Incidente mortale ad Aprilia, la vittima fu l’insegnante di Anzio: la Cassazione si pronuncia sulla donna accusata di omicidio stradale
Lo scontro avvenne nel 2017 e aveva coinvolto due auto, una Renault Scenic e una Ford Fiesta, su via Selciatella, al confine tra il Comune di Aprilia e quello di Nettuno. Il violento impatto non aveva lasciato scampo ad Aurora Giuseppa Scopelliti, insegnante originaria di Anzio di 53 anni, in servizio all’epoca all’Istituto “Rosselli” di Aprilia, che era alla guida di una delle due vetture. All’arrivo dei soccorsi era già deceduta.
Ferita anche l’altra donna, oggi 52 anni, Catia Scotto. Fu caricata su un’eliambulanza del 118 e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia che aveva messo in sicurezza le due auto per consentire ai sanitari del 118 di soccorrere le persone coinvolte.
Scotto, scampata all’incidente, ha dovuto affrontare un processo per omicidio stradale. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 dicembre 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina datata 11 aprile 2023 che ha condannato la donna per omicidio stradale in danno di Aurora Giuseppa Scopelliti alla pena di 6 mesi di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’incidente oggetto del processo è, chiaramente, quello del 28 giugno 2017 quando Scotto, percorrendo a bordo dell’autovettura Renault Scenic su via Selciatella con direzione di marcia da Aprilia verso Latina, in un tratto connotato da ben visibili sconnessioni del manto stradale, a velocità non adeguata allo stato dei luoghi, aveva sterzato verso il centro della carreggiata, invadendo la semicarreggiata opposta, e aveva impattato contro l’autoveicolo Ford Fiesta condotto da Aurora Giuseppa Scopelliti, proveniente dalla direzione di marcia contraria. A seguito dell’impatto Scopelliti era deceduta sul colpo. Nei confronti dell’imputata, quali addebiti di colpa sono stati individuati la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia.
Scotto è ricorsa in Cassazione per l’annullamento della sentenza. I giudici ermellini, però, hanno dichiarato inammissibile il ricorso rendendo definitiva la condanna a 6 mesi. Secondo la difesa, l’istruttoria ha consentito di accertare che solo in prossimità dell’impatto, e non già lungo tutto il tratto percorso, il fondo stradale era dissestato a causa della presenza di dossi creati dalle radici sotterranee degli alberi e che nella strada non vi era alcuna segnaletica di avvertenza di pericoli e di indicazione della velocità massima consentita. Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero ha chiarito che, a causa della presenza di un solco formato dalle ruote sull’asfalto, era possibile che in quel tratto ad una certa velocità l’auto potesse subire una deviazione involontaria e improvvisa.
Sotto il profilo della velocità, la condotta di guida di Scotto era stata adeguata: il perito cinematico, ricostruendo a posteriori l’incidente, ha affermato che lo scontro fra le due vetture si era verificato
sviluppando una forza d’urto pari a 140 km/h e di conseguenza, che le autovetture al momento dell’urto stavano viaggiando alla velocità di 70 km/h, ovvero alla velocità consentita in quel tratto di strada. Scotto, percorrendo il tratto in questione ad una velocità adeguata, si era trovata improvvisamente in presenza di un tratto dissestato non segnalato che aveva determinato in maniera meccanica ed automatica la deviazione del veicolo verso sinistra rendendo la macchina incontrollabile.
La Cassazione, invece, non ha ritenuto ammissibile il ricorso, ritenendo nel merito che “la ricorrente si limita a obiettare che la velocità di marcia di Scotto era stata rispettosa dei limiti ivi presenti, non confrontandosi con il passaggio argomentativo della Corte in cui, come detto, si ribadisce che all’imputata era stata contestata la violazione dell’articolo 141 del codice della strada, e ad affermare che le sconnessioni del manto stradale non erano visibili, senza, tuttavia, ancorare tale affermazione a precisi
riscontri probatori”.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello, “nell’individuare la condotta colposa della ricorrente quale
causa dell’evento morte e nell’escludere che tale evento fosse da ricondurre ad altri fattori di per sé soli idonei a produrlo, ha adottato un percorso argomentativo esente da censure e conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in tema di accertamento del nesso di causalità”.
