Azienda Speciale “Terracina”, in Appello la Corte dei Conti conferma la condanna a carico del direttore generale Carla Amici. La Giunta Giannetti delibera l’atto di indirizzo per il cda: verso il licenziamento
Non poteva passare inosservata la condanna in secondo grado per danno erariale della Direttrice generale dell’Azienda Speciale “Terracina”, Carla Amici, la quale, come noto, dovrà restituire alla stessa azienda che gestisce dal 2010 la somma di 100mila euro.
Alla fine, con una sentenza stabilita lo scorso 23 aprile, la Corte dei Conti – Presidente Rita Loreto e estensore Maria Cristina Razzano – ha praticamente confermato la sentenza di primo grado, accogliendo solo parzialmente gli appelli presentati. Carla Amici dovrà risarcire l’azienda speciale che dirige da anni per la somma di 110.357 euro, cifra ricavata dalla sottrazione di poco più di 47mila euro al totale di 157.653 euro., per la ragione della “compensantio lucri cum damno”. Uno sconto che però non sposta di una virgola i comportamenti dannosi e dolosi per l’azienda. In via sussidiaria, a titolo di colpa, vengono condannati Roberta Tintari per 33.107,24 euro; Francesco Schininà per 16.553,62 euro; Maria Chiara Tosti per 11.035,74 euro; Emanuela Zappone e Tiziana Pasquariello per 5.517,87 euro ciascuno.
Ora la Giunta del Sindaco Francesco Giannetti, con una delibera approvata lo scorso 30 aprile e pubblicata oggi, 2 maggio, dà un preciso indirizzo al consiglio d’amministrazione, l’organo deputato a rimuovere la manager della società a completo capitale comunale che si occupa di servizi sociali nel Comune di Terracina.
“I contenuti tutti della sentenza – si legge nella delibera votata dalla Giunta di centrodestra – impongono l’adozione di immediati interventi di tutela della legalità , volti non solo al recupero delle somme oggetto di responsabilità erariale ma anche alla puntuale, pedissequa e concreta applicazione delle previsioni contenute nello Statuto dell’Azienda e nel contratto di lavoro sottoscritto con il Direttore Generale, in funzione dell’interesse pubblico sotteso alla corretta, coerente, trasparente e legittimo esercizio delle funzioni proprie dell’Ente locale demandato all’Azienda Speciale”.
Sono due gli articoli dello Statuto che la Giunta richiama. L’articolo 23, comma 5, che spiega di come “qualora sei mesi prima della scadenza dell’incarico il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato nei modi di legge circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro quinquennio. La deliberazione di mancata conferma dev’essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con l’intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Tale deliberazione deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore generale”.
Inoltre, l’art. 23, comma 6, aggiunge che “il licenziamento del Direttore nel corso del quinquennio può aver luogo se non per giusta causa riguardante l’Azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l’intervento di almeno due terzi dei suoi
componenti. Il licenziamento del Direttore durante il triennio non può aver luogo se non per giusta causa. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all’interessato per iscritto, con invito a presentare, pure per iscritto ed in un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto con l’intervento di almeno due terzi dei suoi componenti”.
Nella delibera, la Giunta Giannetti riporta alcuni passaggi della sentenza della Corte dei Conti che ha di fatto condannato la manager Amici, esponente politica di rilievo in provincia di Latina e sindaco di Roccagorga.
Uno dei passaggi riportati dalla Giunta di Terracina è uno dei motivi più duri sollevati dalla Corte dei Conti neo confronti della commercialista Carla Amici: “l’incarico consulenziale presentava profili di illegittimità così evidenti da non rendere possibile che la dott.ssa Amici non si sia prefigurata le potenzialità lesive per l’ente pubblico di riferimento e non abbia almeno accettato il rischio dell’evento dannoso e di tutte le sue conseguenze (“dolo eventuale”) che, con ogni probabilità, avrebbe evitato realizzando effettivamente quella “approfondita attività di analisi dei presupposti giuridici che legittimavano la propria condotta” che la stessa assume aver condotto a propria discolpa”.
Tramite tale delibera, l’atto di indirizzo rivolto dalla Giunta Giannetti al cda è chiaro: licenziate Carla Amici per giusta causa, dal momento che ha arrecato nocumento all’azienda che continua a gestire.