TRUFFA ALLA SICAMB, “GAME OVER” PER KLINGER: “SOMME DISTRATTE E BUSTE PAGA FALSIFICATE”

Sentenza definitiva per Umberto Klinger, all’epoca dei fatti Presidente del cda e rappresentante dell’impresa Sicamb Spa

Lo scorso gennaio, la Corte di Cassazione, nonostante la richiesta di assoluzione del procuratore generale, ha confermato la condanna a 1 anno di reclusione per truffa aggravata per Umberto Klinger, il patron novantenne della storica azienda pontina, Sicamb Spa, ubicata nel capoluogo di provincia, specializzata nella produzione di sedili eiettabili e componentistica per il settore aeronautico.

L’avvocato Gabriele Gatti, difensore di Umberto Klinger, aveva fatto ricorso in Cassazione contro la pronuncia della Corte d’Appello che, a maggio 2025, aveva a sua volta confermato la pena di 1 anno di reclusione per truffa aggravata nei confronti del lavoratori della Sicamb.

I giudici di secondo grado avevano confermato anche le statuizioni civili che prevedono il risarcimento per gli operai truffati che si sono costituiti parti civili, la maggior parte dei quali difesi dall’avvocato del Foro di Latina, Alfonso Donnarumma. I rimanenti operai sono assistiti dall’avvocato Valeria Odolinto e dall’avvocato Fabiola Marchetti. Klinger era stato condannato anche alle spese di giudizio. In tutto sono 33 le parti civili.

A luglio 2024, il giudice monocratico del Tribunale di Latina, Elena Nadile, aveva condannato, in primo grado, il patron Umberto Klinger: 1 anno di reclusione, con pena sospesa e non menzione. Concesse le attenuanti generiche e comminata una multa da 500 euro. Inoltre, era stata riconosciuto il risarcimento ai lavoratori che sarà calcolato in sede civile e il pagamento per la costituzione di parte civile di tutti i lavoratori.

Un processo praticamente finito già a novembre 2022 e che arrancava da tempo per via di tre cambi in serie dei giudici. Non più Francesco Valentini, dal 24 novembre 2022 insediatosi nel nuovo incarico alla Corte d’Appello di Napoli, bensì il giudice Elena Nadile, con l’intermezzo del giudice Gaetano Tanzi che aveva rinviato di un anno.

In primo grado, il pm onorario, in una breve requisitoria, aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione, oltreché a una multa da 900 euro, per Umberto Klinger. Dopodiché era stato il turno della difesa che aveva spiegato di come l’istruttoria avesse chiarito le responsabilità di Klingler tramite raggiri e veri e propri artifici a danno dei lavoratori. Klinger aveva iniziato a non corrispondere i contributi, traendo in inganno i lavoratori e consegnando loro buste paga e certificazioni uniche con omissioni dei predetti contributi.

Chi andava in pensione si rendeva conto che non c’erano soldi, per tale ragione erano stati aperti diversi procedimenti penali a carico dell’ex Presidente che aveva ottenuto un ingiusto profitto, essendo a capo di una società con centinaia di dipendenti: “Parliamo di milioni di euro – aveva spiegato al difesa – andavano in pensione e si accorgevano di non avere il Tfr: si tratta di famiglie che a causa di ciò dovevano chiedere finanziamenti e indebitarsi”.

Secondo gli avvocati difensori, Klinger aveva causato danni patrimoniali e morali, continuando a far risultare i contributi pagati nelle buste paga, quando invece questi non venivano corrisposti dal 2008 al 2018. E anche il concordato preventivo affrontato dalla società e la cassa integrazione non avevano intaccato la capacità economica della società la quale, peraltro, aveva sempre preso ingenti sovvenzioni di Stato milionarie, elargendo al contempo premi di produzione e benefit. Di risorse, insomma, ce ne erano a sufficienza, ma non per i contributi dei lavoratori.

Un altro aspetto sottolineato dalla difesa era quello per cui, nel 2023, finalmente, i contributi erano stati pagati ai lavoratori, solo che a deliberare il dovuto non era stato Klinger, ma una nuova compagine sociale a capo della Sicamb. Inoltre, in questi contributi vi erano alcuni mancati guadagni, ossia una percentuale di incremento delle quote che era assente al momento dalle tasche dei lavoratori. “Condannare Klinger sarebbe da esempio per tutti”, aveva detto uno degli avvocati di parte civile.

