PERDE IL BAGAGLIO, FA CAUSA E VIENE RISARCITA

Il caso riguarda una cittadina di Roma, assistita dall’avvocato Antonio Formiconi, la quale effettuava la prenotazione del Volo TK 1864 Y con partenza da Roma Fiumicino IL 13.04.2018, ore 19,45 e Volo TK 0052Y con partenza da Istambul per Tokyo alle ore 01,40 con la Compagnia Aerea Turkish Airlines, in persona del lrpt, presso la Karkadea Viaggi in Angullara Sabazia per l’itinerario Giappone – Tour Fioritura dei ciliegi come da programma consegnato con partenza il 13.04.2018 da Roma a Tokyo, con Scalo ad Istambul e rientro per il 24.04.2018 da Tokyo a Roma per la somma complessiva di 2.860 euro, compreso il pernottamento e l’Assicurazione Mundial Ann. to medico bagaglio.

Sennonché, quando la Signora arrivava a Tokyo si era accorta di aver smarrito il bagaglio perché non le veniva riconsegnato; immediatamente, la stessa effettuava la denuncia di smarrimento del bagaglio e lo stesso veniva riconsegnato soltanto in data 21.04.2018 presso l’albergo di Kyoto (Giappone), con ritiro dello stesso dalla guida del Tour.

Per ben due giorni, però, la Signora è stata costretta ad acquistare beni di prima necessità come attestato dalle ricevute/fatture/scontrini.

Con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R del 15.10.2018 la Signora inviava formale richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio sia alla Compagnia Aerea sia alla Compagnia di Assicurazioni, ma senza avere alcuna risposta.

Successivamente, con comunicazione a mezzo e-mail del 21.01.2019 la Signora inviava la documentazione richiesta alla Compagnia Assicurativa, ma senza ricevere alcunché.

Nonostante la legittimità delle suddette richieste, la stessa, per mezzo del sottoscritto procuratore, inviava comunicazione a mezzo Raccomandata A/R del 24.04.2020 di invito alla negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 sia alla Compagnia Aerea sia alla Compagnia di Assicurazione, ma senza ricevere alcun invito entro il termine perentorio dei trenta giorni.

Successivamente, la Signora, per mezzo dell’Avvocato Formiconi, proponeva atto di citazione innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, con udienza di prima comparizione al giorno 30.11.2020 e con sentenza n. 4726/2022 emessa il 28.02.2022 e pubblicata il 14.03.2022 per il procedimento recante RGN 28170/2020, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedeva: rigettava la domanda e nulla per le spese.

 Insoddisfatta del risultato, la Signora, per mezzo dell’Avvocato Formiconi, proponeva appello innanzi al Tribunale Civile di Roma, con udienza di prima comparizione al giorno 30.12.2022 sostenendo che l’art. 43 del Codice del Turismo disciplina la responsabilità delle convenute per non aver adempiuto esattamente, pur potendolo, alle obbligazioni convenute ed agevolmente riscontrabili dal contratto in oggetto. E’ pacifico, altresì, l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza (Ex plurimis Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. Civ, sentenza n. 8827/2003, n. 8828/2003; Corte Cost, sentenza n. 223/2003) secondo cui anche il danno non patrimoniale non derivante da reato è risarcibile essendo soggetta a risarcimento ogni violazione a diritti meritevoli quali, soprattutto, quelli lesi a causa dell’inadempimento contrattuale delle convenute.

L’art. 953 Codice della Navigazione pone a carico del vettore la responsabilità della perdita del bagaglio anche se affidato a un operatore di assistenza a terra, a meno che non dimostri che lo smarrimento è avvenuto dopo la consegna del bagaglio a quest’ultimo (cfr. Giudice di pace Osimo, 19/09/2007).

Inoltre, in caso di smarrimento del bagaglio, è risarcibile sia il danno corrispondente al valore del bagaglio smarrito sia il danno corrispondente alle spese sostenute per acquistare il vestiario sostitutivo (cfr. Tribunale Marsala, 14/04/2007)

La società di trasporto aereo è responsabile per lo smarrimento dei bagagli del viaggiatore. Il danno va quantificato in base ai parametri di valutazione delle convenzioni internazionali, e, in mancanza di prova sull’esatto peso dei bagagli, si deve far luogo a liquidazione equitativa da parte del giudice (cfr. Giudice di Pace Reggio Calabria, 24/01/2005). 

Nello specifico, l’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall’Italia con la legge 12 del 2004, disciplina la responsabilità del vettore aereo e  l’entità del risarcimento del danno per la perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.

L’indennità prevista dall’art 22 è contenuta nella somma di 1000 diritti di speciali di prelievo per passeggero.

Secondo la Suprema Corte, con ordinanza n. 3165/2021, ha stabilito che l’art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo, ragion per cui l’indennità di 1000 diritti di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. Non solo quindi il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale. L’orientamento della Cassazione è peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (decisione del 6 maggio 2010 nella causa Walz c. Clickair SA) secondo cui la nozione di danno ai sensi dell’art. 22 ricomprende tanto il danno patrimoniale quanto appunto, il danno morale.

Unica spesa che fuoriesce dall’indennità stabilita in misura fissa, è quella delle spese legali sostenute dal passeggero per far valere il proprio diritto, e degli altri oneri connessi con la controversia, oltre agli interessi, così come previsto dal paragrafo 6 dello stesso articolo 22.

Inoltre, la Suprema Corte, facendo applicazione dell’art.1 par. 3 della Convenzione di Montreal, secondo cui il trasporto effettuato da più vettori aerei costituisce un unico trasporto, ha ritenuto applicabile l’art. 36 della stessa Convenzione per il quale i vettori sono responsabili verso il passeggero singolarmente e solidalmente.

Per il vettore aereo responsabile della perdita del bagaglio del passeggero, scatta la condanna al risarcimento ma nella misura fissata dalla Convenzione di Montreal del 1999 di mille diritti speciali di prelievo (unità convenzionale usata per il risarcimento nelle convenzioni internazionali sui trasporti) per turista. Lo affera la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza  2032 dell’08 maggio 2023.

In caso di ritardo, il vettore è responsabile, come accennato, fino a 1.000 DPS per il danno, a meno che abbia prso tutte le misure possibili per evitarlo, mentre per quanto riguarda il bagaglio non consegnato il vettore è responsabile solo se il danno gli è imputabile (Giudice di Pace di Palermo, sentenza del 30.05.2008).

In tale ambito, rileva la citata Convenzione di Montreal del 29.05.1999, di cui all’art. 19 prevede che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”.

Pertanto, la signora, per mezzo dell’Avvocato Formiconi, insisteva per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e subiti a causa della perdita del bagaglio che si quantifica in € 2.000,00 (duemila euro/00) od altrimenti nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.

All’esito del Giudizio, il Tribunale Civile di Roma riconosceva alla Signora il risarcimento del danno da parte di Turkish Airlines Spa per la somma di € 1.226,00, oltre interessi legali dal 15.10.2018 al saldo, oltre alla condanna alle spese del giudizio.

Articolo precedente

“SPORT CONTRO IL SISTEMA DELLE MAFIE”, L’EVENTO A AL LEON BATTISTA ALBERTI DI MINTURNO

Articolo successivo

SPORT, FDI LATINA: “DA COLETTA SOLO DEGRADO, ORA ARRIVANO I FATTI”

Ultime da Cronaca