TERME DI FOGLIANO, FALLIMENTO DEFINITIVO: RESPINTO IL RICORSO DEL COMUNE DI LATINA

Terme di Fogliano, arriva la sentenza di Cassazione che dichiara definitivamente fallita la società. Il ricorso era stato presentato dal Comune di Latina

Il processo penale sulla bancarotta derivata dal fallimento è stato incardinato presso il Tribunale, con tanto di alcune prescrizioni maturate. Al contempo, dalla Cassazione arriva il “de profundis” definitivo a quello che avrebbe potuto essere un aspetto caratterizzante della città di Latina e che, invece, è finito malamente, compreso un famigerato decreto ingiuntivo sparito misteriosamente. La società per Azioni “Terme di Fogliano”, detenuta per la maggior parte dal Comune di Latina e per una parte minore da Camera di Commercio e Provincia di Latina, è fallita definitivamente.

La Cassazione, infatti, ha reso pubblica la sentenza con cui, lo scorso 25 novembre, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Latina, rappresentato dagli avvocati dell’Ente, Francesco Cavalcanti e Alessandra Capozzi. Un ricorso presentato contro la società Condotte, rappresentata dall’avvocato Pierluigi Giammaria e il fallimento Terme di Fogliano in Liquidazione, difeso dall’avvocato Antonio Grieco. La Provincia di Latina, difesa dall’avvocato Claudia Di Troia, ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza di fallimento decisa dall’Appello.

Il Comune di Latina aveva proposto un ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello risalente al 28 dicembre 2021 con cui era stata dichiarato il fallimento. La storia delle carte bollate è la seguente, ben riassunta dalla Corte di Cassazione.

Nel 2017, il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento di Terme di Fogliano s.p.a. in liquidazione, su ricorso di Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., creditore per la realizzazione degli impianti di captazione su fondi di proprietà di Terme, stante l’insufficienza del patrimonio sociale (stimato in €. 6.922.361,00) a far fronte alle passività esistenti (accertate in €. 10.222.691,03).

Il Comune di Latina, socio di maggioranza di Terme, ha proposto reclamo. In ragione dell’asserita capienza ed eccedenza – rispetto ai debiti – del complessivo patrimonio sociale liquidabile, poiché la perizia disposta aveva omesso di considerare i “pozzi di captazione delle acque termali” e sottostimato il valore commerciale di aree, terreni e fabbricati di proprietà della società, come risultante da altra perizia estimativa. Il Fallimento Terme di Fogliano s.p.a. in liquidazione e Condotte hanno resistito al reclamo, mentre la Provincia di Latina (socia di minoranza della società fallita) è intervenuta ad adiuvandum del Comune pontino

La Corte d’Appello di Roma, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, per la descrizione e valutazione del patrimonio immobiliare della società fallita (stimato in complessivi € 11.759.287,51, di cui € 1.900.000,00 per i pozzi e € 124.000 per i magazzini connessi ai pozzi), ha rigettato il reclamo, ritenendo, in particolare, di dover escludere dallo stato patrimoniale il valore dei pozzi di captazione delle acque termali, “attraverso i quali il Comune, unico titolare” della concessione mineraria del giacimento Terme di Fogliano, “sulla scorta della Delibera della Regione Lazio n. 10746 del 23/12/1993, avendovi la Terme di Fogliano spa espressamente rinunciato”, “dovrebbe esercitare fino al 2023 la concessione mineraria e che ha versato le relative imposte fino al 2017” – trattandosi di beni “destinati per legge al patrimonio indisponibile della Regione Lazio e considerato il probabile mancato rinnovo a detta scadenza per l’omessa valorizzazione del bene”, tanto che nei bilanci della società il costo di tali opere era stato portato “in conto economico “a perdita”, su indicazione del collegio sindacale, il quale era “dell’avviso che i costi di perforazione dei pozzi non possono essere capitalizzati come costi per “avviamento impianti” in quanto nessuna utilità pluriennale può essere ad essi attribuita.

Secondo la Corte d’Appello, detti pozzi sarebbero stati realizzati su aree che, in caso di esito positivo, sarebbero dovute essere cedute in diritto di superficie allo stesso Comune di Latina, fermo restando che, alla scadenza della concessione (nel 2023 o successivamente in caso di rinnovo), sia le acque che le opere pertinenziali, quali i pozzi, sarebbero dovute essere riconsegnate alla Regione. Contro la decisione del’Appello, il Comune di Latina ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando in un unico motivo diverse violazioni.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che “le censure veicolate dal ricorso principale sono inammissibili, al
pari di quelle sostanzialmente replicate nel ricorso incidentale” proposto dalla Provincia. Secondo gli ermellini della prima sezione civile “la decisione impugnata è conforme ai principi stabiliti da questa Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione”, in quanto “la valutazione del giudice dev’essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (cosiddetta insolvenza statica o patrimoniale) e dev’essere diretta
ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori”.

Né il Comune né la Provincia “censurano l’affermazione della corte d’appello per cui, in ogni caso, i pozzi di captazione, “per la loro natura non sono certo di pronta liquidazione al fine di soddisfare i creditori sociali”. Infatti “al momento della dichiarazione di fallimento, le opere di captazione non erano ultimate e i costi di perforazione dei pozzi in nessun caso sarebbero potuti essere capitalizzati come costi per “avviamento impianti”, in quanto “nessuna utilità pluriennale poteva essere ad essi attribuita”, in coerenza con le regole sulla redazione del bilancio, la cui mancata impugnazione rende inammissibili le ulteriori censure anche per difetto di interesse. Peraltro, dal controricorso del Fallimento risulta che il passivo accertato in sede fallimentare ammonta alla maggior somma di € 11.333.130,86 (in luogo di € 10.222.691,03)”.

La Cassazione ha così condannato Comune e Provincia, in solido, al pagamento delle spese che liquida in 12.000 euro a favore del Fallimento Terme di Fogliano s.p.a. in liquidazione e in 10.000 euro a favore di Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.

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