In esecuzione al Determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura n. 809 del 07/11/2024 ed in conformità del Regolamento “per il conferimento di incarichi legali esterni” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021 viene istituito, in modalità digitale, l’elenco degli Avvocati esterni.
Tale elenco, in modalità digitale, ha durata triennale e vuole essere uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale, assicurando, altresì, il rispetto dei principi cardine del Codice degli Appalti di cui al titolo I del D.Lgs. 36/2023 disciplinando le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all’Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
Rientrano nel patrocinio legale tutti gli incarichi di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza dell’ente in sede sia stragiudiziale sia giudiziale, in ogni fase e grado del giudizio anche esecutivi e di ottemperanza, conferiti a professionisti dalla Provincia.
Sono consentiti questi incarichi limitatamente a prestazioni ed attività per le quali l’Avvocatura provinciale non è in grado di rappresentare l’Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici o quando, in base ad una valutazione della questione legale, sussista un’ipotesi di conflitto di interessi, quando risulti inopportuna o incompatibile la difesa dell’ente da parte dell’avvocatura interna nonché in caso di particolare carico di lavoro o carenza di organico presso l’avvocatura interna all’ente, o che comunque rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l’eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.
L’Elenco è aperto ed è articolato nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso amministrativo, civile, lavoristico, penale, tributario, in materia ambientale, societaria e per quanto riguarda gli appalti e i lavori pubblici.
Possono presentare domanda per l’inserimento al suddetto elenco, tutti i soggetti singoli o associati presenti nell’art. 2 dell’Avviso.
Nello specifico l’iscrizione all’Albo avviene su richiesta del professionista, indicando le sezioni in base alla propria specializzazione presentando l’Istanza d’iscrizione e autocertificazioni riguardanti iscrizione all’Albo, abilitazione, assenza di cause ostative, condanne penali, e impegni etici; il Curriculum vitae attestante esperienza e specializzazione e la Copia della Polizza di responsabilità professionale.
La richiesta di iscrizione, debitamente firmata, dovrà essere inviata all’Ente esclusivamente tramite Pec (ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it).
La presentazione delle domande è sempre ammessa con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, sarà pubblicato in maniera permanente sul sito www.provincia.latina.it unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione. Le nuove iscrizioni sono esaminate e disposte con cadenza semestrale (al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno) secondo quanto previsto da specifico avviso pubblicato in via permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale. Comunque decorsi i tre anni il Settore Avvocatura provvederà alla ricostituzione dell’elenco mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
L’Amministrazione provvede all’esame delle richieste di iscrizione dei professionisti pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l’ordine progressivo di arrivo, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso.
L’iscrizione è condizionata alla verifica della regolarità contributiva e alla veridicità delle dichiarazioni. L’Amministrazione può effettuare verifiche periodiche per controllare il mantenimento dei requisiti e, in caso di esito negativo, cancellare l’iscrizione e segnalare alle autorità competenti.