Guerra tra toghe a Latina: Avvocatura Unita, A.N.A.I. – Sezione di Latina e il Movimento Forense (Sezione di Latina) chiedono ai dieci consiglieri dell’Ordine di dimettersi
La saga, perché ormai di questo si può parlare, continua. Le tre associazioni “correntizie” dell’avvocatura pontina, forti anche dell’ultimo capitolo segnato dal Ministero della Giustizia (fai clic per leggere), intervengono (con una nota che pubblichiamo integralmente di seguito) in risposta ai consiglieri dell’Ordine, definiti come “autoproclamatisi”, i quali avevano posto in evidenza il caso delle sedi dell’Ordine degli Avvocati di Latina chiuse da giorni.
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LA NOTA – A seguito del comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi a firma dei Colleghi autoproclamatisi “Consiglieri” Giffenni, Tomassini (unico Consigliere eletto), Torelli, Verdesca Zain, Luccone, Degni, Scarchilli, Vernillo, Pecorilli e Cannatelli, le scriventi Associazioni intendono prendere posizione al fine di offrire una più obiettiva comunicazione sulle gravi vicende che stanno interessando il Foro Pontino.
È accaduto infatti che, in difetto di disposizioni normative che lo consentano, alcuni Colleghi candidatisi alle ultime elezioni si siano “autoproclamati” Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati, eleggendo al loro interno perfino un “Presidente”.
L’adesione significativa del Foro alla petizione spontanea, finalizzata a sensibilizzare il CNF sulla necessità di porre rimedio al disorientamento causato dall’“autoproclamazione”, piuttosto che motivo di malessere per gli “autoproclamati”, poteva e doveva essere colta come occasione di attenta e profonda riflessione politica sulle vicende che stanno interessando la Comunità forense.
Al di là dei profili di legittimità dei presunti atti adottati, al momento sconosciuti a tutti, per mezzo della compiuta “autoproclamazione” il “ricostituito COA” risulta infatti composto in larga maggioranza da Colleghi risultati non eletti a seguito delle ultime elezioni (ndr: tenutesi a inizio 2019), con conseguente ed evidente scarsa rappresentatività: è infatti difficilmente sostenibile che un Foro importante, quale è quello di Latina, possa essere rappresentato, quasi nella sua totalità, da colleghi che hanno raccolto un esiguo consenso elettorale.
Ai Colleghi “autoproclamati” è opportuno chiedere un gesto di responsabilità al fine di chiudere definitivamente ogni forma di contenzioso ed avviare un sano confronto sui problemi che investono, in questo delicato momento storico, il Foro e la professione, nonché per consentire agli Iscritti di esercitare il diritto di scegliere chi debba rappresentarli, nel rispetto della democrazia e delle sue regole fondamentali.
A latere di tali considerazioni di natura politica, va poi ribadito che lo scorrimento automatico di n. 5 posti invocato dai “nuovi Consiglieri”, che avrebbe a loro dire consentito di indire la prima “adunanza consiliare” per il tramite del “Consigliere anziano” subentrato, non è previsto dall’ordinamento professionale forense. La normativa elettorale (art. 16 L. n. 113/2017), richiamata anche dalla sentenza del CNF n. 1/2020, dispone infatti che ogni scorrimento venga deliberato dal COA, che tuttavia, essendosi nella specie dimessi 13 Consiglieri su 15, non aveva il quorum né per riunirsi né per deliberare alcunché.
È inoltre irragionevole e distante dalla normativa vigente l’affermazione dei “nuovi Consiglieri”, secondo cui il Consiglio Nazionale Forense, Organo istituzionale apicale dell’Avvocatura, sarebbe privo di competenza. Al CNF è stato infatti demandato di dare esecuzione alla sentenza del TAR Latina n. 405/2020, che non è “autoesecutiva”. D’altra parte, come si ripete, era doveroso rappresentare al CNF che la maggioranza dei Consiglieri (13 su 15, e comunque 8 su 15, anche non tenendosi conto dei 5 ineleggibili) si è dimessa: la normativa (artt. 28, comma 8, e 33 L. n. 247/2012) prevede infatti che, qualora non via sia il quorum, il Ministero della Giustizia dispone il commissariamento del COA, finalizzato alle nuove elezioni, proprio su proposta del CNF.
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Non risponde infine al vero che il TAR (sentenza n. 405/2020) abbia mosso rilievi alla “validità giuridica” ovvero affermato la “neanche troppo velata natura strumentale” delle due dimissioni intervenute il 16.10.2020. Il TAR ha invece rimesso ogni determinazione all’Autorità amministrativa, alla quale, “alla luce delle nuove circostanze rappresentate”, è demandato di valutare un nuovo commissariamento per difetto di quorum ai sensi dell’art. 33 L. n. 247/2012.
Una volta chiariti i contorni della vicenda a beneficio di tutti gli Iscritti, nei quali il comunicato dei “nuovi Consiglieri” potrebbe aver generato ulteriore disorientamento, si resta dunque in attesa dei provvedimenti per legge demandati al CNF e al Ministero che consentano al Foro di Latina di costituire legittimamente un nuovo Consiglio dell’Ordine che rappresenti effettivamente la maggioranza dei suo Iscritti.