Dopo l’ordinanza di sgombero del Garden Hotel, è arrivato il provvedimento di cessazione del provvedimento del Comune
Il Comune di Latina ha disposto la cessazione della misura cautelare di sospensione e sgombero dell’hotel Garden su via del Lido. Il noto albergo, dopo tre ordinanze di chiusura, può riaprire. Ad essere decisiva la nota della ASL di Latina protocollata ieri, 1 ottobre, con la quale, acquisiti i referti ARPA Lazio relativi ai campioni del 14 settembre 2026, attestanti una concentrazione di legionella inferiore a 50 UFC/l, è stato comunicato che vengono meno le motivazioni che avevano determinato le richieste di provvedimento ordinatorio, fermo restando l’obbligo per la società di mantenere e implementare le attività di controllo del rischio legionellosi.
Il parere del Dipartimento IX – Ambiente del Comune di Latina è stato favorevole alla ripresa delle attività ricettive della struttura, con la condizione del costante mantenimento e implementazione delle attività di controllo del rischio di legionellosi.
LA VICENDA – Come noto, tramite ordinanza sindacale del agosto, adottata su richiesta della ASL di Latina a seguito di un caso di legionellosi occorso ad un ospite della struttura, era stato ordinato al legale rappresentante della società di interdire la struttura ricettiva fino a nuovo esito favorevole delle analisi. Un mese dopo, il 3 settembre, un’altra ordinanza sindacale, preso atto del persistere di un’elevata concentrazione di legionella nella rete idrica e nelle camere della struttura, accertata da ARPA Lazio, aveva confermato integralmente la validità e l’efficacia delle misure interdittive.
Leggi anche:
LEGIONELLOSI DURA A MORIRE, IL GARDEN HOTEL RIMANE INTERDETTO DALLA SINDACA DI LATINA
Lo scorso 16 settembre, invece, la Asl di Latina aveva trasmesso un’altra nota al Comune di Latina, rilevando che, il 15 settembre, in pendenza delle predette misure interdittive, la piscina esterna risultava regolarmente aperta e fruibile dai clienti, la struttura ospitava una conferenza con 22 persone e 12 stanze risultavano occupate da clienti, secondo quanto dichiarato dal personale della reception. Per tali fatti, peraltro, era stata trasmessa relazione alla Procura della Repubblica di Latina per la violazione e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Il Suap del Comune di Latina evidenziava che “la prosecuzione dell’attività ricettiva, con accoglienza di ospiti e svolgimento di eventi aperti al pubblico, in violazione di un provvedimento interdittivo adottato a tutela della salute pubblica e già confermato una volta, integra un uso del titolo in contrasto con le prescrizioni dell’autorità e, pertanto, un abuso”.
Sussistono i presupposti per l’adozione di una misura cautelare di cessazione dell’attività e sgombero per diverse ragioni: l’abuso del titolo risulta accertato da un organo pubblico, la ASL di Latina, congiuntamente ad ARPA Lazio, con atto trasmesso all’Autorità Giudiziaria; la condotta era in atto e si era protratta nonostante due distinti provvedimenti sindacali, sicché l’attesa dei tempi ordinari del contraddittorio consentirebbe la sua prosecuzione; la prosecuzione dell’attività esponeva un numero rilevante e indeterminato di persone, ospiti, partecipanti ad eventi e personale, al rischio di infezione da Legionella pneumophila, accertata dagli organi tecnici in concentrazioni elevate.
Il Comune, quindi, ordinava al legale rappresentante della società Garden Hotel S.r.l., di provvedere allo sgombero degli ospiti e del personale non strettamente necessario alla custodia della struttura ed all’esecuzione degli interventi di bonifica entro le ore 20 di giovedì 24 settembre; la sospensione cautelare, con effetto immediato dalla notifica del provvedimento, della licenza di esercizio n. 982 del 15/04/1996, e della conseguente attività ricettivo-alberghiera e di ogni attività accessoria aperta al pubblico svolta nella struttura, comprese la somministrazione di alimenti e bevande, le sale congressi e riunioni e la piscina esterna, fino all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla notifica. di cessare, dal momento della notifica, l’accettazione di nuovi ospiti, lo svolgimento di eventi e l’apertura al pubblico della piscina e degli spazi comuni.
