Centro commerciale Q3, una sentenza del Tar di Latina “legittima”, non entrando nel merito, la variante adottata dal Comune di Latina: respinto il ricorso di un privato
Non solo l’aspetto penale della vicenda con l’ultimo dissequestro del centro commerciale sancito dal Tribunale di Latina (e il conseguente ricorso in Cassazione da parte della Procura) e il processo per lottizzazione abusiva che vedrà alla sbarra quattro imputati.
Sulla vicenda del centro commerciale sorto in Via del Lido e molto discusso e discutibile, c’è anche una sentenza appena emessa da parte del Tar di Latina che legittima la variante adottata dall’allora Giunta Coletta.
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Il campo è quello aperto da un privato cittadino, assitito dall’avvocato De Simone, che è ricorso al tribunale amministrativo contro il Comune di Latina, difeso dagli avvocati Egeo e Capozzi, e l’allora dirigente del Suap di Latina, Stefano Gargano, assistito dall’avvocato Viola. Il ricorso, inoltre, è stato presentato nei confronti della Latina Green Building srl, ossia la società che ha realizzato la struttura in Via del Lido, difesa dall’avvocato Ciaglia, oltreché alla Punto Immobiliare srl, assistita dall’avvocato Aliano. A intervenire “ad adiauvandum”, a favore del ricorrente, anche Comar srl, difesa dall’avvocato Centola, e Eurospin Lazio Spa, difesa dagli avvocati Cerami e Ragni, naturalmente nel campo avverso, ossia dalla parte di Latina Green Building e Comune di Latina.
Comar srl, peraltro, sarebbe stato la più interessata all’annullamento della variante e degli altri atti, in quanto titolare del supermercato Conad ubicato all’interno del cento commerciale “Morbella”, quindi non a favore di un altro centro commerciale a due passi dal proprio.
Diverse le richieste del privato cittadino, residente nel quartiere Q3, che chiedeva innanzitutto l’annullamento del titolo unico del 9 agosto 2022 rilasciato dal Comune di Latina. Da annullare secondo il ricorrente anche la deliberazione della Giunta municipale del 26 aprile 2021, con cui la variante al piano particolareggiato del quartiere Q3 è stata definitivamente approvata, oltreché ai titoli unici rilaciati a dicembre 2021 e maggio 2022. Inoltre, il ricorso puntava ad annullare la determinazione del Comune di Latina del 13 settembre 2024, ossia il “Titolo unico n. 6/SUAP/2022 volturato alla Punto Immobiliare srl” e degli atti e provvedimenti propedeutici, sotto il profilo della “conferma validità autorizzazione apertura esercizio commerciale”.
Il Tar – Presidente Donatella Scala e estensore Emanuela Traina -, alla fine di una sentenza lunga 28 pagine, ha deciso di respingere il ricorso, ritenendolo inammissibile, nonostante non sia entrato nel merito dei 46 corposi motivi formulati dal ricorrente che ha eccepito su diverse violazioni, illegittimità, false applicazioni eccessi di potere e vizi istruttori contenuti nei vari atti impugnati.
Il ricorso e i motivi aggiunti, infatti, vengono dichiarati in parte irricevibili e in parte inammissibili, tanto da condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di 5mila euro a favore di Comune di Latina, Gargano, Latina Green Building, Punto Immobiliare e Eurospin Spa. Queste ultime tre direttamente coinvolte nel centro commerciale: la prima come ditta edile che ha realizzato l’immobile, le altre due come le società che gestiscono le attività all’interno del medesimo centro commerciale.
Tra le motivazioni che, secondo il Tar, rendo irricevibile il ricorso, c’è la circostanza che il “ricorrente non ha assolto all’onere di rappresentare con la dovuta puntualità la specifica e concreta lesione di carattere edilizio – urbanistico derivante dall’intervento, ma deve senz’altro escludersi, non essendo egli un imprenditore operante nello stesso settore merceologico e non ponendosi, quindi, in rapporto di concorrenza con le strutture di vendita insediate sull’area in questione che lo stesso possa vantare un interesse di natura commerciale”. In sostanza il ricorso è inammissibile per carenza del requisito dell’interesse del ricorrente (principio della “vicinitas”) e, in parte, irricevibile per tardiva impugnazione della delibera del 28 dicembre 2018, ossia quella con cui la Giunta Coletta ha autorizzato la società di Luigi Corica (imputato per lottizzazione abusiva), la Latina Green Building S.r.l.s., alla realizzazione dell’immobile da destinare a media struttura di vendita (con passo carrabile). È probabile che se la Comar avesse recepito i motivi del ricorrente privato in un ricorso autonomo, avrebbe visto il proprio ricorso ammesso, in quanto direttamente interessato e “imprenditore operante nello stesso settore merceologico”.
È il Tar a chiarirlo: “La Comar S.r.l., in quanto titolare di un interesse diretto e personale alla caducazione dei provvedimenti impugnati, avrebbe, se mai, dovuto procedere all’impugnazione in proprio, nei termini di legge, dei provvedimenti rilasciati in favore della odierna controinteressata; pertanto l’intervento dalla stessa spiegato nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile”.
A niente è valso il motivo più comprensivo agli occhi dell’uomo della strada sollevato dal ricorrente privato che, abitando vicino al neo centro commerciale, ha spiegato che “l’illegittimo ed imponente intervento edificatorio, all’interno di un quartiere che, densamente popolato e particolarmente trafficato, risentirebbe pesantemente della realizzazione del maxistore (in buona sostanza, un centro commerciale, ancorché maldestramente mascherato mediante il rilascio dei 3 “Titoli unici” a “stralcio”), ciò che avrebbe determinato la «completa distruzione di un’estesa area boscata (compromissione dell’ambiente)» e «gravemente compromesso la vocazione dell’area a soddisfare interessi della collettività, sottraendola a tale finalità a vantaggio di interessi meramente privatistici e obiettivamente speculativi» in ragione della violazione delle prescrizioni del Piano Regolatore Generale, secondo cui nella zona in questione dovrebbero essere realizzate esclusivamente “attrezzatture turistiche”.
“Neppure può, infine, avere rilevanza in proposito, – spiega la sentenza del Tar – l’ipotizzato impatto dell’intervento sul traffico locale che, peraltro, è risultato essere oggetto di uno specifico studio condotto dal Comune di Latina”.