Ha fatto il ricorso in Cassazione contro il Daspo urbano (il cosiddetto Dacur), il 35enne Giuseppe Romano, uno dei rissaioli dell’Hotel Bajamar
La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal 35enne napoletano Giuseppe Romano, coinvolto nella maxi rissa di Capodanno all’hotel Bajamar di Formia da cui scaturirono un provvedimento di sospensione del Questore di Latina, Fasuto Vinci, e diverse polemiche politiche in ambito locale e persino nazionale.
Lo scorso maggio, Romano è stato arrestato in quanto è accusato per i reati di spaccio, con la circostanza aggravante del 416 Bis, per aver commesso il fatto avvalendosi dei metodi mafiosi, in particolare per il finanziamento del traffico di stupefacenti, per il controllo territoriale delle piazze di spaccio di Napoli e per la gestione dei rapporti con le altre organizzazioni camorristiche interessate al mercato della droga al fine di agevolare l’attività del Clan Contini, quale associazione di appartenenza.
Gli è stato altresì contestato porto abusivo di armi e tentato omicidio aggravato da metodo mafioso. Fatti commessi a Napoli da settembre 2021 con condotta perdurante fino al maggio 2022. Dopo il foto-segnalamento, lo stesso è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino.
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Ad ogni modo, il 35enne ha fatto ricorso in Cassazione contro il provvedimento di Dacur emesso nei suoi confronti e degli altri rissaioli del Bajamar. Provvedimento vidimato dall’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina arrivata lo scorso 8 febbraio. Proprio contro l’ordinanza, Romano è ricorso alla Corte Suprema ha rigettato il ricorso.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva convalidato il provvedimento del Questore di Latina del 3 febbraio 2025, con il quale è stato vietato per tre anni a Giuseppe Romano di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanza dei locali pubblici o aperti al pubblico siti in alcune vie e zone di Formia, espressamente indicate nel provvedimento, e gli è stato imposto di presentarsi nei giorni di venerdì e sabato, per il periodo di tempo di due anni, presso il Commissariato di Polizia di Formia.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per due anni. La doglianza, però, è infondata, in quanto “la motivazione del giudice di merito non richiede l’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, il provvedimento fornisca, nel suo complesso, un’indicazione logica e adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo”.
In particolare, ricorda la Cassazione, “il giudice di merito, con lo specifico riferimento ai fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, alle modalità violente dell’azione e ai precedenti di polizia per stupefacenti, ha dato conto di essersi conformato alle previsioni normative e la motivazione così resa, adeguata e coerente quanto all’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme e alla necessità di applicare l’ulteriore prescrizione, non è pertanto sindacabile in questa sede”.