Sono nulli gli atti della Regione Lazio che dispongono che i Medici di medicina generale non possano effettuare la prima prescrizione dei farmaci antidiabetici presenti nella “Nota 100” di Aifa, ovvero della nota che regola la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci innovativi per il diabete mellito di tipo 2.
L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dalla sezione regionale del Lazio della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e da un medico operante nel territorio regionale. Con l’impugnativa in questione si chiedeva l’accertamento del diritto dei Medici di Medicina Generale laziali di prescrivere i farmaci antidiabetici presenti nella Nota 100 di AIFA fin dalla prima prescrizione, con la richiesta di condanna della Regione Lazio a realizzare tutte le attività materiali necessarie per la rimozione di ogni ostacolo tecnico, informatico o organizzativo che impedisca l’esercizio del diritto alla prescrizione, adeguando il sistema informatico regionale (WebCare) alla disciplina nazionale dettata dall’Aifa.
Il Tar, premettendo che le note Aifa “non si limitano a fornire indicazioni tecnico-scientifiche, ma incidono direttamente sul regime giuridico della prescrivibilità dei medicinali a carico del SSN, individuando anche i soggetti legittimati alla prescrizione”, hanno sottolineato come le Regioni “non possono, per quanto di specifico interesse nella presente sede, incidere sull’individuazione dei soggetti legittimati alla prescrizione quando tale individuazione sia stata già operata dall’Aifa”.
Allo scopo, l’Agenzia “ha introdotto un sistema prescrittivo strutturato, fondato su una specifica ‘Scheda di valutazione e prescrizione – Scheda di prima prescrizione’, finalizzato a garantire appropriatezza clinica, monitoraggio del trattamento e uniformità applicativa sull’intero territorio nazionale”, con la conseguenza che “il tenore testuale della scheda non lascia margini di incertezza interpretativa sul punto che, per i farmaci di cui trattasi, la prima prescrizione possa essere effettuata, in modo alternativo, sia dai Medici di Medicina Generale che dagli Specialisti”. E “La titolarità del Medico di Medicina Generale di procedere alla prima prescrizione dei farmaci ricompresi nella Nota 100 non può dunque essere compressa da parte delle Regioni”.
“Un diabetico del Lazio ha gli stessi diritti di un diabetico di Milano o di Palermo. Lo dice la legge, e da oggi lo dice anche il TAR”. Così Giovanni Cirilli, Segretario Regionale della Fimmg Lazio e Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario Fimmg commentano la sentenza.
“Il diabete e l’obesità conseguente, che spesso lo accompagna, sono malattie gravi e ormai diffusissime, non si curano a macchia di leopardo. Le Note AIFA valgono in tutta Italia e vincolano anche la Regione Lazio, e solo queste possono decidere chi può prescrivere e chi no , e un sistema informatico regionale non può escludere di fatto i medici di famiglia ne modificare tali regole. Ritardare l’avvio della cura sembra far risparmiare, ma non è così, si paga dopo, in complicanze, ricoveri, dialisi, scompensi. Un risparmio apparente oggi si trasforma in una spesa molto più alta domani nell’acuto , per il Servizio sanitario regionale e per i cittadini”.
“Chi governa i conti deve guardare al costo dell’intero percorso, non alla singola ricetta – continuano i due segretari – Inoltre la presa in cura da parte del medico di famiglia garantisce come la terapia di una patologia grave come il diabete, aggravata dall’obesità, non si risolva solo con la medicalizzazione, ma viene affrontata anche e non soltanto con I farmaci, ma con un supporto alla correzione di stili di vita inadeguati, promuovendo l’attività fisica regolare, una corretta alimentazione. Il rapporto fiduciario, di scelta, rappresenta il 30% della terapia, che un medico di medicina generale per sue caratteristiche è chiamato a svolgere. Avere farmaci potenti è un vantaggio, ma sapere e comunicare al malato come la terapia nelle patologie complesse non possa essere solo affidata ai farmaci ma legata in modo stretto la persona, significa svolgere un compito diverso dalla medicina specialistica, che per formazione e vocazione cura la malattia, noi curiamo le persone”.
“Ai cittadini servono prevenzione, cura e prossimità con il proprio medico di fiducia. Per garantirle serve un medico di famiglia con gli stessi strumenti di presa in cura in tutta Italia, organizzato nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali e in raccordo con gli specialisti, che restano un pilastro per i casi complessi. È così che il territorio diventa davvero la prima risposta”.
