Stabilimenti balneari: una sentenza della Cassazione che può interessare da vicino numerose concessioni anche in provincia di Latina
La Cassazione ha stabilito che la decisione con la quale il Consiglio di Stato nel novembre 2021 ha prorogato le concessioni balneari fino alla fine del 2023, si applica solo alle concessioni “nuove”, successive al Dl 194 del 2009 che ha introdotto proroghe tacite.
La sentenza degli ermellini si riferisce a un sequestro di arenile e delle strutture dei Bagni Liggia a Genova per cui il titolare del Lido, Claudio Galli, aveva una concessione dal 1998 scaduta a fine 2009. L’imprenditore, facendo ricorso, ha fatto sì che, suo malgrado, si è pronunciata la Corte Suprema che ha stabilito che la sua concessione non rientra nelle “nuove” perché ha un “rinnovo” avuto nel 2008 dal Comune di Genova.
Senza successo, quindi, la difesa dell’imprenditore balneare che ha fatto ricorso contro la convalida del sequestro per occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, in violazione della direttiva Bolkestein, decisa dal Tribunale del Riesame di Genova il 27 dicembre 2021, sostenendo che il Consiglio di Stato, con la decisione di novembre 2021, “avrebbe disposto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.
Secondo il legale di Galli, inoltre, la sentenza del massimo giudice amministrativo concernente il tema della proroga automatica delle concessioni demaniali, costituisce “un fatto sopravvenuto” e “idoneo a far venire meno le condizioni di applicabilità del sequestro disposto sullo stabilimento Bagni Liggia”.
In sostanza, ad avviso dell’avvocato di Galli, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato “le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, ivi compresa quella del Galli, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.
Tuttavia la Cassazione – con la sentenza 15676 depositata oggi 22 aprile dalla Terza sezione penale, udienza dello scorso 13 aprile, presidente Aldo Aceto, relatore Alessio Scarcella – è stata di diverso parere. Per i giudici della Corte di Cassazione, infatti, la pronuncia del Consiglio di Stato “non incide in alcun modo sulla posizione del Galli in quanto, essa, rinviando al 31 dicembre 2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata, e tale non è la concessione facente capo al Galli che, rilasciata nel 1998, risulta definitivamente scaduta in data 31 dicembre 2009, a seguito di un rinnovo disposto dal Comune di Genova, senza mai essere stato oggetto di proroghe tacite”.
Una sentenza che fa giurisprudenza ovviamente e che potrebbe, in teoria, valere per molte concessioni balneari sul litorale laziale e pontino antecedenti al Dl 194 del 2009, anche se è poco probabile che i Comuni la facciano valere senza che vi sia, come nel caso ligure, un contenzioso in ballo.