CENTRO DI ALTA DIAGNOSTICA A LATINA: COMUNE VINCE CAUSA CONTRO IL PRIVATO

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Il rendering del Centro di Alta Diagnostica a Latina

Centro di Alta Diagnostica: si è definita la casa che il privato aveva intentato contro il Comune di Latina

Con atto di citazione al Tribunale civile di Latina datato 19 febbraio 2020, la ditta Melillo Appalti s.r.l., mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto lavori “Realizzazione del Centro di Alta Diagnostica attraverso il recupero e la ristrutturazione dell’immobile sito in Latina Viale XVIII Dicembre”, per il prezzo di 1.147.380 euro più Iva, ha fatto causa al Comune di Latina per il risarcimento da illegittima sospensione lavorazioni e per errato pagamento del IV SAL (Stato Avanzamento dei lavori).

La ditta contestava al Comune anche il pagamento del V SAL dichiarando come valore della vertenza la somma di quasi 500mila euro, per l’esattezza 490.675 euro.

L’Avvocatura comunale aveva proceduto a nominare anche un CTU, nella persona dell’Ingegnere Francesco Bono, suggerendo all’Ente la nomina di un CTP (consulente tecnico di parte) considerata la “delicatezza delle questioni tecniche sottese al contenzioso e la consistenza della pretesa economica azionata nei confronti dell’Ente”.

Tramite la determina del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione. Programmazione Europea datata 1 giugno 2021, il Comune di Latina aveva nominato come consulente tecnico di parte l’Ingegner Gianvincenzo De Paola.

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A distanza di cinque anni, il giudice civile del Tribunale di Latina, Pier Luigi De Cinti, si è espresso sulla causa della Melillo srl, assistita dall’avvocato Vincenzo Caridi, contro il Comune di Latina, difeso dall’avvocato dell’Ente, Cinzia Mentullo.

Costituendosi, il Comune di Latina addebitava alla ATI la responsabilità per la mancata ultimazione dei lavori, sostenendo l’adeguatezza e la fattibilità del progetto esecutivo ed evidenziando le reiterate inadempienza della Melillo Appalti, come da contestazioni effettuate in corso d’opera, l’inammissibilità dell’azione risarcitoria connessa alla sospensione dei lavori, essendo essa imputabile a fattori oggettivi ed esterni alla volontà dell’amministrazione appaltante, la violazione del codice civile imputabile esclusivamente all’ATI e, per la quota di partecipazione, alla società attrice, l’efficacia solutoria dei pagamenti effettuati sul conto corrente dedicato concludendo alla chiamata in giudizio di diversi tecnici dell’Ati per il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, per l’accertamento di un debito dell’attrice nei confronti dell’amministrazione di 18.245,21 euro.

Secondo il giudice civile, è infondato l’addebito rivolto al Comune di Latina dalla società attrice e relativo all’inidoneità ab origine del progetto esecutivo, premessa del bando di gara che vide aggiudicataria l’ATI e del successivo contratto d’appalto.

Il consulente tecnico ha concluso che la prima sospensione dei lavori è da ritenere legittima in quanto dovuta al completamento della esecuzione dei lavori preliminari, ed in particolare alla rimozione delle parti ammalorate ed in parte pericolanti, alla pari della seconda sospensione, conseguenza di una richiesta di proroga avanzata dalla Sari srl, mandataria dell’ATI, e della terza sospensione, disposta a seguito di una richiesta di variante avanzata dalla Fondazione Sanità e Ricerca per il miglioramento di una serie di aspetti tecnologici e di conseguenza distributivi. Conseguentemente, secondo il Tribunale, viene a cadere ogni tentativo dell’attrice di imputare la mancata ultimazione dei lavori ad una condotta colpevole della stazione appaltante.

Per quanto riguarda il conto corrente a cui corrispondere lo stato avanzamento lavori (motivo di doglianza del ricorrente), il giudice fa notare che era, comunque, in facoltà dell’impresa mandataria Sari srl, e per essa il suo legale rappresentate, modificare il conto corrente indicato nel contratto d’appalto, salvo l’obbligo, nella specie, osservato, di darne comunicazione alla stazione appaltante.

Quindi, secondo il Tribunale, nessun illegittima condotta è addebitabile al Comune di Latina per aver corrisposto quanto dovuto per il IV SAL, su di un conto corrente diverso da quello inizialmente indicato nel contratto, quale comunicatogli dalla società mandataria a termini dello stesso contratto d’appalto.

Merita, invece, accoglimento la domanda del ricorrente sul pagamento dell’importo spettante per effetto del V SAL, nella misura di € 11.931,04, con esclusione di accessori in difetto della domanda in tal senso.

Parimenti, la domanda riconvenzionalmente formulata dal Comune di Latina per l’accertamento di un debito dell’attrice nei confronti dell’amministrazione di € 18.245,21, risulta fondata nei limiti domandati, con esclusione di accessori in difetto di domanda relativa.

Alla fine, il Tribunale rigetta il ricorso, condannando il Comune al pagamento di quasi 12mila euro alla Melillo Appalti (V Sal), ma disponendo il pagamento di oltre 18mila euro allo stesso ente di Piazza del Popolo da parte della succitata Melillo.

Inoltre, il Tribunale condanna Melillo Appalti srl alla metà delle spese di causa che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida in favore del Comune di Latina, nella misura già decurtata, in € 4.000,00 per compensi.

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