Contratto e consulenze contestati dalla Corte dei Conti al Direttore generale dell’Azienda Speciale di Terracina: la Giunta Tintari prova a rimediare
Deve essere stato un terremoto, al Comune di Terracina, la citazione a giudizio decisa dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Carla Amici. Dopo l’emergere del rinvio a giudizio per il quale è chiamata a rispondere, in via sussidaria, anche il Sindaco di Terracina Roberta Tintari, l’Assessore all’Ambiente Emanuela Zappone, oltreché a revisori dei conti, componenti del cda e due Presidenti del consiglio d’amministrazione stesso che si sono susseguiti, sia dall’ente comunale che dall’azienda speciale bocche cucite.
A parlare, però, è una delibera di Giunta disposta ieri 9 maggio dall’esecutivo di Roberta Tintari che, a leggerla, è un vero e proprio venire incontro alle contestazioni della magistratura contabile, sempre che non sia un tentativo in extremis (l’udienza alla Corte dei Conti è fissata per il 22 settembre 2022) di porre rimedio a una situazione contrattuale del Direttore Generale che va avanti da tempo. Una ammissione che più di qualcosa non è andato, in soldoni.
La proposta deliberata dalla Giunta Tintari, approvata all’unanimità, stabilisce, infatti – richiamando la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale di Terracina, n. 6/2020 del 03.11.2020, di cui peraltro fa perno la denuncia dell’Associazione Caponnetto (dalla cui denuncia è partita l’indagine della Corte dei Conti) – che la carica di Direttore Generale rimane in capo a Carla Amici ma, in merito al trattamento economico da corrispondere al Direttore Generale medesimo, di formulare apposito indirizzo al componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale affinché provvedano senza ulteriore indugio a “rimuovere le criticità riscontrate ed evidenziate nel corso dell’istruttoria compiuta dalla Corte dei Conti”.
Come noto, alla dott.ssa Carla Amici si sarebbe dovuto applicare, secondo le ipotesi della Corte dei Conti, almeno dal 16 dicembre 2015, il CCNL è (Contratto Collettivo Nazionale) per i Dirigenti dei Servizi pubblici in conformità con quanto contenuto nell’articolo 23 comma 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale, ossia con una retribuzione meno vantaggiosa rispetto a quella attribuita applicando il CCNL Dirigenti degli enti locali. E alla data del 15 giugno 2015 Carla Amici non era più dirigente a contratto del Comune di Terracina, dunque non esisteva nessuna ragione giuridica per continuare ad applicare il più favorevole CCNL Dirigenti enti locali. La somma di quasi 42mila euro, per l’esattezza, 41.863,74 euro, sarebbe il primo danno erariale contestato, ossia una cifra pari allo scarto fra la retribuzione percepita dal novembre 2016 e quella che si sarebbe dovuta corrispondere, nel medesimo periodo, applicando il CCNL previsto dalla Statuto Aziendale.
Inoltre, come secondo danno erariale contestato dalla magistratura contabile, Carla Amici avrebbe infatti continuato ad esercitare sia l’attività libero professionale che a fornire servizi e prestazioni consulenziali a sé medesima in quanto Direttore dell’Azienda Speciale. E chi doveva controllare, come gli organi dell’amministrazione comunale e quelli dell’Azienda Speciale stessa (revisori dei conti), non l’avrebbe fatto.
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Ecco perché, ora, la Giunta Tintari prova a mettere la cosiddetta “pezza” chiedendo al cda di provvedere alle criticità emerse attraverso una serie di azioni amministrative: adeguare tutti gli atti contrattuali del Direttore Generale dell’Azienda Speciale “Terracina” alle norme dei CCNL dei Dirigenti dei Servizi pubblici locali, previste e richiamate nello Statuto aziendale, così eliminando tutti gli aspetti di criticità segnalati dalla Corte dei Conti; recuperare tutti gli emolumenti corrisposti e liquidati negli ultimi cinque anni a qualsiasi titolo al Direttore dell’Azienda Speciale derivanti dall’applicazione di un CCNL diverso da quello stabilito nello Statuto Aziendale; in via subordinata ed alternativa, qualora si ritenga legittima l’applicazione del CCNL Enti Locali, recuperare le somme corrisposte negli ultimi cinque anni per le attività di consulenza esercitata in violazione del principio di onnicomprensività stabilito nell’art. 60 del CCNL Enti Locali; incamerare il credito derivante dalle attività contestate dalla Corte dei Conti a favore del bilancio dell’Azienda Speciale “Terracina” accantonando lo stesso in apposito fondo dedicato.
Insomma, in vista del giudizio della Corte dei Conti, la politica, almeno per questa volta, prova a correggere una situazione che va avanti da anni. Se sia tardi o meno, lo stabilirà la Corte dei Conti medesima.