PORTO DI SAN FELICE CIRCEO: “IL FORTINO” VUOLE VEDERCI CHIARO SUL DRAGAGGIO

Attività di dragaggio all’interno del porto turistico di San Felice Circeo. L’Associazione “Il Fortino” ha presentato un esposto: “La sabbia dei porti non è semplice sabbia”

A seguito di segnalazioni di cittadini tra cui genitori, e un nonno che ci chiedevano di informaci sui lavori in corso al porto turistico e che consistevano in un trasbordo diretto di sabbia dal porto all’esterno, in prossimità della “spiaggetta del Porto” (vedi video), lunedì 14 giugno abbiamo esposto la situazione alle autorità competenti.

L’esposto è stato inviato a Comune per delega da Regione Lazio, Capitaneria di Porto e Arpa Lazio, chiedendo se le attività siano dotate delle necessarie autorizzazioni e siano compatibili alle attuali innumerevoli normative in merito.

“Il Fortino” chiede inoltre:
1.    se i lavori godano di Autorizzazione da parte dell”autorità titolare delle funzioni in materia di demanio marittimo (Artt. 28-55 del codice della navigazione).
2.    se sia stata eseguita analisi da parte  dall’ARPA Lazio  (e/o dagli altri Organi deputati alla cura ed alla salvaguardia dell’Ambiente e della vita umana!!) 
3.    se siano stati accertate  le caratteristiche dei  “materiali” finora  trasbordati ovvero se trattasi di “fanghi” contaminanti e quindi in grado di inquinare o se questi possano rientrare o meno tra gli inerti neutri previsti dalla legge;

A partire dalla data del 14/06/2021 le attività di trasbordo in oggetto risultano ferme. Il giorno 17/06/2021, con l’ausilio di un camion, è stata rimossa dal porto la draga che era operativa.
Restiamo in attesa – spiegano – di capire quale sia l’esatta situazione e comunque attendiamo esiti dalle autorità a cui ci siamo rivolti. Non sta a noi, in questa sede, commentare ulteriormente la vicenda. Anche questa iniziativa è in linea con il primo punto delle finalità dello statuto della nostra associazione: individuare e analizzare le problematiche legate al corretto uso del territorio e del suo patrimonio, sensibilizzando su ciò la collettività, le Autorità, gli Enti competenti, le forze politiche. Quindi – concludono – il primo obiettivo è l’informazione ai cittadini.

PREMESSO che
    Le operazioni di dragaggio dei sedimenti, applicate in passato al solo fine di mantenere o garantire la corretta funzionalità operativa dei porti, hanno recentemente assunto, a causa della possibile contaminazione di natura organica ed inorganica dei materiali dragati, la connotazione aggiuntiva di interventi di risanamento ambientale. La movimentazione dei sedimenti è così diventata un intervento specifico, atto non solo al mantenimento di idonee condizioni per la funzionalità del porto, ma anche a garantire il mantenimento di adeguati standard di qualità dell”ambiente acquatico. Quindi a fronte di una necessità economica e strutturale, il gestore del porto che stia progettando un’attività di dragaggio non può ignorare i vincoli derivanti dalla tutela della fascia costiera e dell”ambiente marino e della salute pubblica.
    La destinazione dei materiali di dragaggio e i trattamenti a cui possono essere sottoposti sono definiti dalla presenza o meno di contaminanti, dalla quantità e dalla natura degli stessi. Gli ingenti quantitativi di fanghi dragati possono presentare, infatti, livelli di contaminazione, che precludono l‟immersione diretta in mare e necessitano di essere sottoposti a regolamentate procedure che riguardano la movimentazione, il trattamento, il recupero o lo smaltimento. I materiali prodotti dalle operazioni di scavo, una volta estratti, costituiscono infatti generalmente, in base alla normativa vigente, un rifiuto contraddistinto da un codice CER.
Si ESPONE che
    All’interno del porto turistico di San felice Circeo da  giorni sono in corso dei lavori di dragaggio presumibilmente per il  mantenimento o per l’utile conservazione della profondità per la navigazione;
    Le foto allegate mostrano dall’alto e nel dettaglio, l’area interessata all’azione di dragaggio, inerente l’imbocco del porto ed  anche il lato del molo di ponente (molo maggiore);
    le operazioni di travaso sono effettuate dall’interno direttamente  all’esterno del porto, in corrispondenza  della struttura portuale che confina con una piccola spiaggia demaniale dedita al libero uso pubblico per la balneazione;
    non è dato sapere se per consentire il trasbordo siano state rilasciate autorizzazioni ad operare sulla struttura portuale , nonché eventualmente a modificarla.

ESTRATTO DELL’ESPOSTO
Poiché Non è dato di sapere se le attività siano dotate delle necessarie autorizzazioni e siano compatibili alle attuali normative , tra cui si citano:
1.    Codice della navigazione: Artt. 28-55
2.    Regolamento di attuazione del codice della navigazione per la navigazione marittima:  Artt. 5-58.
3.    D.Lgs. 31 maggio 1998 n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Art.105 e 106.
4.    D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.amb.): Artt. 73-75; 83-90; 109; 185 comma 3.
5.    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Art. 70.
6.    L. 9 dicembre 1998 n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale. Art. 1.
7.    DM 18 settembre 2001 n. 468  Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale». 
8.    L. 28 gennaio 1994 n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale. Art. 5, commi da 11bis a 11sexies.
9.    L. 31 luglio 2002 n. 179. Disposizioni in materia ambientale. Art. 21.
10.    DM 24 gennaio 1996: Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’Art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino. (vigente in attesa dell”approvazione del DM previsto dall”Art. 109, c.amb.).

Ne è dato di sapere :

1.    se i lavori godano di Autorizzazione da parte dell”autorità titolare delle funzioni in materia di demanio marittimo (Artt. 28-55 del codice della navigazione).
2.    se sia stata eseguita analisi da parte  dall’ARPA Lazio  (e/o dagli altri Organi deputati alla cura ed alla salvaguardia dell’Ambiente e della vita umana!!) 
3.    se siano stati accertate  le caratteristiche  dei  “materiali”  finora  trasbordati ovvero  se trattasi  di  “fanghi” contaminanti  e  quindi  in grado di inquinare o se questi possano rientrare o meno tra gli inerti neutri previsti dalla legge;

Tutto ciò premesso, si segnala
Quanto sopra è esposto, affinché gli organi di indirizzo valutino ogni utile azione per gli aspetti di competenza al fine di verificare eventuali situazioni non legittime, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenziali.

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