LATINA, LA BANCA SMARRISCE IL CONTRATTO IN ORIGINALE DEL FINANZIAMENTO E PERDE

Tribunale di Latina

L’Istituto di credito “smarrisce “ l’originale del contratto di finanziamento ed il Tribunale di Latina da ragione ai clienti che avevano disconosciuto la firma.

Una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo si chiude con la piena vittoria del consumatore

Nel 2012 veniva notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina a due consumatori,  fondato su una presunta sottoscrizione personale di obbligazioni per la restituzione di un  finanziamento. L’avvocato Simone Andrea Bonomo  avvia un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo  dinanzi al Tribunale di Latina, conclusosi con una pronuncia favorevole. 

Si chiude con una vittoria piena per i consumatori,  il braccio di ferro con un istituto bancario, originato da un contratto di finanziamento per cui i consumatori , tra le altre eccezioni, disconoscevano la firma apposta sullo stesso. 

Fin dall’inizio l’avvocato Bonomo incentra la linea difensiva su un punto preciso: il disconoscimento delle sottoscrizioni in calce al contratto medesimo.  

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione il Tribunale di Latina dà ragione ai consumatori, evidenziando che  il “disconoscimento operato appare sufficientemente specifico e determinato con esatta individuazione del motivo di contestazione, avverso il quale parte opposta ha formulato istanza di verificazione, da effettuarsi sulla copia fotostatica.”

La svolta processuale è stata la seguente: l’istituto di credito non ha prodotto (poichè smarrito nelle varie cessioni del credito ) l’originale del contratto di finanziamento cosicchè il Giudice non ha potuto disporre una perizia grafologica su un documento fotocopiato e dunque non si è potuto accertare l’esistenza del contratto di finanziamento.

Il tribunale di Latina  con la sentenza del 11 dicembre 2025 sottolinea in particolare che il documento fotocopiato che è stato utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo da 46.000 euro circa , stante il formale disconoscimento della firma , non è idoneo a costituire prova del credito in virtù di esso vantato e di conseguenza non può essere dovuta la somma richiesta

Pertanto ritiene fondata l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto condannando la banca a pagare circa 9.000,00 di spese legali .  

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