Roccagorga: sotto la lente arriva il regolamento sulla gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazioni. Restaini: hanno copiato, serve un approfondimento
LA NOTA – Ancora una volta atti amministrativi pasticciati e privi degli elementi essenziali per la discussione e valutazione nel Consiglio Comunale di Roccagorga, sono indicati all’ordine del giorno ma evidenziano tutte le lacune di una improvvisazione e di una superficialità impressionante, tanto da essere rinviati all’ennesimo prossimo consiglio comunale.
La rete con il motore di ricerca di google è una inesauribile fonte di spunti da cui apprendere, copiare ma se quello che si copia dai grandi Comuni si vuole traslare senza alcuna contestualizzazione, su un piccolo comune, quale Roccagorga, si realizza un ossimoro di “Regolamento per la disciplina della gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di programma e delle erogazioni liberali” che è quello che è stato proposto dalla Giunta attuale per l’approvazione in Consiglio Comunale.
Quale valore e necessità non verificata si ha di portare un regolamento di un grande comune che vuole disciplinare la “gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazioni” se non quella di portare acqua a chi pensa di trasformare Roccagorga in terra di conquista per i potentati interessati ad appalti ed opere pubbliche?
Non si ravvisa nel testo proposto l’attenta valutazione della proporzionalità, che funge da simulacro volto a consentire che l’amministrazione individui e ponderi, in sede istruttoria, tutti gli interessi contingenti e le soluzioni possibili da adottare e nello stesso tempo fungere da filtro per preservare l’amministrazione medesima dall’esercizio delle prerogative del privato.
Quando non è possibile determinare in modo oggettivo la misura del vantaggio che lo sponsor riceverà dall’esecuzione del negozio, come rilevato dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, è necessario fermarsi a ragionare per evitare disastri. Quando la normativa muove nel senso di favorire la facoltà per gli enti pubblici di realizzare maggiori economie attraverso il ricorso ai privati, stante la tensione contrattuale a consentire un ritorno di immagine per lo sponsor, si impone una maggiore riflessone sulla regolamentazione. Il radicarsi della giurisdizione contabile in merito alla verifica della sussistenza di un danno erariale, scaturente da una sproporzione tra gli obblighi del privato in favore dell’amministrazione ed il beneficio e dalla fruizione dell’immagine di quest’ultima, è la cosa che più deve preoccupare.
Le sponsorizzazioni passive fanno insorgere una duplicità di questioni connesse tra loro:
- la necessità di garantire il principio della libera concorrenza nella individuazione delle imprese potenzialmente interessate ad interagire con l’amministrazione;
- la posizione contrattuale che l’amministrazione assume in siffatta tipologia negoziale, che induce a mettere al centro della vicenda giuridica la debolezza di quest’ultima che, stante le ristrettezze economiche, potrebbe essere indotta ad accettare proposte di sponsorizzazione al fine di poter perseguire la cura degli interessi pubblici di spettanza.
- Le pregnanti osservazioni dell’Anac, con preciso riferimento alle sponsorizzazioni hanno avuto modo di rimarcare l’esposizione dei negozi collegati alle sponsorizzazioni, a fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi, richiamando così la necessità di provvedere alla adozione di un argine di contenimento, da realizzarsi attraverso le misure di prevenzione. Un monito che, non può che alimentare sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs 50/2016, la messa a punto di una vera e propria rete di contenimento rispetto a questo settore che si vorrebbe regolamentare con le sponsorizzazioni, gli accordi di collaborazione e le liberalità.
Analizzando i 31 articoli del regolamento presentato, emerge con chiarezza che la sponsorizzazione risulta dall’incontro tra un bisogno – quello dello sponsorizzato – e una disponibilità – quella dello sponsor, che si fa carico della necessità del primo e interviene in suo aiuto. Questo significa che la sponsorizzazione si avvia, su un terreno di debolezza del soggetto pubblico, incapace, per insufficienza economica di mezzi, di perseguire autonomamente i propri obiettivi. La forza contrattuale delle parti di fronte al negozio giuridico, di conseguenza, è sbilanciata in favore del privato, al cui contributo l’amministrazione può difficilmente rinunciare.
Pertanto il Regolamento presentato, privo del parere tecnico necessario ma soprattutto utile, quando l’inesperienza e la non competenza specifica si cimenta in atti scopiazzati in diversi regolamenti di enti di grandi dimensioni , non può essere oggetto di discussione, ma necessita di un puntuale approfondimento e soprattutto della verifica dell’effettiva necessità che evidenzi compiutamente, limiti, percorsi e responsabilità.