Con la sentenza n. 150/2026 del 20 febbraio 2026 il TAR del Lazio, sezione di Latina, è tornato a pronunciarsi sulla complessa e ormai pluriennale vicenda che interessa il litorale di Bazzano, accogliendo un nuovo ricorso presentato dagli imprenditori balneari della zona – difesi dall’avvocato Guglielmo Raso – e richiamando il Comune di Sperlonga all’obbligo di esercitare in modo pieno ed effettivo i propri poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia.
La decisione si inserisce in un contenzioso già articolato e stratificato nel tempo. Con una precedente sentenza del TAR – sede di Latina – poi confermata dal Consiglio di Stato, gli imprenditori di Bazzano avevano ottenuto la rimozione delle sbarre e dei cancelli installati all’ingresso del Lido Costadoro, che limitavano il passaggio pubblico verso il litorale. In quell’occasione i giudici amministrativi avevano affermato la prevalenza dell’interesse pubblico alla libera fruizione della costa, ribadendo la centralità del principio di accessibilità ai beni demaniali marittimi.
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Nel luglio 2025, sempre davanti al TAR di Latina, gli stessi imprenditori avevano inoltre ottenuto l’annullamento della delibera con cui la Giunta comunale tentava di rimettere in discussione le precedenti pronunce, autorizzando il titolare del “Lido Costadoro” a reinstallare le medesime barriere già rimosse in esecuzione delle sentenze. Anche in quel caso il Tribunale aveva censurato l’operato dell’amministrazione, ritenendo l’atto incompatibile con il giudicato formatosi.
Parallelamente, nel giugno 2025, gli imprenditori di Bazzano avevano presentato un esposto all’ufficio tecnico comunale, diretto dalla dottoressa Vittoria Maggiarra, segnalando presunti abusi edilizi riconducibili ai proprietari del Lido Costadoro. Secondo quanto denunciato, alcune opere sarebbero state realizzate in assenza di titolo edilizio, senza le necessarie autorizzazioni sismiche e paesaggistiche e, in parte, su area gravata da demanio civico. Per taluni interventi risulta inoltre pendente un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Latina, nel quale il Comune di Sperlonga figura come persona offesa.
Si tratta di una situazione già nota all’ente locale e connotata da plurimi profili di potenziale illegittimità, rispetto alla quale – secondo i ricorrenti – sarebbe stato doveroso attivare tempestivamente i poteri di accertamento e repressione previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia. Tuttavia, anche a fronte dell’esposto formale, l’amministrazione comunale è rimasta inerte, omettendo di adottare i provvedimenti conseguenti. Da qui la decisione degli imprenditori, sempre assistiti dall’avvocato Raso, di rivolgersi nuovamente al TAR, al fine di far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente e di ottenere un ordine giudiziale che imponesse al Comune di effettuare i necessari sopralluoghi e di adottare, ove ricorressero i presupposti, i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
Con la sentenza n. 150/2026 il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando che l’amministrazione ha un preciso obbligo giuridico di attivarsi, esercitando le attività di vigilanza e controllo previste dall’ordinamento e adottando, se del caso, i provvedimenti repressivi, comprese eventuali ordinanze di demolizione. Nella motivazione, i giudici definiscono “imponente” l’opera edilizia realizzata dai titolari del Lido Costadoro, evidenziando la necessità di un puntuale e approfondito accertamento tecnico-amministrativo sulla legittimità degli interventi eseguiti. L’inerzia dell’amministrazione viene ritenuta illegittima in quanto lesiva non solo dell’interesse dei ricorrenti, ma anche dell’interesse pubblico alla tutela del territorio, del paesaggio e del corretto assetto urbanistico.
A garanzia dell’effettività della pronuncia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nella persona del Prefetto, che potrà intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento del Comune. Una misura significativa, che evidenzia la gravità dell’inerzia riscontrata e la volontà del giudice di assicurare concreta attuazione al proprio dictum. Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali profili di danno erariale, e all’Organismo indipendente di valutazione dell’ente, per gli aspetti connessi a possibili responsabilità amministrative e dirigenziali.
“Siamo soddisfatti della decisione del Tar – commenta l’avvocato Raso –. È una pronuncia che contribuisce a salvaguardare il territorio e il paesaggio di elevato pregio che caratterizza il litorale di Bazzano, vera risorsa per gli imprenditori balneari che vivono dell’integrità di questo patrimonio naturale”.
Una vicenda che, al di là del singolo contenzioso, richiama con forza un principio fondamentale dell’ordinamento: la tutela del territorio e della legalità urbanistica non costituisce una facoltà discrezionale dell’ente locale, bensì un dovere preciso e inderogabile, posto a presidio dell’interesse collettivo.
