto abusivo e al centro di un contenzioso infinito tra Comune e privato, ex gestore del campeggio di Foce Verde, a Latina, che, per in inciso, è il più antico del capoluogo di provincia. Fu addirittura, nel 1963, il sindaco Angelo Onorati (Democrazia Cristiana) a concedere la licenza che permetteva agli operatori di realizzare il campeggio e accogliere i villeggianti nella Latina del boom economico.

Lo scorso 5 settembre 2024, la Corte d’Appello umbra si era pronunciata nel merito e aveva stabilito che no, non è ammissibile l’istanza di revisione della confisca del camping poiché il soggetto legittimato a chiedere la revoca della confisca era la cooperativa e non gli imputati che l’avevano proposta. L’ennesimo punto contestato, dal momento che, secondo la difesa, il codice di procedura prevede prevede che l’istanza di revisione poteva essere proposta soltanto dal condannato.

L’avvocato Raponi aveva provveduto a depositare presso la Corte d’Appello di Roma l’incidente di esecuzione della cooperativa per chiedere la revoca della confisca sulla base di numerosi motivi, tra cui quello del precedente giudicato del 1983 disposto dal Pretore di Latina (una figura che non esiste più nei Tribunali, tanto per avere un’idea dell’annosità della vicenda giudiziaria).

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Al contempo, al Consiglio di Stato la difesa aveva impugnato la determinazione del Comune di Latina che ha rettificato le particelle catastali indicate erroneamente nella sentenza della Corte d’Appello penale che aveva disposto la confisca. Il principale motivo di appello è che il Comune di Latina, difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo e Alessandra Muccitelli, doveva presentare un’istanza di correzione ad errore materiale alla Corte d’Appello e non provvedere autonomamente a modificare il dispositivo del giudice penale.

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Al di là dell’esito perugino, è probabile che i ricorrenti della cooperativa ricorrano fino in Cassazione e addirittura in Europa, alla CEDU. Al centro della fine questione giuridica, c’è la confiscabilità di beni appartenenti a persone giuridiche che nel processo penale italiano non possono difendersi nel corso del processo che dà luogo alla confisca.
Nella sentenza Gien s.r.l., anno 2018, la CEDU affermò il principio che viola l’articolo 7 della convenzione Europea dei diritti umani: la norma italiana che prevede la confisca di beni appartenenti a persone giuridiche in quanto nel processo penale italiano la persona giuridica non può essere imputata di un reato di lottizzazione abusiva.

Nel 2019, invece, la Cassazione nella sentenza relativa al Villaggio del Parco di Sabaudia ha affermato che il principio della CEDU può essere rispettato consentendo alle persone giuridiche che hanno subito la confisca di chiederne la revoca adducendo tutte le questioni di fatto e di diritto.

La Corte d’Appello di Roma, invece, continua a respingere gli incidenti di esecuzione delle persone giuridiche che hanno subito la confisca, ritenendo che le stesse non sono estranee al reato e in questo modo sarebbe eluso il principio della CEDU.

VICENDA PENALE – Le indagini della magistratura sul camping partirono addirittura nel 2007 e si concentrarono sulla lottizzazione abusiva contestata poi agli imputati. La Corte di Appello di Roma, nel 2017, riformò la decisione con la quale, a novembre 2010, il Tribunale di Latina aveva assolto gli imputati Sandro Scifoni, Mario Proietto, Sergio Aisa, Pasqualina Cavese e Rita Pisciotta, all’epoca dei fatti componenti del consiglio di amministrazione della coop “Sole Azzurro” dal reato di lottizzazione abusiva deturpamento di bellezze naturali, dichiarando l’estinzione della contravvenzione per morte del reo e nei confronti degli altri imputati per intervenuta prescrizione.

La Corte d’Appello accolse il ricorso della Procura di Latina e ordinò la medesima confisca dell’area ritenuta abusivamente lottizzata per circa 13.138 metri quadrati. L’area, lottizzata dalla coop Sole Azzurro, era soggetta anche a vincolo ambientale; al contrario furono realizzate, senza le necessarie autorizzazioni ed in violazione della normativa statale e regionale e degli strumenti urbanistici.

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