VIAGGI DELLA MEMORIA, APPROVATA LA LEGGE IN REGIONE LAZIO

Approvata la legge per la promozione e la valorizzazione dei percorsi della conoscenza storica del Novecento

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all’unanimità (36 votanti) la proposta di legge regionale n. 66 del 10 agosto 2023, il cui titolo – “Promozione e valorizzazione dei percorsi della conoscenza storica del Novecento” – è stato modificato oggi con un emendamento della Giunta regionale. In precedenza, infatti, il titolo faceva riferimento alla promozione e alla valorizzazione dei viaggi della Memoria e del Ricordo, ma era stato proprio questo il motivo di una forte contrapposizione in Aula tra maggioranza e opposizione. Quest’ultima, infatti, nella seduta di mercoledì 21 gennaio, aveva chiesto di non unire nella stessa legge le due tragedie del Novecento legate alla Giornata della Memoria (Shoah) e alla Giornata del Ricordo (Foibe ed esodo giuliano-dalmata).

Dopo una lunga interlocuzione tra maggioranza e minoranza, si è raggiunto il compromesso con l’emendamento di Giunta che ha sostituito in tutta la legge (a partire dal titolo) l’espressione “viaggi della Memoria e del Ricordo”, con l’espressione “percorsi della conoscenza storica del Novecento”, che ha messo d’accordo tutti i gruppi consiliari, come hanno dichiarato prima del voto il proponente, Cosimo Mitrano (Forza Italia) e i presidenti dei gruppi: Fratelli d’Italia (Daniele Sabatini), Partito democratico (Mario Ciarla), Movimento 5 stelle (Adriano Zuccalà) e Italia viva (Marietta Tidei).

L’articolo uno della legge (Finalità e oggetto) dispone che la Regione persegua l’affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia e sostenga una cultura della pace, “promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali ed enti del Terzo Settore per conservare la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni”. E’ prevista, quindi, la promozione e la valorizzare dei percorsi della conoscenza storica del Novecento, “quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento”.

L’articolo 2 riporta le definizioni contenute nel testo di legge, mentre l’articolo 3 disciplina i contributi regionali e i soggetti beneficiari. La Regione concorre all’organizzazione e alla realizzazione dei viaggi, concedendo ogni anno, previo avviso pubblico, appositi contributi ai seguenti soggetti: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative di cui alla l.r.5/2015, università pubbliche e private e ITS Academy; enti locali; enti del Terzo Settore (purché in condivisione con almeno uno degli altri soggetti citati). L’articolo 4 prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce con propria deliberazione: a) i criteri e le modalità e per la concessione dei contributi; b) i criteri di valutazione dei progetti; c) le risorse per la copertura finanziaria dei contributi per l’anno di riferimento; d) la percentuale dei contributi regionali e le relative modalità di erogazione; e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

L’articolo 5 contiene la clausola di valutazione degli effetti finanziari, mentre l’articolo 6 (Disposizioni finanziarie) prevede uno stanziamento di 100mila euro per ciascuna annualità 2026 e 2027. Infine, l’articolo 7 riguarda l’entrata in vigore della legge (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

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