Comune di Latina, riconosciuto dal Commissario straordinario un debito fuori bilancio da oltre 2 milioni di euro: la delibera viene revocata
“Non risultano di fatto essere chiaramente rappresentati i profili ricostruttivi-fattuali” e si possono “ingenerare dei dubbi interpretativi sul fatto che si sia configurata una effettiva ed irreversibile trasformazione delle aree di servitù in opera pubblica e di conseguenza un comportamento antigiuridico dell’Ente”. Tutti “elementi che incidono sul quantum dell’accordo”.
Per queste e altre motivazioni di natura formale, il Commissario straordinario revoca la delibera con cui lo scorso 27 aprile riconosceva il debito fuori bilancio “monstre” da 3 milioni di euro riguardo all’occupazione abusiva di terreni privati da parte dell’Ente di Piazza del Popolo.
La storia, come ricostruito in precedente articolo, è antica. Si parte nel 1971 quando la famiglia Pediconi, quale comproprietara dei terreni siti in via Milazzo (Campo Boario), fa causa all’ente di Piazza del Popolo per aver occupato abusivamente. Dopo 50 anni di cause e pronunce, si appura che è ragionevole la richiesta del risarcimento del danno per l’illegittima occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti oltre al pagamento del valore delle aree illegittimamente acquisite.
L’unica soluzione, per l’Ente, è acquisire al proprio patrimonio indisponibile le aree occupate abusivamente. Una soluzione logica non proprio economica per il Comune di Latina che l’Ufficio Espropri quantifica in 2.272.748 euro.
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Ora, però, tramite una ulteriore delibera con un consiglio comunale disposta 5 maggio, lo stesso Commissario revoca il riconoscimento del debito fuori bilancio e dà mandato al dirigente del servizio Patrimonio, Edilizia Pubblica, Espropri di effettuare l’integrazione di istruttoria suggerita nel parere dell’avvocatura comunale e, successivamente, procedere eventualmente a rinnovare la valutazione dell’opportunità di addivenire o meno a transazione, oltre che sull’importo della stessa limitando il conteggio degli interessi, cui la parte deve essere disponibile a rinunciare.