Ecco i punti salienti dell’ordinanza della Regione Lazio emanata oggi, 8 marzo 2020, con oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″
L’ordinanza, firmata dal Responsabile Unità di Crisi Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Ma vediamo i quattro punti salienti.
1. Tutte le persone che nei quattordici giorni. antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo: i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020; ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione; iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR (Servizio Sanitario Regionale) laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020; iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura: a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
3. È disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale (ndr: reato di inosservanza dei provvedimenti delle Autorità).