CRAC ITALCRAFT, ASSOLTO ANCHE IN APPELLO IL COMMERCIALISTA PONTINO

Corte d'Appello di Roma
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Bancarotta fraudolenta Italcraft Rizzardi: a distanza di 14 anni dal fallimento, finisce in Appello anche per l’ultimo imputato

Sei assoluzioni confermate anche dalla Corte d’Appello alla quale era ricorsa la Procura di Latina contro la decisione dell’allora giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, che aveva prosciolto gli imputati.

A marzo 2024, l’unico a chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato fu il commercialista Vincenzo Loreti, difeso dall’avvocato Luca Giudetti. Gli altri indagati, a cui la Procura di Latina imputava l’accusa di bancarotta fraudolenta, erano Sergio Gasbarra, Renzo Vecchi, Alberto Palliccia, Milva Iundusi e Gianfranco Rizzardi.

Il pubblico ministero Giorgia Orlando, in sede di udienza preliminare, aveva chiesto per Loreti la condanna a 1 anno e 4 mesi e il rinvio a giudizio per gli altri cinque indagati. Alla fine, dopo la camera di consiglio, il Gup Molfese aveva stabilito l’assoluzione per Loreti e il non luogo a procedere per gli altri cinque, assistiti dagli avvocati Renato Archidiacono, Riccardo Castelli e Angelo Fiore. Nessun processo, quindi, per il crac dei Cantieri Navali Rizzardi. Un esito confermato anche dalla Corte d’Appello che aveva assolto i cinque prosciolti a novembre 2025.

Nel 2015, dopo una consulenza tecnica, era stata l’allora sostituto procuratore di Latina, Luigia Spinelli, a disporre gli avvisi di garanzia per quattro degli imputati. La Procura aveva voluto vederci chiaro sul fallimento dell’azienda nautica arrivato nel giugno 2013.

Secondo l’accusa, quando l’azienda era in crisi, la stessa fu depauperata con la vendita di diverse imbarcazioni. All’inizio, a ricevere gli avvisi di garanzia furono in quattro: Gianfranco Rizzardi e i tre commercialisti, ex componenti del collegio sindacale, Sergio Gasbarra (condannato per il crac Midal), Renzo Vecchi e Alberto Palliccia.

Il fallimento della Cantieri Navali Rizzardi era stato deciso dal Tribunale in ragione di debiti per 112 milioni di euro, a fronte di circa 800 creditori che reclamavano il loro denaro. Già in sede di fallimento, la Procura aveva ipotizzato reati di evasione fiscale e bancarotta.

Ora, a settembre scorso, è arrivata l’assoluzione anche per l’ultimo degli imputati: il commercialista Vincenzo Loreti, assolto nel merito, in primo grado, dal Gup Molfese. La Procura di Latina ha impugnato quella sentenza, ma la Corte d’Appello di Roma – composto dai giudici Pazienza-Pilla-Giordano -, il 28 settembre, ha confermato l’assoluzione del commercialista pontino, il quale, per questa indagine, era stato estromesso dai suoi incarichi come curatore fallimentare con provvedimento dell’allora Presidente del Tribunale di Latina, Caterina Chiaravalloti.

La Corte d’Appello ha pubblicato, in una sentenza di otto pagine, le motivazioni, ricordando di come il Gup Molfese, nel 2024, aveva assolto dal reato di bancarotta fraudolenta aggravata il commercialista Loreti, professionista di cui si avvaleva la società Italcraft. Secondo il giudice di primo grado, infatti, dalle indagini non emergeva la prova della sussistenza, in capo all’imputato, dell’elemento psicologico del reato”.

Gli inquirenti avevano individuato le cause del dissesto nell’avere la società aderito indebitamente alla facoltà, concessa dalla legge, di rivalutare i beni demaniali di cui la stessa aveva la disponibilità in virtù della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, generando in tal modo una riserva di 7.119.704 euro con corrispondente (e, secondo la Procura di Latina, illegittimo, dunque fittizio) incremento del patrimonio netto sociale.

Tale rivalutazione era stata consigliata da Loreti nelle funzioni di commercialista della società fallita, che l’aveva prospettata come praticabile all’azienda, la cui posizione era stata stralciata. Secondo il giudice di prime cure, non era ascrivibile all’imputato la condotta dolosa (in concorso) di bancarotta descritta in rubrica, poiché, in estrema sintesi, l’imputato si era limitato a fornire una consulenza su materia tecnica, peraltro, innovativa e di non facile interpretazione, tanto che nel 2009 interveniva anche una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. Loreti è stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, escludendo la sussistenza del dolo in capo all’imputato, necessario elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta contestata.

Secondo la Corte capitolina, l’appello della Procura è “totalmente infondato”, anche sulla base del fatto che gli altri cinque imputati sono stati assolti in secondo grado. La Corte d’Appello per Loreti spiega che “è necessaria la dimostrazione della sussistenza di una comune, ancorché non previamente concordata, unitarietà di intenti nella realizzazione del fatto collettivo delittuoso, che nel caso in esame non è minimamente emerso dal complesso dell’istruttoria svolta”.

Secondo l’accusa, “il suggerimento tecnico nello svolgimento delle funzioni di commercialista, posto in essere da Loreti, in virtù di una legge appena varata, è stato interpretato dalla Pubblica Accusa come condotta dolosamente finalizzata a mascherare le perdite ai danni dei creditori o comunque nella piena consapevolezza di aumentare il dissesto societario, facendo apparire elementi positivi in bilancio, invece inesistenti (attraverso l’artifizio di rivalutare beni non propri)”.

La Corte d’Appello, però, concorda con il GUP Molfese che “non ha ravvisato dagli atti di indagini la prova che il suggerimento di Loreti fosse diretto in maniera consapevole e volontaria a mascherare le passività e porre in essere un artificio, così concorrendo a cagionare il dissesto della società, in mancanza di elementi ulteriori da cui trarre la sussistenza del dolo necessario per la condotta di bancarotta contestata”. Inoltre, “appare dirimente come nel corso delle indagini e nella fase innanzi al GUP, sia stato raccolto materiale probatorio di segno opposto rispetto all’interpretazione fornita dalla Pubblica Accusa”. E ancora: “non si trattò di un mero espediente contabile, di un artifizio”.

La Corte d’Appello sostiene in sentenza che se “Loreti avesse suggerito la rivalutazione a mero scopo fraudolento e nella consapevolezza di concorrere a cagionare il dissesto della Italcraft, nella nota integrativa non sarebbero state fornite le caratteristiche specifiche dell’operazione, e si sarebbe tentato di occultarle o quantomeno di glissare, né si sarebbe fatto ricorso ad una vera relazione di stima”.

“Ciò dimostra – prosegue la sentenza – che non ci fu dolo né consapevolezza di concorrere a provocare il dissesto in capo a Loreti. Da ultimo, non può non tenersi conto che, trascorso un anno dalla “indebita” rivalutazione, lo stesso Loreti abbia cercato di convincere i vertici societari a porre la società in liquidazione e comunque a ripianare le perdite, come pacificamente emergente dalla documentazione acquisita. Si tratta di condotta inspiegabile per colui che era stato l’ideatore del congegno contabile illegittimo, in concorso con l’amministratore formale, il collegio sindacale e l’amministratore di fatto della società (tutti assolti). È evidente, pertanto che non vi fu nessun concorso doloso in attività illecita di bancarotta”.

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