Processo “Dirty Glass”, la versione della difesa dell’imputato, l’imprenditore di Sonnino, Luciano Iannotta
“Se vale il principio accusatorio che nel giudizio penale la prova non si forma nei verbali di polizia giudiziaria, ma in udienza pubblica nel contraddittorio delle parti di fronte ad un giudice terzo ed imparziale – ha osservato l’avvocato Mario Antinucci difensore di Luciano Iannotta – l’udienza del 16 gennaio ha permesso in chiave garantista di far emergere le gravi ed insanabili contraddizioni tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agostino Riccardo rispetto al narrato dell’altro collaboratore di giustizia Renato Pugliese, sentito nelle precedenti udienze dell’11.07.25 e del 25.09.25 settembre 2025. Del resto, il buongiorno si è visto dal mattino quando la difesa ha appreso che il collaboratore di giustizia, già sanzionato dal Collegio con ammenda per ingiustificata assenza all’udienza del 4.12.25, avesse medio tempore prodotto un certificato medico con data successiva attestante una comune “cefalea” quale legittimo impedimento.
Tanto ciò è vero a maggior ragione se si considera che i verbali di collaborazione dei due testimoni di punta della Procura della Repubblica di Roma, ben noti nella giurisprudenza del Tribunale di Latina, che nell’ambito del c.d. giudizio immediato custodiale hanno fondato i presupposti contro l’imputato Luciano Iannotta sia delle misure cautelari del giudizio penale, sia del decreto di confisca nel giudizio di prevenzione, attualmente pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Né la difesa avrebbe mai potuto immaginare che il collaboratore di giustizia Riccardo Agostino, tra le tante contraddizioni, potesse giungere in udienza ad attribuire a Luciano Iannotta addirittura il ruolo di mandante dell’estorsione ai danni di Luigi De Gregoris, al punto da revocare in dubbio i fatti della ben nota sentenza c.d. Alba Pontina ormai passata in giudicato, dove è cristallizzata la posizione di Iannotta e De Gregoris quali persone offese”.
“Nel delineato contesto – prosegue l’avvocato Antinucci – “…Dopo l’ennesima contraddizione emersa nel controesame del collaboratore Agostino Riccardo su circostanze rilevanti ai fini dell’istruttoria, il Tribunale su istanza della difesa di Iannotta ha disposto l’acquisizione di uno specifico verbale di collaborazione in netto contrasto con la trascrizione dello stesso eseguita dall’ausiliario di polizia giudiziaria, nonché la richiesta di trascrizione di una telefonata che sarebbe avvenuta in una data certa ed inequivocabile, incompatibile con l’impianto accusatorio. Inoltre serie, precise e concordanti sono state le dichiarazioni spontanee dell’imputato Luciano Iannotta, il quale ha sempre proclamato a gran voce la sua innocenza, ed ha depositato in udienza due atti notarili redatti da due distinti pubblici ufficiali a corredo della data certa dell’inventario spedito alle Poste Italiane degli atti e documenti Pagliaroli, in netto contrasto con l’informativa dell’amministratore giudiziario Esposito nominato dal Giudice delegato del Tribunale di prevenzione di Roma, che ha addirittura prodotto una lettera anonima per documentare il contrario”.
Alla fine dell’udienza, è iniziato l’esame del teste Cosentino che sarà completato all’udienza del 17 aprile, con il controesame e delle difese, nonché l’esame ed il controesame dell’operante della polizia giudiziaria.
