Caccia all’uomo nella partita tra Asd Doganella e La Setina, le decisioni del giudice sportivo nei confronti di società e calciatori
In parallelo c’è la denuncia penale presentata dalla società “La Setina” per l’aggressione subita in campo lo scorso 14 ottobre. Dall’altra lato, però, è arrivata la decisione del giudice sportivo Maurizio Tamburini, assistito dal sostituto giudice Gianmichele Niglio e dal rappresentante dell’A.I.A., Francesco Pozzato.
Iniziamo con il Doganella Calcio 2004 che dovrà disputare una gara a porte chiuse e in campo neutro, oltreché a dover pagare una multa da 200 euro. Provvedimenti che derivano dalla condotta violenta di un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro in quanto subiva, a fine gara, una aggressione da parte di un calciatore della ASR Doganella Calcio 2004 che gli provocava un trauma cervicale giudicato guaribile in 4 giorni dal Pronto Soccorso; nonché per responsabilità per la condotta violenta ed antisportiva dei propri sostenitori che venivano a contatto con i sostenitori della squadra avversaria e per aver forzato il cancello della tribuna che dà sul terreno di giuoco, consentendo ad alcuni di essi di entrarvi e di raggiungere l’arbitro, spingerlo ed offenderlo.
L’ammenda è stata ridotta tenuto conto del fatto che tutti i dirigenti e allenatori di entrambe le società hanno tentato di far cessare la rissa tra i calciatori.
100 euro di ammenda anche a “La Setina” per condotta violenta ed antisportiva dei propri sostenitori che venivano a contatto con i sostenitori della squadra avversaria.
Va peggio ai calciatori espulsi. Su tutti, Giuseppe Casoria (Doganella), squalificato per 4 anni, fino al 19 ottobre 2027, in quanto a fine gara, si avvicinava al direttore di gara, intento a raggiungere lo spogliatoio, e lo colpiva con uno schiaffo violento tra il collo e l’orecchio, procurandogli un trauma cervicale, refertato presso il Pronto soccorso con prognosi di 4 giorni; nonché per aver, in precedenza, partecipato attivamente alla rissa, colpendo più volte, in modo violento, con pugni al volto un calciatore avversario.
Sette gare di squalifica per Riccardo Iacobucci (Doganella) in quanto a fine gara rientrava sul terreno di gioco (era stato già espulso) colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere “di particolare gravità” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata e da parte di un calciatore che era stato già espulso, che dalla zona antistante lo spogliatoio rientrava sul terreno di giuoco al fine di partecipare attivamente alla rissa, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendo gli avversari con calci e pugni).
Lo stesso calciatore era stato in precedenza espulso per aver proferito (prima e dopo l’espulsione) frasi ingiuriose e irriguardose nei confronti del direttore di gara.
Squalifica per cinque gare a carico di Mattia Cordi e Daniele Finotti, entrambi del Doganella. Il primo perché a fine gara rientrava sul terreno di gioco al fine di partecipare attivamente alla rissa (era stato sostituito al 32′ del II tempo) raggiungendo un calciatore avversario alle spalle, colpendolo più volte al volto con pugni.
Il carattere “di particolare gravità ” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata e da parte di un calciatore che era nello spogliatoio in quanto in precedenza sostituito, nonché per aver colpito un avversario con più pugni diretti al volto e dunque una parte del corpo particolarmente vulnerabile, nonché ancora per la futilità del motivo, per essersi scagliato nei confronti del calciatore che all’ultimo secondo aveva realizzato il gol del pareggio su calcio di rigore (come per punirlo per aver segnato).
Il secondo, Finotti, in quanto a fine gara rientrava sul terreno di giuoco al fine di partecipare attivamente alla rissa (era stato già espulso) colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere “di particolare gravità” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata e da parte di un calciatore che era stato già espulso, che dalla zona antistante lo spogliatoio rientrava sul terreno di giuoco, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendo gli avversari con calci e pugni).
Lo stesso calciatore era stato in precedenza espulso per condotta antisportiva, in quanto si dirigeva verso il punto del calcio di rigore e con l’intenzione di non farlo battere, con il piede prima cancellava tutta la segnatura dello stesso e poi con la punta dello scarpino creava alcune buche sullo stesso punto.
Quattro gare di squalifica per Matteo Coccia (Doganella), Tiziano Dandra (Doganella), Andrea Franciscotti (La Setina) e Alessandro Ulisse (La Setina). Coccia, in quanto a fine gara partecipava attivamente alla rissa colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere “di particolare gravità” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendogli avversari con calci e pugni).
Dandrea, in quanto subito dopo la segnatura della rete da parte di un calciatore avversario, lo raggiungeva colpendolo con un pugno al volto in modo violento. Il carattere “di particolare gravità” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia immediatamente dopo la segnatura della rete e dunque a giuoco fermo e per aver colpito in modo violento al volto l’autore della stessa (come per punirlo per aver segnato).
Franciscotti, perché partecipava attivamente alla rissa colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere “di particolare gravità” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendogli avversari con calci e pugni).
Ulisse, in quanto a fine gara partecipava attivamente alla rissa colpendo con calci e pugni diversi avversari a lui vicini. Il carattere “di particolare gravità” della condotta è oggettivamente dimostrato proprio dalle circostanze di tempo e di luogo nonché dalle modalità in cui la stessa si è realizzata: ossia in un momento in cui la gara era terminata, ponendo in essere una condotta connotata da particolare aggressività (colpendogli avversari con calci e pugni).
Infine altre tre gare di squalifica ciascuno a Gabriele Del Prete (Doganella) e Riccardo Zaccheo (La Setina) per aver partecipato alla rissa e aver reagito con calci e pugni.
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