RADIATI E IMPOSSIBILITATI A UTILIZZARE I POSTI BARCA NEL PORTO DI TERRACINA: IL TRIBUNALE LI REINTEGRA

Radiati dall’associazione di pesca sportiva Posidonia di Terracina, ottengono la sospensione del provvedimento del Tribunale di Latina

È finito a carte bollate il contenzioso tra tre associati della Posidonia di Terracina e la medesima associazione che ne aveva deliberato la cacciata, limitando la possibilità di utilizzare le barche di loro proprietà nella darsena di levante del porto canale di Terracina.

Succede che per screzi interni i tre associati vengono radiati ad aprile, tra di loro l’ex consigliere comunale Vittorio Marzullo. Lo scopo associativo della Posidonia è quello di “praticare e propagandare la pratica di qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, riconosciuta dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione a cui richiederà l’affiliazione” e, nell’ambito di tale attività, la ASD è titolare della concessione di uno specchio d’acqua presso la darsena di levante del porto di Terracina, in forza della quale è concesso un piccolo specchio d’acqua per l’ormeggio delle imbarcazioni degli associati.

L’associazione arriva alla decisione di cacciare i tre associati perché vengono contestate a loro “gravi condotte, quali maldicenze e attività contrarie agli interessi sociali”. Ecco perché, dopo la radiazione, gli associati radiati impugnano la delibera del consiglio direttivo, datato aprile 2025, e la successiva ratifica, contestando, tramite gli avvocati Tiziana Agostini e Alessandro D’Angelis, “l’irregolare costituzione dell’organo direttivo” formato da otto membri invece che sette; oltreché alla presunta “irregolare convocazione dell’assemblea del 27 aprile 2025 tramite messaggio sul gruppo whatsapp e l’assenza delle ragioni idonee a legittimare l’adozione di provvedimenti espulsivi ex art. 9 dello Statuto, fondati sulla sussistenza delle gravi infrazioni stabilite nello Statuto e nel Regolamento”.

I ricorrenti lamentano che la loro radiazione non permetter di poter svolgere attività di manutenzione delle imbarcazioni di loro proprietà. Inoltre, “l’imbarcazione rischia di essere rimossa, con assegnazione del posto ad altro soggetto”. Senza contare che, secondo i ricorrenti, “con l’avvento della stagione estiva è impossibile collocare la barca in altro luogo, o in altro ormeggio anche privato stante la cronica mancanza di posti”.

Va peggio al terzo ricorrente che “nel mese di ottobre 2024 ha portato la barca in cantiere per effettuare una manutenzione e oggi il posto assegnatogli da oltre 20 anni, è occupato, ed egli non può ritirare l’imbarcazione dal cantiere, non avendo più la possibilità di collocarla nell’ormeggio dell’ASD né di reperire un altro posto”. In poche parole,
le tre imbarcazioni “non hanno, allo stato, per effetto dell’esclusione dei soci, possibilità di navigazione, con conseguente impossibilità di utilizzo nella stagione estiva e di deterioramento”.

Il giudice del Tribunale di Latina, Concetta Serino, ritiene che le doglianze dei ricorrenti siano da accogliere in quanto le gravi condotte dei ricorrenti sono generiche. “Quanto alla condotta dell’aver sostituito l’imbarcazione con una più grande, non appare, – spiega il giudice Serino -, considerate le dimensioni lievemente diverse, condotta così grave da determinare l’esclusione dei soci, che i soci hanno regolarmente comunicato la sostituzione del natante e che essa risale ad un anno e mezzo prima l’esclusione”.

Non dimostrate, invece, “le generiche accuse di “maldicenze e attività contrarie agli interessi sociali” addebitate al solo Marzullo, non indicate nello specifico né nel verbale assembleare impugnato né in sede di costituzione nel presente giudizio”.

Inoltre, “nel bilanciamento tra gli interessi”, il giudice sostiene “che la reintegrazione dei soci non determina all’associazione alcun pregiudizio per la stessa, mentre, al contrario, per i soci la permanenza dell’esclusione determina l’impossibilità di usufruire dei posti barca”.

Secondo il giudice Serino, quindi, l’istanza cautelare deve essere accolta e sospesa l’efficacia esecutiva delle delibere impugnate, fino al giudizio di merito.



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