È stata firmata dal Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, l’ordinanza per l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2025. Dal 15 giugno al 30 settembre del 2025 è stato dichiarato infatti lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le arre boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio, e vengono considerati periodi di allerta tutti i fine settimana nonché festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre. Secondo quanto previsto dall’ordinanza del Sindaco, durante tale periodo di grave pericolosità, nonché durante il periodo di allerta, è tassativamente vietato nelle aree del Comune a rischio boschivo o immediatamente ad esse adiacenti accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi o sigarette accese, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi o lanterne di carta.
Nella stessa ordinanza agli enti di gestione di infrastrutture e servizi, e tra questi Anas, la Società di gestione di servizi idrici, la Provincia e i Consorzi di Bonifica viene richiesto di coadiuvare le strategie di prevenzione provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti e altro materiale infiammabile, creando di fatto fasce di protezione.
Su tutto il territorio comunale poi, anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo, è vietato esercitare l’attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsia tipo e lanterne di carta come anche altri articoli pirotecnici. Le attività pirotecniche potranno essere autorizzate dal Sindaco, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e squadre antincendio per presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività.
Resta il divieto di accendere fuochi per i residui di vegetazione e il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.