Sospesa dal lavoro perché non si era voluta vaccinare contro il Covid: il provvedimento attuato nei confronti di una sanitaria, è stato annullato da una sentenza
Il tribunale di Velletri – come riporta il blog “Byoblu” – ha accolto il ricorso della operatrice sanitari che, nel periodo Covid, aveva scelto di non vaccinarsi in contrasto con quanto prevedevano le disposizione del Governo Draghi. Tra i punti sollevati dalla sentenza del Tribunale veliterno, c’è quello per cui i prodotti anti Covid-19 non erano idonei a prevenire il contagio e quindi non erano adatti a tutelare la salute pubblica.
Lo afferma il giudice del lavoro Veronica Vaccaro, che ha ritenuto illegittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell’operatrice sanitaria, condannando l’azienda al risarcimento dei danni. I fatti risalgono a tre anni fa. La dipendente aveva ricevuto tramite e-mail la comunicazione di sospensione, prorogata più volte, per il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria.
La sanitaria aveva contestato l’illegittimità costituzionale della normativa introdotta nel 2021, il mancato titolo del datore di lavoro per verificare lo stato vaccinale e la mancata valutazione di una mansione alternativa.
In base ad accertamenti tecnico-scientifici, la sentenza ha stabilito che i vaccini anti Covid-19 “non erano idonei a prevenire la trasmissione del SARS COV-2 e quindi non erano idonei alla protezione della salute pubblica“.
I prodotti “sono stati posti illegittimamente a carico del SSN perché ne è stato fatto un utilizzo off label, ossia al di là delle indicazioni nella scheda tecnica e al di là delle prescrizioni della legge sul farmaco n.648/1996″, che impone, in questo caso, delle regole, quali: “l’inserimento in un apposito elenco, la conclusione di studi di fase II, la somministrazione su malati che non abbiano altra valida possibilità terapeutica e non su soggetti sani“.
Inoltre, i vaccini “non potevano essere somministrati sui guariti“, poiché questi ultimi non venivano mai citati nelle relative schede tecniche come possibili destinatari della vaccinazione.
Il provvedimento di sospensione per mancata vaccinazione è illegittimo perché adottato in base a una norma, quella del 2021, che si basava su “finalità che sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per l’inefficacia dei vaccini a prevenire la trasmissione dell’infezione”.
Il tribunale ha annullato il provvedimento obbligando l’azienda a risarcire la sanitaria perché la sospensione è avvenuta in base a una normativa in contrasto con gli articoli 4 e 32 della Costituzione, con gli articoli 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e con l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Il giudice ha infine rigettato la reintegra nel posto di lavoro perché la donna non ha impugnato le successive proroghe di sospensione ma la sanitaria può ancora agire in giudizio per tutto il resto.