Sotto l’aspetto giudiziario di tipo amministrativo è arrivata la parola fine ad una vicenda urbanistica che ha avuto parecchia risonanza mediatica nel corso degli anni.
Stiamo parlando della palazzina che la società Costruzioni Generali S.r.l. aveva iniziato a costruire in Via Quarto (il cantiere era stato aperto e a tutt’oggi è ancora ben visibile) e che aveva creato una sollevazione popolare con tanto di manifestazioni (ricordiamo l’Associazione Il Gigante Buono).
Ben presto, però, la questione non è rimasta solo di natura politica, ma ha interessato la giustizia penale (operazione Olimpia) e la giustizia amministrativa. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto la vicenda si è conclusa solo giovedì scorso con la Sentenza del Consiglio di Stato che ha sostanzialmente detto che quella palazzina non può essere edificata.
LA STORIA
Ricordiamo brevemente le tappe fondamentali della vicenda amministrativa.
7 agosto 2014: la Giunta comunale (amministrazione Giovanni Di Giorgi) adotta la delibera n. 434, con la quale si approva la revisione del Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) R/3 relativo al quartiere Prampolini.
26 febbraio 2016: L’amministrazione comunale di Latina guidata dal Commissario Straordinario Giacomo Barbato (nel frattempo era caduta la Giunta Di Giorgi) dispone con delibera n. 63 la sospensione della delibera di cui sopra
24 maggio 2016: L’amministrazione comunale di Latina, sempre guidata dal Commissario Straordinario Giacomo Barbato, dispone con delibera n. 209 l’annullamento in autotutela della delibera n. 434/2014.
24 agosto 2018: il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede staccata di Latina, emette la sentenza n. 459 con la quale respinge il ricorso proposto dalla società Costruzioni Generali S.r.l. contro le succitate delibere del Commissario Straordinario del Comune di Latina.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla società Costruzioni Generali S.r.l. contro la sentenza del TAR, confermando quindi in via definitiva quanto già statuito dai Giudici di primo grado.
Dopo il tanto clamore mediatico, anche dovuto all’inchiesta penale, è probabilmente ora il caso, una volta arrivati a conclusione della vicenda giudiziaria amministrativa, evidenziare (necessariamente in forma sintetica) gli aspetti più importanti esaminati dal Consiglio di Stato.
ISTITUTO DELLA PEREQUAZIONE
La delibera n. 434 del 7/8/2014 prevedeva l’utilizzazione dell’istituto della perequazione al fine di attribuire alla società Costruzioni Generali S.r.l. diritti edificatori sul famoso lotto di Via Quarto.
Sul punto la sentenza statuisce che l’istituto della perequazione ha come fondamento l’equità a favore dei privati nella concessione dei titoli edilizi per un corretto governo del territorio, con la conseguenza che, per sua peculiare funzione, deve essere disciplinato dal PRG attraverso il procedimento e le garanzie partecipative proprie dello strumento generale. In sostanza era necessaria una delibera di Consiglio comunale di varante al PRG.
VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI
La mancata valutazione degli interessi contrapposti è uno dei motivi di lamentela da parte della società appellante, la quale ritiene che la necessità di ripristino della legalità violata non sarebbe da sola sufficiente per provvedere al ritiro in autotutela di un provvedimento amministrativo occorrendo anche una attenta valutazione degli effetti che si producono sulla parte privata.
Sul punto la sentenza afferma la prevalenza dell’interesse pubblico derivante dalla necessità di evitare la compromissione di una zona di territorio. Aggiunge poi che “la deliberazione del Commissario straordinario appare tenere conto degli interessi privati contrapposti, ritenuti recessivi (n.d.r. gerarchicamente subordinati) in ragione dell’aumento delle volumetrie consentite con il PPE, sia rispetto alle norme di settore, sia con riguardo al PRG.” Precisa quindi che l’aumento della misura degli indici di edificabilità è stata operata “con un procedimento semplificato non idoneo, mediante un calcolo virtuale delle volumetrie, l’inclusione di un’area non ricompresa nell’originario perimetro del piano comprensoriale”.
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il Consiglio di Stato afferma che nel caso in esame fosse necessario adottare una variante al PRG (circostanza che, come già detto, avrebbe determinato la competenza del Consiglio comunale anziché della Giunta).
Motiva tale asserzione facendo riferimento all’incremento di abitanti ancora insediabili, alle previsioni sulla perequazione, alla inclusione di un’area in precedenza non ricompresa nel perimetro del piano e specificando che tali modifiche non possono essere considerate “di tipo meramente esecutivo dei principi contenuti nella pianificazione generale”
LA CONVALIDA
La società appellante sostiene che vi fossero i presupposti affinché venisse adottato un atto di convalida della procedura seguita dalla Giunta Comunale per l’approvazione del PPE.
Il Consiglio di Stato chiarisce però che “la convalida non può tradursi in una semplice e formale appropriazione da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimento”. In sostanza, l’eventuale esistenza di profili di illegittimità riguardanti il merito dell’atto non possono non essere rilevati.
RIEPILOGANDO
Ecco tutte le criticità caratterizzanti la vicenda della palazzina di Via Quarto che, al netto degli aspetti penali in ordine ai quali non c’è stato ancora alcun esito, ne fanno comunque una brutta pagina:
aumento delle volumetrie
calcolo virtuale delle volumetrie
inclusione di un’area in precedenza non ricompresa nel piano
incompetenza dell’organo che ha emesso l’atto deliberativo
UNA BRUTTA PAGINA ALL’INTERNO DI UN BRUTTO LIBRO
A conclusione dell’esame della vicenda di Via Quarto è opportuno ricordare che quest’ultima ha avuto in realtà inizio il 18 dicembre 2006 ed era solo una pagina di un brutto libro scritto dall’amministrazione Zaccheo.
È in quel giorno, tra l’altro anniversario dell’inaugurazione di Littoria, che la Giunta municipale guidata appunto da Vincenzo Zaccheo approva cinque delibere che danno il via alla revisione dei piani particolareggiati di sette quartieri (R/1, R/2, R/3, R/4, R/5, R/6, R/7) e otto borghi.
Vincenzo Zaccheo, dopo aver messo in soffitta il PRG di Cervellati che lui stesso aveva sostenuto e votato insieme al suo partito (Alleanza Nazionale), passa quindi allo spacchettamento del territorio e dà inizio così al periodo dell’URBANISTICA PRÊT A PORTER.