Processo Chioschi a Sabaudia: il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione per l’ex vice sindaco di Sabaudia Giovanni Secci
Al termine di una giornata segnata dalle accuse nell’aula di Tribunale, a Latina, da parte dell’ex vice sindaco Giovanni Secci contro il pubblico ministero Giuseppe Miliano, è arrivato il verdetto del Riesame di Roma sulla misura cautelare ai domiciliari a cui è ristretto l’esponente politico di Forza Italia.
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Il Riesame, composto dai giudici Debora Sulpizi, Maria Teresa Moretti e Enrica Villani, ha annullato l’ordinanza impugnata dall’avvocato difensore Renato Archidiacono con la quale lo scorso 2 febbraio il giudice per le indagini preliminari di Latina Giuseppe Cario aveva disposto i domiciliari per Secci. Il forzista si trovava ai domiciliari da quasi otto mesi.
Rispetto alla solidarietà dell’Anm nei confronti del pm Miliano, l’avvocato difensore Renato Archidiacono parla di “distorsione della realtà” da parte degli organi dell’informazione.
“Ho appreso con stupore, da alcuni organi di informazione, che il Sig. Giovanni Secci avrebbe minacciato o, addirittura, tentato di intimidire il pubblico ministero, titolare dell’inchiesta sui chioschi di Sabaudia, oggi presente in aula. Tale fatto è stato rappresentato in maniera del tutto distorta dalla realtà in quanto il Geom. Secci, a torto o a ragione, dal suo punto di vista del tutto personale, ha rilevato, nella richiesta di giudizio immediato, una non corretta enunciazione dei fatti che si contestano.
Conseguentemente si è limitato a rappresentare al giudice titolare del fascicolo quelle che, a parere suo, erano le anomalie riscontrate nel predetto atto. Nessuna intimidazione, minaccia o delegittimazione è mai stata espressa dal Secci nei confronti del Dr. Giuseppe Miliano, come si potrà agevolmente verificare dalla fonoregistrazione del verbale dell’udienza di oggi.
Spiace, però, dover constatare che tale distorta rappresentazione dei fatti abbia indotto l’ANM ad esprimere una nota di solidarietà nei confronti del Dr. Miliano. Evidentemente l’ANM non è stata correttamente informata di quanto accaduto all’odierna udienza. Il Geom. Secci ha un solo interesse, e cioè quello di celebrare il processo a suo carico nel minor tempo possibile e con il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti processuali.
Segnalo, da ultimo, che il Geom. Giovanni Secci è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per 7 mesi per un fatto di reato in relazione al quale la Cassazione ha rilevato la inesistenza di prove a suo carico. Ed infatti, in data odierna, il Tribunale del riesame ha definitivamente annullato l’ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti del Secci.
Forse, aldilà di ogni valutazione su quanto accaduto all’odierna udienza, anche il Geom. Secci meriterebbe un minimo di solidarietà e di comprensione per il suo stato d’animo di cittadino che per 7 mesi è stato ingiustamente ristretto e addirittura privato del diritto di visita dei suoi figli sulla base di prove definite “sostanzialmente inesistenti” dalla Suprema Corte di Cassazione e che solo oggi ha potuto recuperare la sua libertà”.
LA DECISIONE DEL RIESAME – La decisione arriva dopo la pubblicazione della sentenza di Cassazione che aveva annullato con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma il quale, in prima battuta, aveva confermato gli arresti domiciliari.
Secci, ex vice sindaco di Sabaudia, si trova alla sbarra dovendo rispondere, insieme a due funzionari del Comune, di turbativa d’asta rispetto alla gara per la concessione di otto chioschi sul lungomare della città delle Dune, realizzata nel 2025.
La sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal giudice Gaetano De Amicis, aveva motivato la sua decisione su Secci, il cui ricorso, proposto dall’avvocato Archidiacono, aveva sollevato ragioni di violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In sostanza, entrando nel merito, la difesa aveva sostenuto che non vi sarebbe stato nessun favoritismo (tramite anche clausole di parte) nell’espletamento della gara, né a gara conclusa, per l’assegnazione dei chioschi.
Secondo la Cassazione, il ricorso era fondato in quanto i ragionamenti che avevano portato il Tribunale del Riesame a ritenere illeciti i provvedimenti del Comune di Sabaudia non potevano essere condivisi. Come noto, il Comune aveva escluso l’imprenditore, oggi parte civile nel processo (nonché richiedente, in causa amministrativa, un risarcimento milionario al Comune di Sabaudia), Fabrizio Gallo, vincitore di cinque chioschi, escluso in seconda battuta.
Gli ermellini avevano chiarito che il reato di turbativa d’asta “può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l’andamento della gara”. Inoltre “la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertata la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara”.
Un reato che è concepito “per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l’individuazione del migliore offerente”. Infatti “Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento”. Dunque la “collusione va intesa come ogni accordo clandestino, diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il “mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo”.
Ebbene, secondo la Cassazione, il primo Tribunale del Riesame di Roma, che aveva confermato i domiciliari per Secci, non aveva fatto corretta applicazione di tali principi.
L’intera motivazione della ordinanza impugnata era costruita sulla valorizzazione di una serie di elementi, quelli in precedenza indicati, rivelatori del fatto che l’ indagato avrebbe voluto sin dall’inizio favorire alcuni soggetti, direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti aggiudicatari dichiarati decaduti; in tal senso si spiegherebbe l’atteggiamento avuto in relazione al modello di chiosco, alla introduzione di una serie di clausole, alla delibera del 2 maggio 2025 successiva alla riunione tenutasi il precedente 30 aprile, in cui, secondo lo stesso Tribunale, sarebbe stato siglato un accordo collusivo. “Si tratta – spiegava la Cassazione – di un ragionamento viziato, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere verificato era innanzitutto che una collusione, un accordo collusivo, vi fosse”. Secondo i giudici del Palazzaccio “la prova della esistenza di una collusione è sostanzialmente inesistente, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento a circostanze (le clausole del bando, il superamento del modello del c.d. chiosco tipo) che non solo, per le ragioni indicate nel ricorso, non sono univoche e si prestano a interpretazioni molteplici, ma, soprattutto, rivelano al più l’ intento del ricorrente di favorire, di avvantaggiare alcune imprese; un intento, che, tuttavia di per sé, non rivela affatto un sottostante accordo collusivo”.
Inoltre “non è emerso nessun contatto, nessun rapporto personale, nessun elemento volto a comprovare l’esistenza della collusione indicata e, quindi, l’inquinamento strumentale del procedimento di scelta del contraente, e, dall’altro, che neppure è stato valorizzato un qualsiasi elemento volto nemmeno a comprovare che la decadenza del primo aggiudicatario, seppur successivamente annullata, sia stata disposta in modo strumentale al solo fine di favorire le imprese che si erano classificate come seconde”.
La Cassazione, quindi, annullando l’ordinanza impugnata, chiedeva al Riesame di Roma di verificare “se e in che termini sia configurabile la fattispecie di reato contestata”. Oggi, la liberazione di Secci da ogni misura cautelare.
