POLO FIERISTICO DI CAMPOVERDE: RESPINTO IL RICORSO DELLA LAZIALE SCAVI

Riqualificazione polo fieristico di Campoverde, il Tar respinge il ricorso della ditta Laziale Scav di Fabrizio Antolini

Il Tribunale amministrativo di Latina ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento con cui il Comune di Aprilia, a maggio, ha risolto il contratto con il “Consorzio Stabile C.B.A”, di cui la Laziale Scavi di Fabrizio Antolini è membro fondatore.

Gli effetti delle interdittive antimafia, figlie della maxi inchiesta apriliana denominata “Assedio”, si erano fatti sentire. Era stato proprio per il provvedimento della Prefettura di Latina, datato lo scorso marzo, che aveva interdetto per mafia la Laziale Scavi che il Consorzio Stabile C.B.A. si era visto risolvere il contratto dal Comune di Aprilia.

L’appalto era quello riferibile alla rigenerazione urbana della Borgata Campovede, in particolare la demolizione dell’edificio esistente al fine di costruire il nuovo polo fieristico.

La decisione era stata disposta dalla determina del settore Lavori Pubblici del Comune di Aprilia che aveva risolto il contratto del Consorzio ubicato in via Aldo Moro. Il Comune aveva preso atto, infatti, del provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Latina nei confronti del “Consorzio Stabile C.B.A.”, oltreché al provvedimento di stessa portata confronti della società Laziale Scavi di Antolini Fabrizio s.r.l., fratello di Marco Antolini arrestato nell’ambito dell’operazione Assedio e coinvolto nel relativo processo insieme al clan di Patrizio Forniti, latitante da quasi un anno.

Per effetto dei provvedimenti interdittivi sia con la consorziata “Laziale Scavi di Antolini Fabrizio s.r.l.” che con il “Consorzio Stabile C.B.A. soc. cons. a r.l.”, il Comune di Aprilia non poteva stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le
concessioni e le erogazioni.

Ecco perché Laziale Scavi ha chiesto al Tar di sospendere quella determina del Comune di Aprilia. Il tribunale amministrativo, però, ha respinto al richiesta di sospensiva dal momento che “il collegio si è già pronunciato sull’istanza cautelare proposta con il presente ricorso, con ordinanza cautelare”, respingendo la domanda cautelare e “motivando sull’assenza di fumus boni iurls con riguardo ai motivi di illegittimità del gravato provvedimento interdittIvo”.

La circostanza per cui la Laziale Scavi ha ottenuto dal Tribunale penale la possibilità di avere la misura del controllo volontario non è un elemento rilevante per il Tar di Latinanemmeno ai fini dell’applicazione dell’articolo 58, c.p.a., sulle valutazIoni che questo collegio ha già svolto in sede cautelare sull’insussistenza di apparenti profili di fondatezza del motivi di ricorso e che hanno determinato il diniego di sospensione del provvedimento interdittivo de quo”.

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