Il TAR del Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Fondi contro il Comune di Sperlonga, non costituitosi in giudizio, e nei confronti della regione Lazio, costituitasi in giudizio, per l’annullamento, previo sospensione dell’efficacia di diversi atti.
Si tratta della deliberazione del Consiglio comunale di Sperlonga n. 19 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto l’approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio civico, nonché l’annullamento di tutti gli atti conseguenti alla stessa deliberazione; della deliberazione del Consiglio comunale di Sperlonga n.23 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto l’adozione del predetto Piano di zonizzazione acustica; dei verbali della Commissione consiliare permanente del 20 e del 27 settembre 2024, del 20 novembre 2024, del 27 dicembre 2024 e di ogni atto presupposto o connesso, anteriore o conseguente. Il Comune di Fondi, in qualità di Ente territoriale confinante, nel febbraio del 2025 aveva chiesto – come previsto dalla legge – la convocazione di una Conferenza dei servizi rilevando una violazione del “principio di continuità territoriale della pianificazione”, risultando accostate zone acustiche caratterizzate da emissioni sonore superiori a quelle consentite.
Ma il Comune di Sperlonga – ricorda il Partito Democratico di Sperlonga – procedeva invece alla definitiva approvazione del Piano di zonizzazione acustica senza aver prima provveduto all’indizione della richiesta Conferenza dei servizi e senza apportare alcuna modifica alla zonizzazione. L’assenza di qualunque riscontro del Comune di Sperlonga alle legittime osservazioni avanzate dal Comune di Fondi, induceva quest’ultimo a presentare ricorso al TAR in data 17 novembre 2025, lamentando le violazioni di legge, nonché denunciando l’eccesso di potere da parte del Comune di Sperlonga, il quale, una volta appreso del ricorso proposto al Tar dal Comune di Fondi, si giustificava affermando che la nota di contestazione del Comune di Fondi era giunta ma poi, per disguidi interni, non era mai pervenuta all’attenzione né del Sindaco, né dell’Area tecnica comunale. La qual cosa, qualora fosse vera, dimostrerebbe una allarmante disorganizzazione interna al Palazzo comunale.
Alla luce dei fatti fin qui esposti, il TAR, ha ritenuto che “la condotta tenuta dal Comune di Sperlonga integra un vizio procedimentale di natura radicale in quanto la Conferenza dei Servizi è l’unico strumento di raccordo intercomunale previsto dalla legge per evitare discontinuità nella zonizzazione acustica del territorio e non è stato confutato il merito delle osservazioni rappresentate dal Comune di Fondi circa la discontinuità dei valori–limite di immissioni sonore in talune aree poste al confine dei due enti territoriali”. Pertanto il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso del Comune di Fondi e, per effetto, ha annullato gli atti impugnati. Inoltre ha ritenuto di porre le spese di lite (quantificate in euro duemila, oltre agli accessori di legge) a carico del Comune di Sperlonga.
Questa sentenza del TAR – spiegano i Dem sperlongani – pone ancora una volta in evidenza, semmai ve ne fosse stato bisogno, la spregiudicatezza con la quale l’Amministrazione Civica di Sperlonga da anni si muove di fronte a norme e leggi, nonché l’arroganza con la quale regola i rapporti con chiunque ne denunci limiti e incongruenze. In questo specifico caso, l’Amministrazione di Sperlonga, consapevole dell’illegittimità del suo operato, si è ben guardata dal costituirsi e resistere in giudizio. Resta il fatto che a pagare economicamente “gli sfizi” degli amministratori sono sempre i cittadini.
