SPIAGGE A GAETA: CASSAZIONE ANNULLA CONFISCA DI OMBRELLONI E LETTINI ABUSIVI

Occupazione abusiva di spiaggia libera a Gaeta: una sentenza della Cassazione annulla la confisca delle attrezzature

L’occupazione delle spiagge libere, vera piaga dei litorali italiani, e in particolare del litorale della provincia pontina, trova una nuova tappa giurisprudenziale in una pronuncia della Corte di Cassazione. La vicenda si riferisce a una occupazione abusiva compiuta da un noleggiatore di ombrelloni e lettini di Gaeta. L’episodio è stato oggetto di un processo, presso il Tribunale di Cassino, inerente a fatti accertati dalla Capitaneria di Porto sull’arenile della riviera di Ponente di Gaeta.

Nel 2021, il noleggiatore fu ritenuto dal giudice del Tribunale di Cassino Gaetano La Milza, colpevole di aver apposto lettini e ombrelloni in spiaggia in autonomia, contraddicendo il regolamento comunale di Gaeta che prevede che sia il bagnante a piantare l’attrezzatura, per l’appunto, presa in affitto dall’eventuale noleggiatore.

Ecco perché il noleggiatore di Gaeta fu ritenuto responsabile di aver occupato arbitrariamente lo spazio del demanio marittimo e condannato, per aver infranto il reato 1161 del codice di navigazione, all’ammenda di 172 euro. Il Tribunale di Cassino, inoltre, dispose la confisca del materiale – ossia lettini e ombrelloni – sequestrato dalla Guardia Costiera. Una confisca che avrebbe significato per il noleggiatore la distruzione del materiale stesso.

Al che il noleggiatore, assistito dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino ricorrendo in Cassazione. La Corte Suprema ha ritenuto di accogliere il ricorso per la parte riguardante la confisca dei beni, già in sequestro probatorio. Secondo la difesa del noleggiatore, “il carattere facoltativo della misura, infatti, avrebbe imposto un’adeguata motivazione al riguardo, per contro del tutto assente“.

Una tesi accolta dagli Ermellini. “La natura facoltativa della misura ablatoria, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, – si legge nella sentenza di Cassazione – avrebbe imposto una motivazione adeguata che, tuttavia, è del tutto assente: il riferimento alla confisca, infatti, si trova nel solo dispositivo, mentre nella parte motiva non ve ne è traccia. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente a questa misura di sicurezza, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto”.

Per il noleggiatore di Gaeta, quindi, rimane l’ammenda da 172 euro, ma il Tribunale di Cassino dovrà di nuovo pronunciarsi sul punto della confisca. Occupazione abusiva sì, ma uno spiraglio per i beni del noleggiatore.

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