L’INDAGINE – Secondo l’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore di Latina Giuseppe Miliano, tramite artifici e raggiri, Sicamb Spa avrebbe fatto risultare regolari le buste paga che venivano consegnate ai dipendenti nella parte che recava l’indicazione/attestazione dì avvenuta devoluzione dei relativi importi e contributi destinati al Fondo pensione di categoria denominato “Cometa” al quale i lavoratori aderenti erano iscritti, ma che in realtà non venivano versati.

I soldi trattenuti sono riferiti per quasi tutti i lavoratori parti civili, la cui denuncia ha dato il là all’indagine della Procura, nei periodi che vanno dal 2008 al 2018. Un arco di dieci anni in cui ci sono lavoratori che si sono visti sottrarre, almeno per quanto ipotizzano gli inquirenti, somme di 25mila euro con punte massime di oltre 50mila (anche se ci sono dipendenti che contestano somme superiori trattenute ma che non sono al momento tra le parti offese). Il danno per i lavoratori con il Tfr menomato ammonta a quasi un milione di euro: per l’esattezza a poco più di 925mila euro.

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Ora, la seconda sezione penale della Cassazione – presidente Lucia Aielli (giudice di Latina e in servizio per diverso presso il Tribunale pontino) e relatore Emanuele Cersosimo – ha depositato le motivazioni della decisione assunta lo scorso 29 gennaio, dichiarando inammissibile il ricorso di Klinger. Secondo gli ermellini, le sentenze di primo e secondo grado “hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto”.

Ricostruendo, la Cassazione ribadisce che “Klinger – nel periodo 2008-2018 – previa continuativa falsificazione delle buste paga dei dipendenti della società Sicamb s.p.a., distraeva le somme che dovevano essere devolute in favore del fondo pensionistico Cometa per un totale di 925.524,136 euro, che in tal modo invece di essere corrisposti al fondo venivano versati su conti correnti a lui riconducibili”. E ancora: “ll delitto di truffa, gli artifici e raggiri possono consistere anche in comportamenti formalmente leciti che, tuttavia, siano utilizzati in modo decettivo, così da creare una falsa rappresentazione della realtà idonea a trarre in inganno il soggetto passivo. L’adempimento formale dell’obbligo di indicazione in busta paga non esclude, ma anzi costituisce lo strumento attraverso cui il Klinger ha realizzato la condotta decettiva, in quanto i dati riportati non corrispondevano alla reale effettuazione dei versamenti previdenziali, con conseguente integrazione dell’elemento costitutivo degli artifici e raggiri richiesto dalla fattispecie incriminatrice”.

Ma i dipendenti iscritti al Fondo Cometa avrebbero potuto controllare la propria posizione previdenziale, come sostenuto dalla difesa Klinger? “La conoscenza, da parte dei lavoratori, della condotta truffaldina sia intervenuta in modo del tutto occasionale e a distanza di anni dall’inizio della stessa. Tale emersione non è stata determinata da condotte improntate a trasparenza o chiarezza da parte del Klinger, bensì da fattori esterni e contingenti, quali la progressiva ricezione, nel tempo, delle comunicazioni provenienti dal fondo Cometa ovvero le richieste di anticipazione del TFR avanzate da alcuni dipendenti. Solo in conseguenza di tali circostanze si è determinato, nel 2019, il coinvolgimento delle RSU, quando il mancato versamento dei contributi si protraeva già da diversi anni”. Inoltre, “soltanto a decorrere dal 2023 gli iscritti al fondo Cometa hanno acquisito la concreta possibilità di verificare in modo completo la propria posizione individuale, a seguito dell’introduzione del sistema telematico dedicato”.

Per quanto riguarda i soldi sottratti, “l’indebito incameramento delle quote contributive trattenute ai dipendenti, mediante l’artificio contestato, abbia consentito al Klinger di disporre delle somme non versate senza destare immediati sospetti, diversamente da quanto sarebbe accaduto nel caso di mancato pagamento dei premi di produzione o dei benefici riconosciuti ai dirigenti, circostanza che avrebbe reso evidente all’esterno una possibile situazione di criticità finanziaria”.

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