RIPETITORE ILIAD A MINTURNO, PRIMO ROUND AL COMUNE

A febbraio, un gruppo di cittadini di Minturno, difesi dagli avvocati Alessandro Ferrone e Raffaele
Sparagna, ha presentato un ricorso al TAR del Lazio, sezione di Latina, contro l’autorizzazione concessa per l’installazione di un ripetitore telefonico della compagnia Iliad in Via Miano, a Minturno.

I ricorrenti, dichiarandosi “soggetti fragili e patologici” e portatori di pacemaker, hanno sostenuto che la vicinanza dell’impianto avrebbe potuto esporli a rischi per la salute a causa delle emissioni elettromagnetiche.

In un primo momento, applicando il principio di precauzione, il TAR aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione tramite decreto presidenziale, in attesa dell’udienza camerale. Tuttavia, a seguito della discussione del 26 marzo, il tribunale ha accolto le osservazioni del Comune di Minturno e di Iliad S.p.A., respingendo la richiesta di sospensione avanzata dai ricorrenti.

Nell’ordinanza, il TAR ha quindi evidenziato l’assenza di motivazioni valide per bloccare l’installazione del ripetitore, ritenendo il procedimento amministrativo condotto dal Comune, difeso dall’avvocato Guglielmo Raso, corretto, completo e conforme alla normativa vigente; inoltre, le verifiche tecniche dell’Arpa Lazio hanno confermato che le emissioni dell’impianto rispettano pienamente i limiti di legge, escludendo qualsiasi rischio per la salute pubblica.

Secondo i giudici amministrativi “non vi è prova che l’impianto superi i limiti di emissione previsti dalla legge; il parere favorevole dell’A.r.p.a. non è smentito da una documentazione avente valore scientifico; l’attività dell’impianto è potenzialmente pericolosa ma socialmente utile, di guisa che per essa si applica il principio del “rischio consentito”, a tenore del quale l’attività può svolgersi, con l’osservanza delle rigorose misure precauzionali; il rispetto dei limiti tabellari è stato accertato dall’organo pubblico competente (A.r.p.a. Lazio); la n. 36/2001 declina in concreto il “principio di precauzione”, stabilendo di tutelare la popolazione mercé l’individuazione di “limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità”, nonché di determinare “le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico”.

E ancora: “la perizia tecnica depositata in atti dai ricorrenti contiene una descrizione dello stato dei luoghi dell’installazione ed espone nozioni tecniche su emissioni elettromagnetiche che non asseverano le conclusioni di una concreta relazione causale tra inquinamento elettromagnetico e paventato danno alla salute; l’Italia, comunque, ha adottato misure precauzionali in materia di elettrosmog più rigorose rispetto alle linee guida internazionali formulate dall’ICNIRP (in ciò contravvenendo alla raccomandazione
del Consiglio agli Stati membri n. 1999/519/CE), di guisa che il verificato rispetto della normativa di settore è sufficiente garanzia della non nocività degli impianti che si adeguano ad essa”.

A tal proposito, l’avvocato Raso ha sottolineato l’importanza di contrastare la disinformazione sul tema dell’elettrosmog: “Si assiste a un eccesso di teorie antiscientifiche che alimentano allarmismi ingiustificati. È quindi significativo che il TAR, con questo provvedimento, abbia contribuito a fare chiarezza, evidenziando come la normativa italiana sulle emissioni elettromagnetiche sia tra le più restrittive a livello internazionale, a tutela della sicurezza della popolazione: ragion per cui può serenamente affermarsi che le stazioni radio base non comportano reali rischi per la salute.”

In attesa della decisione definitiva nel merito, l’autorizzazione per la realizzazione del ripetitore resta valida ed efficace.

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