EX STALLONE: TAR SOSPENDE L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEL COMUNE DI CORI

Ex Stallone di Giulianello, il Tar ha sospeso l’ordinanza di demolizione disposta dal Comune di Cori. Nel merito si deciderà a gennaio

Il TAR Lazio – sezione staccata di Latina, lo scorso 10 ottobre, ha pronunciato l’ordinanza “per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della ordinanza n.7 in data 8.4.2024 adottata dall’Area Servizi Urbanistica ed Edilizia del Territorio del Comune di Cori – comunicata via pec in pari data, per la “demolizione di opere edili abusive e ripristino dei luoghi in Cori, Piazza Umberto 1, Giulianello – 04010 Cori connessa all’edificio denominato “Stallone””, e degli atti prodromici, connessi e conseguenziali, ivi compresa la Relazione esplicativa ed istruttoria tecnica conclusiva redatta dal Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di Cori e la nota del 27.3.2024 adottata dall’area Tecnica del Comune di Cori con la quale si conferma la competenza comunale ad emettere l’ordinanza di demolizione.”

A impugnare l’ordinanza del Comune è stato l’Asbuc di Giulianello, proprietario dell’immobile, tramite gli avvocati avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Emilia Pulcini. L’ente mette in discussione anche la competenza del Comune, sostenendo che l’unica competenza per decidere sia in capo alla Soprintendenza. Il Tar ha rinviato la decisione di merito al prossimo 14 gennaio 2025.

Ad aprile scorso, dopo ripetuti solleciti del Genio Civile, dei Carabinieri del Nipaaf, dei cittadini che avevano presentato l’esposto nel 2022 e del consigliere di minoranza Evaristo Silvi, che ha dovuto ricorrere alla denuncia penale per omissione di atti d’ufficio, l’Ufficio urbanistica del comune di Cori ha concluso il procedimento amministrativo ed emesso il provvedimento finale confermando le irregolarità e gli abusi perpetrati sull’immobile storico del 1600 che si trova nel borgo di Giulianello e che è vincolato dal 1991 con Decreto del Ministro per i Beni Culturali.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica conclude la sua relazione con “risultano necessari lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi assentibili”, vale a dire lo smontaggio e la rimozione dell’intero solaio di copertura, la demolizione dell’intero cordolo sovrastante di 90 cm altezza, la rimozione della struttura interna in acciaio ivi compreso le fondazioni in cemento armato, il ripristino delle opere accessorie interne e murarie.

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