Aprilia, rifiuti: una sentenza del Tar dà ragione al ricorrente: la Eco Imballaggi non dovrà provvedere alla bonifica in Via delle Scienze
Il comproprietario del sito, Gian Silvio Landri, aveva impugnato l’ordinanza del sindaco di Aprilia con cui gli veniva intimata la bonifica del sito di Via delle Scienze, gestito dalla ditta Eco Imballaggi.
La ditta Eco Imballaggi S.r.l. era stata autorizzata all’attività di gestione dei rifiuti non pericolosi, con un provvedimento del 2016. Nel 2019, già 3 anni dopo l’inizio dell’attività, la stessa ditta si era vista indirizzare, dalla Provincia, una diffida dal continuare quell’attività, condotta in difformità alle norme tecniche vigenti, dopo che il sito era stato preventivamente sequestrato dalla Polizia Locale di Aprilia a seguito di un controllo presso l’impianto ed in ragione sia della quantità di rifiuti stoccati rispetto alle dimensioni del piazzale, sia relativamente alle modalità di stoccaggio.
Il 23 gennaio del 2020, l’Autorità giudiziaria aveva autorizzato l’accesso all’area per provvedere, nei modi e nei termini prescritti dalla legge, alle attività di quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti. Individuata la ditta competente, le è stata affidata, il 10 aprile 2020, l’attività preliminare allo smaltimento dei rifiuti.
Infine, ad agosto 2020, l’ordinanza del Sindaco con carattere d’urgenza con cui veniva intimato alla proprietà di procedere alla bonifica, in realtà mai effettuata.
Ora, però, il Tar ha dato ragione al comproprietario dell’area che aveva impugnato l’ordinanza per l’annullamento. I giudici amministrativi ritengono, infatti, che il ricorso è fondato poiché “in caso di abusivo abbandono di rifiuti, la comunicazione prevista non è un adempimento strumentale alla sola partecipazione del privato, ma è anche essenziale per assicurare un’adeguata istruttoria ai fini dell’accertamento delle reali responsabilità”.
Il Tar, continua nella sentenza di fine febbraio 2023, stabilisce che “è illegittima l’ordinanza sindacale, con cui si ingiungono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando cosi violato il diritto di questi alla partecipazione, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa e delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti”.
Inoltre, secondo il Tar, l’ordinanza del Sindaco di Aprilia non sarebbe sufficiente a dimostrare “una particolare motivazione circa la sussistenza di una qualificata urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sì che non appare giustificata la pretermissione delle garanzie partecipative nei confronti del comproprietario del terreno, estraneo all’esercizio delle attività che hanno dato luogo al fenomeno di abbandono di rifiuti”.
Il sito della Eco Imballaggi, il cui titolare è stato recentemente condannato per bancarotta, rimane quindi senza bonifica.