MOF FONDI, TAR STOPPA LA SOSPENSIONE DELLA CAVOLO FELICE SRL

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Mof di Fondi

Sospensione dal Mof di Fondi, la Cavolo Felice srl ottiene dal Tar l’accoglimento dell’istanza cautelare

A due giorni dal provvedimento con cui la MOF Scpa, con atto firmato dal presidente Bernardino Quattrociocchi e dall’amministratore delegato Enzo Addessi, ha revocato la concessione alla società Cavolo Felice S.r.l., concessionaria di uno stand all’interno del mercato, arriva la sospensione del medesimo provvedimento.

A sancirla è un decreto del Presidente del Tar di Latina-sezione seconda, Ines Immacolata Pisano, che ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla stessa Cavolo Felice srl, assistita dall’avvocato Maria Martellucci. Il Tar, mettendo in “stand by” il provvedimento di sospensione dal Mof, ha fissato la trattazione collegiale del ricorso della società fondana al prossimo 29 ottobre.

Il ricorso è stato presentato per l’annullamento del provvedimento sospensione maturato dopo il servizio televisivo andato in onda su Mediaset all’interno della nota trasmissione “Fuori dal Coro”. La decisione – motivava la società che gestisce il Mof di Fondi – è stata assunta in quanto l’azienda ha violato palesemente l’articolo 43 del regolamento di gestione della MOF Scpa, che vieta “comportamenti fortemente lesivi dell’immagine, del decoro e del prestigio del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi”.

Un servizio televisivo trasmesso lo scorso 28 settembre 2025 dalla trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4 ha evidenziato pratiche scorrette e inaccettabili nel contesto lavorativo, contrarie ai valori di trasparenza, legalità e correttezza che MOF Scpa promuove e tutela da sempre. Per preservare il prestigio e l’onorabilità del Mercato e tutelare il lavoro di tutti gli operatori che rispettano scrupolosamente le normative vigenti, MOF Scpa ha deciso di revocare la concessione alla società Cavolo Felice S.r.l.”. Pratiche denunciate con vigore dal sindacato Uiltucs di Latina.

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La Cavolo Felice srl nel ricorso al Tar “lamenta l’applicazione di una misura gravissima, tale da comportare il blocco totale dell’attività economica con rischio di fallimento di una società che, in ragione della procedura di concordato preventivo in continuità, è tenuta a proseguire la propria attività lavorativa al fine di garantire il soddisfacimento dei creditori, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali e della capacità produttiva, basato su un servizio giornalistico andato in onda su una testata televisiva, dal quale, senza alcun previo accertamento ispettivo, sarebbero emerse circostanze tali da integrare la violazione dell’articolo 43”.

“Alla luce della gravità della misura disposta – spiega il decreto del Tar – e in mancanza di alcun elemento utile a circoscrivere la motivazione del provvedimento con riferimento a circostanze concrete, che sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da consentire la pronuncia cautelare monocratica richiesta, con sospensione del provvedimento impugnato al mero fine di mantenere la res adhuc integra”, il Presidente accoglie l’istanza rimandando la decisione a fine mese.

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